Le lavoratrici dipendenti che alla data del 31 dicembre 2018 hanno compiuto almeno 58 anni di età e 35 anni di contributi possono accedere al trattamento pensionistico anticipato. L’età sale ad almeno 59 anni per le lavoratrici autonome assicurate presso una delle Gestioni pensionistiche dell’INPS. L’articolo 16 del decreto-legge n. 4/2019 che disciplina la c.d. opzione donna è passato indenne attraverso il dibattito parlamentare di conversione in legge. Dalla riforma Fornero al decretone La misura, introdotta dall’articolo 1, comma 9, della legge n. 243/2004 ha conosciuto un crescente interesse dopo l’entrata in vigore della riforma Fornero di cui al D.L. 201/2011 che ha considerevolmente innalzato i limiti anagrafici per il pensionamento di vecchiaia. Purtuttavia, la natura sperimentale della misura stessa e i requisiti rigidi per l’accesso (57/58 anni di età, 35 anni di contribuzione, maturati entro il 31.12.2015) hanno limitato la possibilità di usufruirne, anche se la legge 28 dicembre 2015, n. 208, all’articolo 1, comma 281, ha stabilito che la possibilità di accedere a questa forma di pensionamento anticipato è estesa alle lavoratrici che hanno maturato i requisiti previsti, adeguati agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, entro il 31 dicembre 2015 anche se la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data. Cambia, ora, con il decreto legge n. 4 del 2019 la data di riferimento ma la previsione rimane rigida, in quanto la lavoratrice deve essere in possesso dei requisiti di età e contribuzione entro il 31 dicembre 2018. Una scelta vantaggiosa? Nulla è dato sapere per gli anni successivi anche se è, al momento, assai forte l’interesse delle lavoratrici verso una delle poche possibilità di anticipare il pensionamento (ma a condizioni non certo economicamente favorevoli). Con l'opzione donna si può accedere alla pensione con un anticipo di diversi anni rispetto ai requisiti per la vecchiaia a patto però di accettare un assegno interamente calcolato con sistema contributivo. La riduzione dell’importo del trattamento pensionistico è tanto più significativo quanto più è elevata la retribuzione e quanto più anni mancano al momento del pensionamento di vecchiaia ma il taglio si aggira, di norma, intorno al 25-35 per cento. Inoltre, per la liquidazione del trattamento pensionistico si applicano le disposizioni dell’articolo 12 del decreto-legge n.78/2010 che ha introdotto una decorrenza per il pensionamento di 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e di 18 mesi per le autonome (la ”finestra”). Con la circolare n.11 del 29 gennaio 2019 ha in tal senso chiarito che le lavoratrici interessate all’opzione in argomento conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi: a) 12 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti; b) 18 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi. Diversa è la decorrenza per le lavoratrici del comparto scuola e AFAM (Alta formazione artistica, musicale e coreutica), per le quali trova applicazione la speciale disciplina delle decorrenze di cui all’articolo 59, comma 9, della legge 449/1997. Pertanto le suddette lavoratrici, in possesso dei prescritti requisiti, potevano conseguire il trattamento pensionistico rispettivamente a decorrere dal 1° settembre e dal 1° novembre 2019 a condizione che, in sede di prima applicazione, fosse presentata la domanda entro il 28 febbraio 2019. A regime si applica la disciplina del richiamato comma 9 dell’articolo 59, che prevede ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico del personale del comparto scuola, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e accademico dell'anno successivo, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell'anno.