Le banche hanno l'obbligo di informare tempestivamente il cliente se qualcosa va storto nel pagamento delle imposte col modello F24. Se non lo fanno devono risarcire il contribuente entrato nel mirino della Agenzie delle Entrate per i pregiudizi subiti. Lo ha stabilito la Prima Sezione della Corte di Cassazione, ordinanza n. 20640 del 31 luglio 2019, accogliendo il ricorso di una correntista della Banca di Credito Cooperativo di Roma che non era riuscita a pagare l'Irpef ricevendo dopo poco una cartella dal Fisco. Il rapporto, spiega la decisione, è regolato dalle disposizioni sul mandato per cui non conta che l'errore sia da imputare al cliente che ha compilato male il modello. IL FATTO Sia il giudice di Pace che il Tribunale di Roma, invece, avevano respinto la domanda affermando che «nessuna responsabilità incombeva alla Banca per l'errata compilazione del modulo, di cui invece doveva rispondere esclusivamente il cliente». Non solo, «i doveri informativi erano stati assolti dalla Banca con l'annotazione dello storno del pagamento e con la successiva comunicazione dell'estratto conto dell'ultimo trimestre». LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE Una lettura smontata dalla Cassazione secondo cui la banca avrebbe dovuto informare subito il cliente e non aspettare l'invio dell'estratto conto trimestrale in tal modo facendo scadere i termini di pagamento. «L'adempimento del mandato - spiega la decisione - esige e ricomprende non solo il diligente compimento, da parte del mandatario, degli atti per i quali il mandato stesso è stato conferito, ma anche degli atti preparatori e strumentali, nonché di quelli ulteriori che, dei primi, costituiscano il necessario complemento, e comporta altresì il dovere di informare tempestivamente il mandante della eventuale mancanza o inidoneità dei documenti occorrenti all'esatto espletamento dell'incarico». Dunque, prosegue la Corte, seppure il ricorrente aveva errato nel compilare il modulo la banca avrebbe dovuto informarlo non appena (tre giorni dopo) si era accorta «dell'impossibilità di procedere all'esecuzione dell'operazione». Occorre infatti rammentare, prosegue l'ordinanza, che «l'art. 1708 c.c. prescrive al mandatario il compimento anche di tutti gli atti necessari per l'assolvimento del compito; l'art. 1710 c.c. impone al mandatario di adempiere ai propri obblighi con la diligenza del buon padre di famiglia; l'art. 1176, co. 2, c.c. quanto alle obbligazioni inerenti allo svolgimento di un attività professionale richiede la valutazione della diligenza con riguardo alla natura dell'attività esercitata, e quindi con riferimento al parametro della diligenza professionale; il secondo comma dell'art. 1710 obbliga il mandatario ad informare il mandante delle circostanze sopravvenute che incidono sul mandato». Ai sensi dell'art. 1856 c.c., poi, «la banca risponde secondo le regole del mandato quanto agli incarichi ricevuti da correntista o da altro cliente». L'istituto, dal canto suo, si è difeso sostenendo di aver cercato di contattare telefonicamente la cliente senza successo a distanza di pochi giorni, «ma – conclude l'ordinanza - non ha né dedotto, né dimostrato, di avervi successivamente insistito, né di aver inviato immediata comunicazione, tantomeno con lo strumento più rapido a disposizione, al domicilio della propria cliente».