Il reato di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali configura un illecito omissivo istantaneo, che si consuma alla scadenza del termine entro il quale il datore di lavoro deve versare le ritenute operate sulle retribuzioni corrisposte ai propri dipendenti e non può dedursi l’assenza di dolo dalla mancata conoscenza della diffida ad adempiere. È quanto deciso dalla Corte di Cassazione Penale con sentenza n. 45733 del 14 novembre 2023. IL FATTO La vicenda è quella di una presunta irrituale notifica della diffida di pagamento. Ad avviso dell'imputato, non poteva ritenersi integrata la compiuta giacenza dai momento che il foglio era in bianco, non recava alcuna indicazione né sul soggetto che aveva effettuato l'accesso né sulle ragioni del mancato recapito; inoltre, non vi era alcun riferimento alla consegna della ricevuta per l'eventuale ritiro del plico. Si contestava quindi l'interpretazlone dei giudici che avevano ritenuto sufficiente la dicitura "restituita ai mittente" senza ulteriori specificazioni. L'imputato ribadiva, inoltre, di non avere precedenti penali dello stesso genere, nonostante fosse amministratore della società dal 1991 e che aveva tempestivamente pagato dopo la notifica del decreto penale di condanna. LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE I giudici rigettano il ricorso osservando innanzitutto che la raccomandata, tornata indietro per compiuta giacenza, era stata inviata all'imputato nel luogo di residenza anagrafica e di dimora effettiva, ove aveva eletto domicilio. Non irragionevolmente, trattandosi di raccomandata ordinaria e non di atto giudiziario, la Corte territoriale aveva ritenuto sufficiente, ai fini della prova della compiuta giacenza, la restituzione del plico con l'etichetta adesiva "al mittente", perché aveva stimato tale documento idoneo a certificare l'accesso infruttuoso all'indirizzo del destinatario, salva la denuncia di falso che non era stata presentata. Tale decisione, spiegano gli Ermellini, è in linea con la giurisprudenza di legittimità. Infatti, in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, non essendo necessarie particolari formalità per la notifica dell'accertamento, la comunicazione della contestazione al contravventore è validamente perfezionata anche in caso di notificazione dell'atto effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, perfezionatasi per "compiuta giacenza", dando luogo a una presunzione legale di conoscenza che può essere vinta ove il contravventore provi di non avere avuto, senza colpa, notizia dell'atto, mediante la dimostrazione di un fatto o di una situazione, non superabile con l'ordinaria diligenza, che spezzi o interrompa in modo duraturo il collegamento fra il destinatario ed il luogo d destinazione della comunicazione (Sez. 3, n. 43250 del 20 luglio2016, D'Alonzo). Nello specifico, va ulteriormente rimarcato che la Corte territoriale aveva evidenziato che il pagamento era stato effettuato a distanza di circa quattro anni, perché i contributi previdenziali erano venuti a scadenza tra dicembre 2017 e novembre 2018, la notifica della contestazione era avvenuta il 3 gennaio 2022, mentre il pagamento era avvenuto il 31 gennaio 2022, dopo la notifica del decreto penale di condanna. Correttamente quindi era stata esclusa la possibilità di pronunciare l'assoluzione dell'imputato. Infatti, trattandosi di illecito omissivo istantaneo, la consumazione è alla scadenza del termine entro il quale il datore di lavoro deve versare le ritenute operate sulle retribuzioni corrisposte ai propri dipendenti, momento nel quale deve sussistere l'elemento soggettivo, sicché non può dedursi l'assenza del dolo dalla mancata conoscenza della diffida ad adempiere, inviata al contravventore a seguito dell'accertamento della violazione per consentirgli di giovarsi della speciale causa di non punibilità ivi prevista mediante il versamento integrale dei contributi entro tre mesi (Sez. 3, n. 43607 del 15 settembre 2015, Piro).