Quanto ai benefici fiscali riconosciuti agli Organismi di investimento collettivi del risparmio di diritto estero, la tassazione dei proventi di natura finanziaria ai fini delle imposte sui redditi è effettuata sulla base del principio di cassa e detto principio regola anche il regime di esenzione introdotto dalla legge di bilancio per il 2021 che riguarda gli utili e i dividendi percepiti, a decorrere dal 1° gennaio 2021 dagli OICR UE. Lo ha precisato il Ministero dell’Economia e delle Finanze con l'interrogazione parlamentare n. 5-02060 del 27 febbraio 2024. Il regime di esenzione introdotto dalla citata legge di Bilancio per il 2021, pertanto, prescinde, oltre che dal periodo di formazione degli utili o dalla relativa delibera di distribuzione, anche dalla data di istituzione dei fondi. L'articolo 1, commi da 631 a 632, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 prevede un regime di esenzione degli utili e dei dividendi percepiti da parte di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero istituiti negli Stati membri dell'Unione europea (UE) e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo (SEE) che consentono un adeguato scambio di informazioni (Islanda, Liechtenstein e Norvegia), di seguito «OICR UE». Tali disposizioni nascono dall'esigenza di superare le differenze previgenti tra il trattamento fiscale previsto per i dividendi percepiti dagli OICR italiani e quello riservato ai dividendi percepiti dai OICR UE, tenuto conto che tale divergenza era stata oggetto di indagine da parte della Commissione europea (EU Pilot 8105/15/TAXU), all'esito della quale è stata considerata contraria ai principi di libera circolazione dei capitali e di libertà di stabilimento nell'Unione europea e nello Spazio Economico Europeo, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 63 e 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Prima delle modifiche apportate dalla legge di bilancio per il 2021, in generale, gli OICR di diritto estero subivano sugli utili da partecipazione, distribuiti da emittenti italiani, la ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 26 per cento ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 27-ter del medesimo decreto, in caso di azioni o di altri strumenti finanziari equiparati immessi in deposito accentrato presso Monte Titoli S.p.A.