L’INAIL sta provvedendo alle elaborazioni al termine delle quali verranno iscritti a ruolo i crediti relativi ai premi non versati dai datori di lavoro con scadenza fino al 30 giugno 2022. L’elaborazione dei ruoli avviene dopo l’invio degli avvisi bonari, attraverso i quali l’INAIL ha evidenziato ai datori di lavoro una situazione anomala da verificare, allo scopo di evitare, nell’ipotesi di errori o di mancati pagamenti, l’emissione della cartella esattoriale. L’INAIL, a differenza dell’Agenzia delle Entrate, non ha l’obbligo di inviare un avviso bonario, ma può effettuare direttamente l’emissione della cartella esattoriale. A causa del tempo, non immediato, con il quale l’INAIL riceve i flussi relativi ai pagamenti effettuati dai datori di lavoro, è possibile che venga emessa una cartella esattoriale anche quando è stato effettuato il pagamento dell’avviso bonario; per verificare il buon esito del pagamento sarebbe opportuno un accesso al servizio on-line di consultazione della scheda contabile. Crediti iscritti a ruolo Verranno iscritti a ruolo i crediti non pagati con scadenza entro il 30 giugno 2022 e quelli non iscritti in precedenza per i quali non esiste più una causa che impedisca l’attivazione dell’azione di recupero. Gli importi che verranno iscritti devono poter generare una cartella di importo pari o superiore a 10,33 euro (lire 20.000) e possono essere riferiti a: - premi assicurativi sia ordinari che speciali; - sanzioni civili, interessi di mora o di rateazione già iscritti nella scheda contabile; - recupero di importi per crediti non spettanti al datore di lavoro che ha recuperato indebitamente tramite modello F24. Qualora il credito iscritto a ruolo sia relativo a sanzioni civili e interessi di mora riferiti a evasioni (liquidazione di verbali, ad esempio), le sanzioni civili, quando non raggiungono il limite massimo, e gli interessi di mora verranno integrati fino alla data di consegna del ruolo. Resta inteso che non possono essere iscritti a ruolo i premi o gli accessori oggetto di contenzioso amministrativo o giudiziario con notevoli differenze fra le due situazioni, poiché: - il ricorso amministrativo consente la sospensione del termine fino al limite massimo della decadenza fissata al 31 dicembre dell’anno successivo alla registrazione nella scheda contabile, come stabilito dal D.Lgs. n. 46/1999 (con esclusione dei premi oggetto di rateazione ordinaria); - il ricorso giudiziario, posta la sospensione della esecutività disposta dal Giudice, interrompe il termine della decadenza fino alla data di emissione della sentenza. La circostanza che il DURC possa essere emesso anche con uno scostamento pari a € 150 per ogni gestione, non sta minimamente a significare che l’importo dello scostamento non possa essere iscritto a ruolo. Lo scostamento ha valore solamente ai fini della regolarità. Importi oggetto di rateazione In via generale, gli importi oggetto di rateazione ordinaria (mensile, a rate continuative) non sono interessati dall’iscrizione a ruolo, poiché: - se la rateazione è rispettata, rientrano nella condizione di termine non scaduto; - nella ipotesi di non rispetto del piano di rateazione, deve essere effettuata la revoca (o l’annullamento se non pagata nemmeno la prima rata) e, trascorsi 10 giorni dalla notifica della revoca, essere iscritti a ruolo manualmente. Questa ultima situazione costituisce un’eccezione, ma non è una causa di esclusione dalla elaborazione massiva del ruolo. Per quanto concerne i premi di autoliquidazione oggetto di pagamento in 4 rate trimestrali, non è escluso che possano essere iscritte a ruolo le rate di febbraio e di marzo, qualora non pagate. Calcolo delle sanzioni civili Il D.Lgs. n. 46/1999, attuativo della legge di riforma della esazione coattiva dei premi e contributi obbligatori, dispone che, qualora non già calcolate insieme ai premi, debbano essere iscritti a ruolo anche le relative sanzioni civili e gli interessi di mora, se dovuti. Il periodo di calcolo delle sanzioni civili decorre dal giorno successivo alla data di scadenza fino alla data di consegna del ruolo, che, con tutta probabilità, sarà il 25 dicembre 2022 (le date di consegna del ruolo sono fisse ovvero i giorni 10 o 25 di ogni mese). Lo stesso termine verrà utilizzato per il calcolo dell’estensione delle sanzioni civili e degli interessi di mora per evasione. Per quanto concerne i premi registrati nella scheda contabile e non pagati, le sanzioni civili verranno calcolate applicando la fattispecie della omissione, che prevede la misura del tasso BCE maggiorato di 5,5 punti; poiché oggi il tasso BCE è pari al 2%, il tasso di applicazione della sanzione civile sarà del 7,5%, come da circolare INAIL n. 41/2022. Le sanzioni civili vengono calcolate sui premi al netto della addizionale dell’1% e si applicano alle sanzioni civili e agli interessi che siano di mora o di rateazione in 4 rate. Considerazioni finali L’attuale sistema di esazione presenta una enorme voragine in relazione alla lunghezza dei tempi di emissione della cartella esattoriale successiva alla consegna del ruolo. Questa inspiegabile dilatazione dei tempi di emissione, dati gli strumenti informatici a disposizione, costituisce elemento di grandissima difficoltà per i datori di lavoro che vorrebbero regolarizzare la loro posizione attraverso la rateazione della cartella alla quale non possono accedere senza che questa venga formata e notificata. La situazione rappresentata si riferisce sia alle elaborazioni massive che a quelle singole (revoca rateazione o iscrizione a ruolo da sentenza). La situazione più comune è data dalla eventuale revoca di una rateazione dei premi INAIL a seguito della quale la disposizione di riferimento prevede che si proceda con immediatezza all’iscrizione a ruolo. Il datore di lavoro che vorrebbe regolarizzare ha tutto l’interesse a una celere notifica della cartella, la rateazione della quale gli consentirebbe l’accesso al DURC. In sostanza, una rapida emissione della cartella, oltre a tutelare in modo più efficace un credito dell’ente impositore, eviterebbe una difficoltà così grave da mettere a rischio l’esistenza del datore di lavoro quale soggetto produttivo.