I contribuenti che avevano procedimenti in corso al 22 ottobre 2015, data di entrata in vigore delle modifiche al regime penale tributario, per omesso versamento ed indebite compensazioni, possono avvalersi della causa di non punibilità mediante pagamento integrale dell’imposta solo se il pagamento sia avvenuto per intero entro la prima udienza utile per avanzare tale richiesta e non fino al passaggio in giudicato della sentenza. Ne consegue che, trascorsa l’udienza successiva all’entrata in vigore della nuova norma, l’imputato non può più invocare la causa di non punibilità. È questa l’interpretazione della Corte di cassazione, con la sentenza n. 8521 depositata il 27 febbraio 2019. In base al Dlgs 158/2015 nell’articolo 13 Dlgs 74/2000, dal 22 ottobre 2015, i reati di omesso versamento (Iva e ritenute) e di indebita compensazione di crediti non spettanti non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario, comprese sanzioni e interessi, sia estinto con l’integrale pagamento del dovuto, anche attraverso conciliazione, adesione o ravvedimento operoso. Qualora, poi, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, il debito sia in fase di rateizzazione, è dato un termine di tre mesi per il pagamento del residuo ed il giudice ha la facoltà di concedere una proroga di ulteriori tre mesi. In passato, invece, l’integrale pagamento del debito tributario, sempre prima dell’apertura del dibattimento, costituiva una causa attenuante della pena (riduzione fino ad un terzo). Con le sentenze 40314/2016 e 11417/2017 la Corte, pur indicando nella dichiarazione di apertura del dibattimento il limite di rilevanza della causa estintiva, aveva ritenuto operante, nei procedimenti in corso al 22 ottobre 2015, la causa di non punibilità anche ove fosse stata superata la preclusione procedimentale. Secondo tale orientamento, il pagamento eseguito dopo l’apertura del dibattimento, purché prima del giudicato, assumeva la medesima efficacia estintiva. Ciò anche in applicazione del principio di uguaglianza che vieta trattamenti differenti per situazioni uguali. Con la sentenza 30139/2017 la Corte ha rivisto questa interpretazione. Secondo i giudici, proprio per evitare la violazione dell’articolo 3 della Costituzione per irragionevole disparità di trattamento, il limite temporale normativamente previsto (prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado) doveva individuarsi entro la prima udienza utile per la richiesta di applicazione di tale causa. Ora la conferma di questo rigoroso orientamento, con la precisazione che decorsa la prima udienza utile non è più possibile far valere questa facoltà. Nella specie l’imputato aveva richiesto solo in appello l’applicazione della causa di non punibilità che tuttavia non rappresentava la prima data utile dopo le modifiche normative e, in tale occasione, non aveva neanche richiesto al giudice la prevista proroga dei tre mesi per l’estinzione del debito tributario.