I delitti omissivi, come per i versamenti di ritenute ed Iva, hanno natura di reato istantaneo e si perfezionano alla scadenza del termine previsto. Sotto il profilo dell’elemento soggettivo non occorre il fine di evasione poiché sono punibili per dolo generico, ossia per la consapevolezza di non versare all’erario le imposte dichiarate e dovute alle previste scadenze. Spesso, l’omissione è la conseguenza di una crisi di liquidità dell’azienda. Secondo la Suprema Corte, può escludersi la responsabilità, solo dimostrando l’assoluta impossibilità di adempiere al pagamento del dovuto e, a tal fine, occorre provare la non imputabilità all’imprenditore della crisi economica e di non aver potuto fronteggiare la crisi attraverso altre misure (finanziamenti ed esposizione anche personali, crediti, eccetera). Va data prova che non sia stato altrimenti possibile reperire le risorse economiche e finanziarie necessarie a consentire il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il patrimonio personale dell’imprenditore. Non è sufficiente, a tal fine, sostenere che, con il mancato versamento del dovuto, è stato evitato il fallimento, ossia un dissesto anche maggiore, poiché i pagamenti a taluni creditori secondo un programma per la salvaguardia dell’azienda, palesano l’esistenza di disponibilità finanziarie destinate in violazione di precisi obblighi di legge (tra le ultime Cassazione penale 42856/2019, 36378/2019). Da evidenziare, in ogni caso, che il reato di omesso versamento di ritenute non è punibile se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario, comprese sanzioni e interessi, è estinto mediante integrale pagamento del dovuto, anche attraverso conciliazione, adesione o ravvedimento operoso. Ricorre, quindi, la non punibilità se il contribuente: - corrisponde le somme dovute beneficiando del ravvedimento operoso; - esegue il pagamento a seguito dell’avviso bonario dell’agenzia delle Entrate; - esegue il pagamento a seguito della ricezione della cartella da parte di Equitalia/agenzia delle Entrate-Riscossione. Ove l’interessato abbia avviato un piano di rateazione, ai fini della non punibilità occorre l’integrale pagamento entro la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. Se all’apertura del dibattimento di primo grado il debito tributario è in corso di rateazione, è concesso un termine di tre mesi per eseguire i residui versamenti. Il Giudice ha poi la facoltà di prorogare tale termine di ulteriori tre mesi.