Con la sentenza n. 7646 depositata in data 21 febbraio 2019, la Corte di Cassazione ha precisato che la contestazione del reato di occultamento o distruzione di documenti contabili presuppone necessariamente l’accertamento dell’esistenza di tali documenti. Questa verifica è fondamentale anche per distinguere tale condotta da quella di omessa tenuta delle scritture contabili, sanzionata amministrativamente. IL FATTO Un soggetto veniva imputato per alcuni reati tributari, tra i quali l’occultamento o distruzione di scritture contabili per due periodi d’imposta. In primo grado il Tribunale riteneva sussistenti tutti gli elementi per la configurazione delle fattispecie criminose contestate. A seguito dell’impugnazione della pronuncia di primo grado, la Corte d’Appello dichiarava estinti per prescrizione tutti i reati ad eccezione dell’occultamento o distruzione della contabilità (ex art. 10 D.Lgs. 74/2000) riducendo però la pena rispetto alla quantificazione effettuata dal Tribunale. L’imputato, in entrambi i gradi di giudizio, contestava gli addebiti ed in particolare da un lato lamentava l’omesso accertamento dell’esistenza delle scritture contabili, dall’altro evidenziava che il volume d’affari era stato regolarmente ricostruito e conseguentemente non poteva configurarsi il reato di occultamento o distruzione della contabilità. Tali ultime argomentazioni costituivano anche i principali motivi del successivo ricorso in Cassazione. LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello. La motivazione contenuta nella sentenza di secondo grado era infatti risultata apodittica, in quanto la condanna era basata esclusivamente sulla mancata consegna della documentazione contabile ai verificatori, senza però individuare le circostanze da cui desumere l’istituzione delle scritture in questione e la loro successiva distruzione od occultamento. Come già avvenuto in passato, la Suprema Corte ha quindi ribadito che il reato di cui all’art. 10 D.Lgs. 74/2000 presuppone l’istituzione della documentazione contabile e la produzione di un reddito: pertanto è necessario uno specifico accertamento dell’esistenza di tali elementi, anche per distinguere la fattispecie penale rispetto alla condotta di omessa tenuta delle scritture contabili, sanzionata dal punto di vista amministrativo (art. 9 D.Lgs. 471/1997). Pertanto, non essendosi la Corte di Appello uniformata a tali principi, era necessario una cassazione con rinvio della sentenza, affinchè i giudici di merito possano valutare ed accertare l’effettiva sussistenza dei presupposti del reato contestato.