Opzione donna con riscatto a percentuale di periodi ante 1996 anche oltre il 31 dicembre 2021

Con il messaggio n. 4560 del 21 dicembre 2021, l’INPS aveva fornito chiarimenti in ordine all’accesso alla pensione anticipata c.d. opzione donna in caso di riscatto di periodi anteriori al 1° gennaio 1996 con onere determinato con il criterio del calcolo “a percentuale” – su richiesta “agevolato” se il riscatto riguarda il corso universitario di studio – per effetto dell’esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo.

In particolare, era stato disposto, in via eccezionale, che l’esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo, che non avesse prodotto effetti sostanziali fino al pagamento anche parziale dell’onere del riscatto, non precludesse il riconoscimento del diritto alla pensione anticipata c.d. opzione donna a condizione che risultassero soddisfatte le seguenti ulteriori condizioni:

– perfezionamento, alla data di presentazione della domanda di riscatto, dei requisiti (anagrafico e contributivo) per la pensione anticipata c.d. opzione donna, tenendo conto anche della contribuzione da riscattare;
– esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo e presentazione della domanda di riscatto in data anteriore al 21 dicembre 2021.

Nel predetto messaggio era stata, inoltre, subordinata l’applicazione della menzionata previsione di carattere eccezionale all’ulteriore condizione della presentazione della domanda di pensione anticipata c.d. opzione donna entro e non oltre il 31 dicembre 2021.

Tanto rappresentato, con il messaggio n. 2547 del 6 luglio 2023 l’INPS dispone che la previsione di carattere eccezionale, come sopra descritta, al ricorrere di tutte le condizioni sopra indicate, trova applicazione anche nei casi di presentazione della domanda di pensione anticipata c.d. opzione donna in data successiva al 31 dicembre 2021.

Pertanto, l’esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo, che non abbia prodotto effetti sostanziali fino al pagamento anche parziale dell’onere del riscatto, non preclude il riconoscimento del diritto alla pensione anticipata c.d. opzione donna, a prescindere dalla data di presentazione della relativa domanda, purché risultino soddisfatte le seguenti ulteriori condizioni:

– esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo e presentazione della domanda di riscatto entro il 20 dicembre 2021;
– perfezionamento, alla data di presentazione della domanda di riscatto, dei requisiti (anagrafico e contributivo) per la pensione anticipata c.d. opzione donna vigenti al 31 dicembre 2021, tenendo conto anche della contribuzione da riscattare.

Conseguentemente, le domande di pensione anticipata c.d. opzione donna dovranno essere esaminate alla luce delle indicazioni in commento e quelle respinte dovranno essere riesaminate, su istanza di parte, sempreché il diritto non sia stato negato con sentenza passata in giudicato. I ricorsi amministrativi pendenti in materia dovranno essere riesaminati sulla base dei criteri sopra illustrati.