Il contratto di lavoro part-time può essere gestito con un orario di lavoro predeterminato nella sua quantità e nell’articolazione dell’impegno lavorativo su base settimanale, mensile o annuale, oppure può essere caratterizzato da una specifica flessibilità finalizzata alla modifica, nei vari periodi dell’anno, dell’articolazione dell’orario di lavoro. In questo ultimo caso occorre riconoscere al lavoratore una indennità, individuata nel suo ammontare dal CCNL, a ristoro della disponibilità resa in fase di sottoscrizione del contratto o della apposita clausola di modifica. Quale delle due modalità di articolazione del contratto a tempo parziale conviene di più? Chi Il contratto di lavoro subordinato part-time prevede un orario di lavoro inferiore a quello definito a tempo pieno dal CCNL applicato in azienda. La sua articolazione può prevedere, previo consenso del lavoratore, una flessibilità di base che consente di variarne l’articolazione sulla base del fabbisogno di impiego effettivo rilevato dal datore di lavoro, oppure una clausola specifica sottoscrivendo la quale il lavoratore si impegna a svolgere prestazioni di lavoro oltre l’orario stabilito, e dunque a titolo di lavoro supplementare. Attenzione Con riferimento al settore edile, sia industria che artigianato, sono stabiliti stringenti limiti quantitativi rispetto alla possibilità di impiego di lavoratori subordinati part-time. Cosa I CCNL individuano la percentuale minima di orario di lavoro da svolgere in caso di part-time e le regole per definire un orario di lavoro che sia: - flessibile, anche in modalità verticale cioè alternando periodi di prestazione a tempo pieno e periodi di non lavoro; - regolabile, consentendo di svolgere prestazioni ulteriori in aggiunta all’orario ordinariamente definito a fronte del pagamento al lavoratore della maggiorazione per lavoro supplementare. Attenzione Il ricorso alle clausole elastiche comporta il riconoscimento al lavoratore di una maggiorazione retributiva nella misura dell'1,5% o di un'indennità annuale fissa pari ad almeno euro 120 da corrispondere per quote mensili. Come In caso di contratto part-time articolato in modalità “verticale” la denuncia contributiva UniEmens deve riportare alla voce il “TipoLavStat” il valore “DR00” in corrispondenza di ciascun mese totalmente privo di prestazione lavorativa, se è presente almeno un periodo interamente non lavorato a motivo del part-time verticale o ciclico. L’eventuale maggiorazione riconosciuta invece in corrispondenza delle ore di lavoro supplementari concorre ad aumentare la retribuzione imponibile del mese. Attenzione La maggiorazione dovuta per lavoro supplementare da parte del part timer non è rilevante ai fini della determinazione del TFR spettante al lavoratore. L’indennità di flessibilità invece è computabile in quanto erogata con continuità. Quando I contratti collettivi stabiliscono le condizioni e modalità con cui il datore di lavoro può modificare la collocazione temporale della prestazione lavorativa e la variazione in aumento la durata della prestazione lavorativa. Salva diversa previsione contrattuale, il potere di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa, nonché di modificare la collocazione temporale della stessa, nel rispetto di un preavviso di 2 giorni lavorativi. Attenzione Le clausole elastiche possono essere concordate per iscritto al momento dell’assunzione o in un momento successivo, purchè anteriore alla loro applicazione. Calcola il risparmio Assunzione lavoratore part time 40% - livello 5 - CCNL Abbigliamento e confezioni aziende industriali. Il datore di lavoro può optare per un contratto part-time orizzontale ad orario predeterminato e, al bisogno, ricorrere al lavoro supplementare oppure di applicare le clausole elastiche ad una articolazione di tipo verticale. La retribuzione mensile spettante al dipendente è pari a 1.878 euro; la retribuzione oraria è pari a 10,85 euro, la contribuzione oraria a carico del datore di lavoro è pari a 3,14 euro. La maggiorazione per lavoro supplementare è pari al 24%. L’utilizzo di clausole elastiche comporta, in base alle previsioni del CCNL, il riconoscimento al lavoratore di una maggiorazione dell'1,5% ovvero di un'indennità annuale pari ad almeno euro 120, non cumulabili, da corrispondere per quote mensili. Risparmio % Nell’esempio di calcolo appare evidente come l’azienda, scegliendo di adottare un orario di lavoro in part-time verticale con clausole elastiche, a parità di ore di lavoro impiegate, può risparmiare il 6% in più, sul complessivo costo del lavoro, rispetto al part time tradizionale con riconoscimento delle maggiorazioni per lavoro supplementare. Part-time orario fisso con lavoro supplementare Part-time flessibile Retribuzione mensile 751,20 euro 751,20 euro Lavoro supplementare/indennità 180 euro 120 euro Contribuzione INPS 270 euro 252 euro Contribuzione INAIL 18 euro 17 euro Rateo TFR 55 euro 64 euro Costo del lavoro totale mensile 1.274 euro 1.204 euro Risparmio % 6 %