Marchi e know how fuori dal nuovo Patent box; possibile il cumulo della super-deduzione che dal 90% passa al 110% con il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo. È quanto si legge nell’emendamento del Governo al disegno di legge di Bilancio 2022, presentato in Commissione Finanze al Senato, che riscrive in larga parte la disciplina relativa al “nuovo” Patent box contenuta nell’art. 6 del D.L. n. 146/2021, e che di fatto prevede che i soggetti titolari di reddito d’impresa possano optare per la maggiorazione che passa dal 90% al 110% (“super deduzione”) - valevole ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP - dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a taluni intangibles, quali software protetti da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, a condizione che gli stessi siano utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d’impresa. Ora, secondo quanto previsto dall’emendamento, vengono escluse dalla super-deduzione (che viene maggiorata dal 90% al 110%) le spese di ricerca e sviluppo sostenute in relazione ai marchi d’impresa nonché a processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili. Chi può optare per il nuovo Patent box Possono optare alla super deduzione del 110% i soggetti titolari di reddito d’impresa. In maggior dettaglio, sono ammessi all’opzione le società e gli enti di ogni tipo (compresi i trust), con o senza personalità giuridica, compresi quelli non residenti nel territorio dello Stato, aventi in Italia una stabile organizzazione, ma soltanto a condizione di essere residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo. L’agevolazione, rilevante ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, secondo l’emendamento, consiste nella maggiorazione del 110% dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a: - software protetti da copyright; - brevetti industriali; - disegni e modelli, che siano utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d’impresa. In termini operativi Ciò significa che per ogni 100 euro di costi in attività di ricerca e sviluppo relativi ai sopraelencati beni, è possibile dedurne 210 euro. Sicché per un soggetto passivo IRES, il beneficio dovrebbe tradursi in minori imposte (IRES e IRAP) per 30,69 euro, che si aggiungono alle minori imposte derivanti dalla deduzione del costo secondo le regole ordinarie (27,9 euro). Sono quindi esclusi, rispetto a quanto previsto dall’art. 6, D.L. n. 146/2021: - i marchi d’impresa (che erano stati esclusi dal “vecchio” Patent box); - i processi, le formule e le informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili (know-how). Il che di fatto che penalizzerebbe, se fosse confermato, in particolar modo i settori del Made in Italy come quelli della moda o della meccanica, settori in cui innovazioni produttive non vengono brevettate, anche per tutelare l’invenzione, mentre si punta molto su marchi e know how. Le attività di ricerca e sviluppo possono essere svolte anche mediante contratti di ricerca stipulati con società diverse da quelle appartenenti al medesimo gruppo ovvero con università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzate alla creazione e allo sviluppo dei beni. Inoltre, con l’inserimento del nuovo comma 10-bis dell’art. 6, D.L. n. 146/2021, viene previsto che qualora in uno o più periodi d’imposta siano sostenute spese di ricerca e sviluppo in vista della creazione di una o più delle suddette immobilizzazioni immateriali, il contribuente può fruire della super deduzione delle spese a decorrere dal periodo d’imposta in cui l’immobilizzazione ottiene il titolo di privativa industriale. Meccanismo di recapture La maggiorazione non può essere applicata alle spese sostenute prima dell’ottavo periodo d’imposta antecedente a quello nel quale l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale. Viene così introdotto, un meccanismo di recapture, su base ottennale, che consente di recuperare il beneficio non utilizzato esclusivamente in relazione alle spese di ricerca e sviluppo che, ex post, hanno dato vita a un bene immateriale. Tale meccanismo potrebbe ad esempio favorire le imprese operanti nel settore farmaceutico, che potrebbero sfruttare il recupero all’indietro, considerando il tempo necessario per arrivare a un brevetto. Tuttavia, se il brevetto non arriva (o non arriva per tempo) il rischio è quello di essere tagliati del tutto fuori dall’agevolazione. Caratteristiche dell’opzione Viene confermato che l’opzione per nuovo Patent box è irrevocabile e rinnovabile e ha una durata di cinque periodi d’imposta. Le modalità di esercizio dell’opzione saranno definite con apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Viene eliminato il divieto di cumulo per i soggetti che esercitano l’opzione per la maggiorazione del costo in questione per la sua intera durata e in relazione ai medesimi costi, con il credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo. Sarà poi tutto da chiarire il meccanismo di cumulabilità tra la deduzione maggiorata al 110% e il credito d’imposta R&S. Documentazione idonea e penalty protection I contribuenti che intendono beneficiare della maggiore deducibilità dei costi ai fini fiscali possono indicare le informazioni necessarie alla determinazione della maggiorazione in idonea documentazione, predisposta secondo quanto sarà indicato da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. In caso di rettifica della maggiorazione da cui derivi una maggiore imposta o una differenza di credito - non trova applicazione la sanzione per infedele dichiarazione (art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 471/1997), qualora nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o altra attività istruttoria, il contribuente consegni ai verificatori la suddetta documentazione (penalty protection). Il contribuente che detiene la documentazione ne deve dare comunicazione all’Agenzia delle Entrate nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta per il quale si beneficia dell’agevolazione. In assenza di tale comunicazione, in caso di rettifica della maggiorazione, non opera la penalty protection. Decorrenza L’emendamento interviene anche in merito alla decorrenza della super deduzione, mediante una riscrittura del comma 10 dell’art. 6, D.L. n. 146/2021, il quale nella sua nuova formulazione prevede che con riferimento al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto Fisco-Lavoro (2021) e ai successivi periodi d’imposta non sono più esercitabili le opzioni previste dal “vecchio” Patent box: - ex art. 1, commi 37-45, legge n. 190/2014 (disciplina originaria del Patent box); - ex art. 4, D.L. n. 34/2019 (opzione per l’autodeterminazione del reddito agevolabile). In termini operativi, questo significa che dal periodo d’imposta 2021 non è più possibile esercitare le opzioni per il Patent box e per il regime di “autodeterminazione”. Inoltre, in questo modo viene risolta la questione dell’opzione relativa al 2020 esercitata nei modelli Redditi 2021 presentati dopo il 22 ottobre 2021. Inoltre, i soggetti che abbiano esercitato o esercitino opzioni Patent box afferenti ai periodi d’imposta antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del D.L. n. 146/2021 possono scegliere, in alternativa al regime opzionato, di aderire al nuovo regime agevolativo, previa comunicazione da inviare secondo le modalità che saranno stabilite con provvedimento. Sono tuttavia esclusi da tale previsione coloro che abbiano presentato istanza di ruling ovvero istanza di rinnovo, e abbiano sottoscritto un accordo preventivo con l’Agenzia delle Entrate a conclusione di tali procedure, nonché i soggetti che abbiano aderito al regime di “autodeterminazione”.