Per potersi avvalere della definizione agevolata dei processi verbali di constatazione è necessario: - presentare la dichiarazione integrativa relativa allo specifico periodo d'imposta che il contribuente intende definire ovvero più dichiarazioni nel caso in cui per lo stesso periodo d'imposta sia prevista la presentazione autonoma di una singola dichiarazione per ciascun tributo; - effettuare il versamento delle imposte autoliquidate nelle dichiarazioni presentate e/o il riversamento del credito indebitamente compensato, senza applicazione di sanzioni e interessi. Il decreto fiscale 2019 ha introdotto la possibilità, per il contribuente, di definire in via agevolata il contenuto integrale dei PVC. Si tratta di una speciale procedura di definizione tesa a consentire ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione fiscale pregressa. Il contribuente che opta per tale procedura è tenuto a presentare la relativa dichiarazione e a versare le imposte derivanti dalle violazioni constatate nel PVC entro il 31 maggio 2019. È possibile definire il contenuto integrale dei processi verbali di constatazione, consegnati entro il 24 ottobre, presentando la relativa dichiarazione per regolarizzare le violazioni constatate nel verbale in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive, imposta sul valore degli immobili all'estero, imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero e imposta sul valore aggiunto. La circolare n. 7/E del 2019 ha chiarito che la definizione agevolata interessa le violazioni constatate nel processo verbale che darebbero luogo a sanzioni da irrogare contestualmente all'avviso di accertamento del tributo cui si riferiscono. Nell'ambito oggettivo della procedura rientrano soltanto le violazioni di carattere sostanziale, ovvero le violazioni che hanno inciso sulla determinazione della base imponibile o sul versamento del tributo e che determinano l'applicazione di sanzioni irrogabili, con atto contestuale all'avviso di accertamento relativo al tributo cui le stesse si riferiscono. Restano, invece, escluse le violazioni, anche di natura sostanziale, relative a settori impositivi diversi da quelli espressamente richiamati dal decreto, come l'imposta di registro o l'imposta sugli intrattenimenti. Non vi rientrano le violazioni formali, ossia le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale che non rilevano sulla determinazione della base imponibile né sul pagamento dei tributi. Come procedere alla regolarizzazione La procedura di regolarizzazione presuppone l’iniziativa spontanea da parte del contribuente, chiamato entro il termine del 31 maggio 2019 a presentare la dichiarazione integrativa per i periodi di imposta oggetto di constatazione e ad effettuare il versamento delle imposte dovute, autoliquidate sulla base dei rilievi formulati nel processo verbale a lui consegnato, o il riversamento del credito indebitamente compensato, senza applicazione degli interessi e delle sanzioni irrogabili. Per la presentazione della dichiarazione o delle dichiarazioni il contribuente deve attenersi alle ordinarie modalità di presentazione previste per il periodo d'imposta oggetto di definizione agevolata. Il pagamento può essere effettuato in unica soluzione o con un massimo di 20 rate di pari importo. In caso di pagamento rateale, il versamento della prima rata deve essere effettuato entro il 31 maggio 2019 e le rate successive, sul cui importo sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata, devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre. Il pagamento deve essere effettuato con modello F24, da compilare in base alle istruzioni dettate con risoluzione n. 8/E del 23 gennaio 2019.