Il giudice tributario può annullare la sanzione irrogata dall’Ufficio finanziario laddove sussistano condizioni di oggettiva incertezza nell’applicazione di una disciplina tributaria. Ciò si verifica, ad esempio, con riferimento all’omessa o ritardata registrazione di un contratto di locazione nella misura in cui lo stesso Testo unico dà la possibilità da una parte di corrispondere il tributo in forma rateale rispetto al coacervo dei canoni previsti per l’intera durata del contratto, dall’altra prevede l’irrogazione di una sanzione amministrativa determinata sul tributo riferito all’intera durata del contratto e non solo in relazione a quello dovuto per la prima annualità del rapporto. Questo il principio di diritto che emerge dalla sentenza della Ctr Lombardia n. 3179/19 del 18 luglio 2019. Continua ad alimentarsi il dibattito giurisprudenziale presso “le corti” di merito lombarde sulla determinazione della sanzione nelle ipotesi di tardiva registrazione di un contratto di locazione pluriennale; nel 2019, con alcune sentenze a poca distanza l’una dall’altra, la stessa Ctr lombarda (sentenza n. 1457/2019) prima stabiliva che “in ipotesi di tardiva registrazione (oltre i 30 gg) di contratti di locazione pluriennali la sanzione non va calcolata sull’ammontare dei corrispettivi pattuiti per l’intera durata di ciascun contratto ma per quelli dovuti su ciascun singolo canone annuale; ciò in quanto il pagamento per intero o frazionato costituisce una facoltà elettiva legittima degli interessati e non una mera rateazione d’imposta”, successivamente (sentenze n. 1879/2019 e 2360/2019) che “nei casi di tardiva registrazione di un contratto di locazione pluriennale la base imponibile su cui calcolare la relativa sanzione va verificata all’atto della registrazione e determinata sull’intero canone contrattuale, rispetto al quale per il contribuente vi è solo una facoltà di rateizzarne il pagamento; quest’ultima va intesa come un’agevolazione per il contribuente che incide esclusivamente sulla fase della riscossione”. In particolare, per quanto concerne il principio affermato nella prima pronuncia citata, i giudici richiamavano l’origine storica della disposizione normativa in questione (artt. 1 e 2, Legge 1744/1962) alla cui stregua il contratto di locazione pluriennale non era soggetto per l’imposta di registro ad unica tassazione con pagamento rateizzato, bensì ad autonome e distinte tassazioni per ciascun anno; attraverso una lettura organica della norme di riferimento veniva evidenziato come proprio l’art. 17 c. 3 del DPR 131/1986 è diretto a disciplinare la registrazione dei contratti di locazione di immobili urbani di durata pluriennale, costituente, pertanto, “una norma speciale in materia e come tale non suscettiva di essere diversamente integrata, né tanto meno letta in funzione subordinata ad altra disposizione ... (in particolare gli artt. 43 e 69 TUR, richiamati da parte pubblica); ... “sarebbe un assunto privo di fondamento giuridico”, osservavano i giudici, “qualificare come imposta dovuta quella soltanto calcolata sul globale corrispettivo della locazione pluriennale, così negando che sia parimenti dovuta quella da computarsi in ragione del canone locatizio annuale”. Sul punto la sentenza in commento (pres. Silocchi/rel. Rota) pone sullo stesso piano due ragionamenti parimenti ammissibili di interpretazione delle norme di riferimento ma ritiene di accostarsi a quello proposto dall’Amministrazione finanziaria secondo cui un conto è il pagamento dell’imposta di registro che il contribuente può parametrare o all’ammontare dei canoni dovuti per l’intera durata del contratto oppure all’ammontare di una singola annualità, un conto è l’applicazione della sanzione per omessa e/o ritardata registrazione che va pagata avuto riguardo all’imposta dovuta che, ai sensi dell’art. 43, primo comma, lettera h), del D.P.R n. 131 del 1986 deve essere parametrata all’ammontare dei corrispettivi pattuiti per l’intera durata del contratto; tuttavia ritiene di non poter irrogare la sanzione di cui all’atto di contestazione impugnato stante la sussistenza di condizioni di oggettiva incertezza nell’applicazione sullo specifico punto della disciplina del Testo Unico sull’imposta dì registro tale da impedire l’irrogazione di qualsivoglia sanzione (art. 6 del D.lgs n. 472/1997).