Con la risposta n. 40 del 9 febbraio 2024, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in materia di Patent Box con particolare riferimento alla qualifica del soggetto investitore nell'ambito specifico dei consorzi. Per quanto concerne la figura del soggetto investitore nell'ambito specifico dei consorzi, si richiama quanto chiarito dall'Amministrazione finanziaria al paragrafo 3.2 della circolare n. 5/E del 2023 per cui per quanto riguarda i consorzi, occorre distinguere il caso in cui essi effettuino direttamente gli investimenti nell'attività di ricerca e sviluppo dal caso in cui essi siano lo strumento attraverso il quale vengono effettuate, in comune, dette attività. Qualora il consorzio, pur svolgendo l'attività di ricerca e sviluppo, non assumesse la veste di soggetto "investitore", in quanto opera secondo il meccanismo del riaddebito alle imprese consorziate dei costi sopportati, indipendentemente dal fatto che l'ente abbia o meno rilevanza esterna, il rischio dell'investimento grava sulle imprese partecipanti, in relazione alla quota di costi da ciascuna sostenuta attraverso il "ribaltamento" operato dal consorzio. In tale fattispecie, l'agevolazione spetterà a ciascuna impresa consorziata. Conseguentemente, ferma restando la sussistenza di tutte le condizioni poste dalla disciplina agevolativa, ogni impresa consorziata applicherà la maggiorazione del 110% avendo riguardo alla quota di costi di propria competenza. Laddove il consorzio non assume la veste di soggetto "investitore", l'agevolazione Patent box spetta, dunque, alle singole Società consorziate, in quanto il rischio dell'investimento grava sulle imprese partecipanti in relazione alla quota di costi da ciascuna sostenuta attraverso il ''ribaltamento'' operato dal consorzio. Nell'ipotesi in cui il consorzio/società consortile commissioni le attività di ricerca e sviluppo a società legate da rapporti di controllo alle società consorziate, la fattispecie sarebbe riconducibile alle previsioni di cui al comma 4 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 146/2021, con la conseguenza che non sarebbero agevolabili le spese sostenute dal consorzio e ribaltate alle imprese consorziate.