Il 2 dicembre scade anche il termine per beneficiare della causa di non punibilità in caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi dell'anno 2017, sempreché l'autore del reato non abbia avuto formale conoscenza di controlli nei suoi confronti. A norma dell'articolo 13 del decreto legislativo 74/2000 (comma 2), il reato di omessa presentazione non è punibile se i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, siano stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo. È necessario però che l'autore del reato non abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali. Da notare, peraltro, che il reato di omessa presentazione relativo alla dichiarazione di quest'anno si consuma non lunedì prossimo ma trascorsi ulteriori 90 giorni: quindi, in concreto, il 2 marzo 2020. Per tale data, saranno però entrate in vigore le modifiche contenute nel Dl 124/2019. La maggioranza parlamentare sta ancora discutendo sulle eventuali modifiche al decreto legge in relazione alle misure sui reati tributari. Nell’attuale versione del Dl, in caso di omessa dichiarazione, se l'imposta evasa risulterà superiore a 50mila euro si applicherà la reclusione da due a sei anni e non più da un anno e sei mesi a quattro anni In futuro, poi, ove non interverranno ulteriori modifiche in sede di conversione in legge del decreto legge, saranno più gravemente sanzionati anche gli altri reati dichiarativi. In particolare la dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di documenti per operazioni in tutto o in parte inesistenti sarà sanzionata con la reclusione da quattro a otto anni con un'attenuante (reclusione da 18 mesi a sei anni) ove l'ammontare degli elementi passivi fittizi sia inferiore a euro 100mila. Per l'altra fattispecie di dichiarazione fraudolenta (mediante altri artifizi) la nuova pena sarà invece della reclusione da tre a otto anni. Infine il delitto di dichiarazione infedele sarà punito più gravemente con la reclusione da due a cinque anni, ma, soprattutto, vi sarà un allargamento della condotta penale: - l'imposta evasa deve essere superiore a 100mila euro (e non più agli attuali 150mila); - l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, sia superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, superiore a euro 2 milioni (e non più agli attuali 3 milioni). Infine non ci sarà più la causa di non punibilità in ipotesi di valutazioni errate discordanti entro il 10% rispetto a quelle ritenute corrette.