In materia di sanzioni amministrative legate a infrazioni del codice della strada e di vizi afferenti il procedimento di notificazione della cartella di pagamento vale il termine decadenziale di 20 giorni dalla notifica della cartella. A precisarlo la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 22094 del 4 settembre 2019. IL FATTO Alla base della decisione una complessa vicenda in cui un cittadino aveva proposto appello dinnanzi al giudice di pace di Roma alla cartella di pagamento notificatagli in data 9 aprile 2009 sulla base di un precedente verbale di contestazione di contravvenzione al codice della strada, assumendo di non aver mai ricevuto la notifica del richiamato verbale. Il ricorrente aveva eccepito, inoltre, l'intervenuta prescrizione del diritto a pretendere il pagamento della sanzione. Si costituiva Roma Capitale resistendo all'opposizione e depositando copia della relazione del verbale presupposto e del relativo avviso di ricezione con timbro "per compiuta giacenza". LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE I Supremi giudici hanno chiarito che sulla base di quanto disposto dall'articolo 617 del cpc le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'articolo 480 terzo comma con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di 20 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto. Applicando tali criteri al caso di specie emerge che i vizi attinenti alla notificazione della cartella di pagamento, in quanto certamente riferiti alla sequenza procedimentale finalizzata all'esecuzione coattiva della pretesa sanzionatoria avrebbero dovuto essere proposti nel termine ex articolo 617 cpc. Considerato che il ricorrente ha dichiarato nel suo ricorso di aver ricevuto la notificazione della cartella in data 9 aprile 2009 e di aver proposto opposizione il 5 maggio 2009 il richiamato termine non è stato rispettato con conseguente inammissibilità delle doglianze in esame. Rigettato pertanto il ricorso.