L’Agenzia delle Entrate ha emanato la risposta a interpello n. 168 del 29 maggio 2019 in tema di operazione di riorganizzazione societaria e trattamento, ai fini IVA, dei contributi regionali. Nel caso specifico si trattava di una riorganizzazione mediante assegnazione da parte di una società, a favore della controllante totalitaria Regione, del 100 per cento delle quote di un’altra società. Successivamente, la prima società subirà una scissione parziale a beneficio della seconda, alla quale saranno assegnati diversi beni patrimoniali. Orbene, in caso di assegnazione ai soci di beni c.d. patrimoniali, si concorre a formare il reddito, la plusvalenza costituita dalla differenza tra il valore normale e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni medesimi.< Laddove il valore normale della partecipazione oggetto di assegnazione fosse esclusivamente composto di crediti tributari e disponibilità liquide, non emergerebbe alcun plusvalore latente. Per la scissione parziale di una società a beneficio dell’altra, che avrà luogo quando entrambe le società saranno interamente controllate dalla Regione, rimane fermo che l’operazione di scissione dovrà essere effettuata nel rispetto del TUIR, con riferimento alla fiscalità dei soci. Trattamento fiscale ai fini IVA Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto relativo alla disciplina fiscale dei contributi attribuiti dalla Regione alla prima società l’Agenzia delle Entrate ha chiarito come la normativa comunitaria, come interpretata dalla Corte di Giustizia, definisce l’ambito oggettivo di rilevanza di un’operazione ai fini IVA. In particolare, una prestazione di servizi è effettuata a titolo oneroso, e configura, pertanto, un’operazione imponibile, soltanto quando tra l’autore di tale prestazione e il beneficiario intercorra un rapporto giuridico nell’ambito del quale avvenga uno scambio di prestazioni sinallagmatiche, nel quale il compenso ricevuto dall’autore di tale prestazione costituisca il controvalore effettivo del servizio fornito al beneficiario. Questo si verifica quando esiste un nesso diretto fra il servizio fornito dal prestatore e il controvalore ricevuto. Un contributo assume rilevanza ai fini IVA se erogato a fronte di un obbligo di dare, fare, non fare o permettere, ossia quando si è in presenza di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive. Ne consegue che la questione della rilevanza o meno ai fini IVA dei contributi va inquadrata e valutata nell’ambito del rapporto intercorrente tra la società e la Regione. In particolare, si prevede che la Regione trasferisce in misura adeguata alla società le risorse finanziarie necessarie allo svolgimento delle attività attribuite. In ogni caso non sussiste alcun vantaggio diretto ed esclusivo in capo alla pubblica amministrazione, alcuna clausola risolutiva, alcuna previsione di risarcimento danni in caso di inadempimento e alcuna ipotesi che possa dar adito a responsabilità contrattuale. Ne consegue che in assenza di convenzione tra la Regione e la società che disciplini i rispettivi diritti e obblighi e al verificarsi di tutte le predette condizioni, i rapporti tra la società e la Regione non potranno essere inquadrati nell’ambito di un rapporto giuridico di natura contrattuale a prestazioni corrispettive. Di conseguenza, i contributi erogati dalla Regione si qualificheranno come contributi fuori dal campo di applicazione dell’IVA.