La pace fiscale prevista dal D.L. n. 119/2018 ha introdotto una serie di agevolazioni per i contribuenti ricomprendendo, fra questi ultimi, anche le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche (ASD e SSD). L’art. 7 del decreto fiscale 2019, infatti, consente a tali enti sportivi di definire, in misura particolarmente agevolata, gli atti del procedimento di accertamento e le liti pendenti dinanzi le competenti Commissioni tributarie, sempreché siano rispettati determinati requisiti soggettivi, oggettivi e temporali. Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento Per le società e le associazioni sportive dilettantistiche di cui all’art. 90, legge n. 289/2002, sono previste (art. 7) specifiche modalità di definizione agevolata degli atti di accertamento, di cui all’art. 2 del decreto fiscale. Per poter godere di quanto statuito dall’art. 7, tuttavia, le ASD e le SSD devono possedere uno specifico requisito soggettivo: alla data del 31 dicembre 2017 dovevano risultare iscritte nel registro del CONI. Non potranno dunque accedere alla definizione agevolata quegli enti che, pur essendo attualmente iscritti nel registro CONI, non lo erano durante l’annualità accertata. L’agevolazione è limitata agli atti del procedimento di accertamento, notificati o sottoscritti entro il 24 ottobre 2018, relativi a IRES, IRAP e IVA. Il contribuente dovrà corrispondere: - per IRES e IRAP un importo pari al 50% delle maggiori imposte accertate; - l’IVA per intero; - un importo pari al 5% delle sanzioni irrogate e degli interessi dovuti. Gli importi dovuti a titolo di IRES e IRAP, tuttavia, non possono superare 30.000 euro per ogni periodo di imposta (l’IVA, invece, non rientra in tale limite poiché deve essere versata per intero). Nel caso in cui la società o l’associazione sportiva dilettantistica superi tale limite, la stessa potrà avvalersi del beneficio nella misura e secondo le modalità previste dall’art. 2 del decreto fiscale 2019. La definizione degli avvisi di accertamento può essere effettuata entro il termine utile per la proposizione del ricorso, tenendo conto anche della sospensione derivante da eventuali istanze di adesione e di istanze di scomputo delle perdite, presentate entro il 23 ottobre 2018. Per avvalersi della definizione agevolata, tali istanze dovranno essere rinunciate. Definizione delle liti pendenti Le società e le associazioni sportive dilettantistiche possono accedere alla definizione agevolata delle liti pendenti avanti le commissioni tributarie competenti (art. 6, D.L. n. 119/2018) con le seguenti modalità operative. Versamento del: - 40% del valore della lite e del 5% delle sanzioni e degli interessi accertati nel caso in cui, alla data di entrata in vigore del decreto, fosse ancora pendente il primo grado di giudizio; - 10% del valore della lite e del 5% delle sanzioni e degli interessi accertati, in caso di soccombenza in giudizio dell'amministrazione finanziaria nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva alla data di entrata in vigore del decreto; - 50% del valore della lite e del 10% delle sanzioni e interessi accertati in caso di soccombenza in giudizio della SSD o ASD nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva alla data di entrata in vigore del decreto. Anche in questo caso, tuttavia, la definizione agevolata di cui all’art. 7 è preclusa se l'ammontare delle sole imposte in contestazione, relativamente a ciascun periodo d'imposta per il quale è pendente reclamo o ricorso, è superiore a Euro 30.000 per ciascuna imposta (IRES o IRAP) accertata o contestata. Qualora tale limite venga superato, il contribuente potrà avvalersi della definizione delle liti pendenti nella misura e secondo le modalità previste, in generale, dall’art. 6 del decreto. Come precisato dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 18 febbraio 2019, entro il 31 maggio 2019 deve essere presentata, per ciascuna controversia, una distinta domanda di definizione esente dall'imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento (dell’importo totale o della prima rata). Definizione agevolata dei PVC Dalla lettura della norma, non sembrerebbe prevista la possibilità per le SSD o ASD di definire i processi verbali di constatazione, così come stabilito dal decreto fiscale per gli altri soggetti interessati. In realtà, non si tratta di un’esclusione, giacché tali enti rientrano nel più ampio novero dei “contribuenti”, e, pertanto, anche per essi sarà possibile definire i citati processi verbali nei termini di cui all’art. 1 del decreto. In particolare, gli enti sportivi potranno definire i processi verbali di constatazione, consegnati entro il 24 ottobre 2018, attraverso il versamento del totale delle imposte, derivanti dalle somme contestate (possono essere definite imposte dirette e relative addizionali, imposte sostitutive delle imposte sui redditi, ritenute, contributi previdenziali IRAP e IVA). A tale proposito, il provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 23 gennaio 2019 ha definito la procedura da seguire in caso di definizione dei PVC, precisando che la stessa si considera perfezionata attraverso il pagamento del totale dell’imposta e la presentazione di apposita dichiarazione integrativa entro il 31 maggio 2019. Il versamento delle somme può essere effettuato in unica soluzione o con un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. In caso di pagamento rateizzato la prima rata deve essere versata entro il termine del 31 maggio 2019. Definizione agevolata Possibile Come Termine PVC Sì Presentazione dichiarazione e versamento imposta in unica soluzione o rateizzata 31 maggio 2019 Accertamenti Sì Presentazione dichiarazione qualora l’atto non richieda pagamento di imposte. Altrimenti, compilazione F24 riducendo gli importi dei tributi da versare. entro il termine utile per la proposizione del ricorso, tenendo conto della sospensione derivante da eventuali istanze di adesione e di istanze di scomputo delle perdite, presentate entro il 23 ottobre 2018 Controversie tributarie Sì Presentazione della domanda e versamento di quanto dovuto 31 maggio 2019