Con l’ordinanza n. 11900 depositata il 7 maggio 2019, la Corte di Cassazione ha chiarito che in materia di esecuzione forzata per la riscossione di entrate di natura tributaria, anche dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 114 del 2018, le opposizioni c.d. “recuperatorie” ossia quelle in cui l’opponente intenda contestare il diritto di agire dell’ente impositore o dell’agente della riscossione, per ragioni riferibili agli atti prodromici, di cui egli non abbia avuto conoscenza per omessa o viziata notificazione, devono proporsi, innanzi al giudice tributario, nel termine di rito ivi previsto. IL FATTO Un contribuente proponeva opposizione di fronte al giudice dell’esecuzione, avverso l’esecuzione immobiliare intrapresa nei suoi confronti dall’Agente della Riscossione, eccependo l’irregolarità delle notificazioni di alcune cartelle, l’avvenuta prescrizione del diritto e la non debenza di alcune somme richieste. Il tribunale dichiarava inammissibile l’opposizione. Anche i giudici del gravame rigettavano l’appello del contribuente rilevando che la questione concernente la pretesa tributaria doveva essere eccepita di fronte alla giurisdizione tributaria. Avverso tale decisione il contribuente ricorreva per Cassazione sostenendo che la materia tributaria, si arrestava innanzi alle opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi, riservati in via esclusiva al giudice ordinario. LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Innanzitutto la Suprema Corte rammenta la Consulta ha dichiarato incostituzionale l’art. 57 comma 1, lettera a) , D.P.R. n. 602/1973, come sostituito dall’art. 16, D.Lgs. n. 46/1999, nella parte in cui impedisce al contribuente assoggetto ad esecuzione forzata tributaria, di ottenere tutela di fronte al giudice ordinario in funzione di giudice dell’esecuzione, per ragioni che - essendo relative ad atti della procedura, successivi alla notifica della cartella di pagamento o all’avviso recante l’intimazione ad adempiere – non possono essere fatte valere innanzi alla giurisdizione tributaria con ricorso. Ne consegue che, l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. è sempre inammissibile quando abbia intento “recuperatorio” di doglianze che il contribuente, poteva e doveva far valere innanzi al giudice tributario. Laddove, infatti, il contribuente esecutato possa far valere le proprie ragioni innanzi a tale ultimo giudice, non vi è spazio per proporre per le medesime ragioni, l’opposizione. Tale conclusione vale anche anche quando il contribuente non abbia avuto conoscenza dell’atto prodromico da impugnare. In tal caso infatti l’impugnazione ancorché tardiva, si deve comunque proporre al giudice tributario nei termini previsti dal rito.