L’operatore del call center e il gestore di un sito web possono essere lavoratori subordinati
Ricorrono i caratteri della subordinazione allorchè l'attività dei soggetti svolgenti funzioni di operatori di “call center” o di gestori del sito “web” della società sia svolta presso la sede aziendale, con strumenti di proprietà della società e che il corrispettivo sia determinato in misura fissa (forfettaria od oraria), con conseguente assenza di un rischio economico per i collaboratori
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