Il Governo ha presentato l’emendamento alla Legge di Bilancio 2022. Importanti novità riguardano anche il patent box, con l’art. 2 ter rubricato modifiche alla disciplina del patent box. La norma prevede delle modifiche all’art 6 del DL n. 146 del 2021, che nella sua attuale formulazione consente di apportare una variazione in diminuzione al reddito di impresa pari al 90 per cento delle spese di ricerca e sviluppo relative a determinati beni immateriali esistenti e funzionanti, per cui al nuovo comma 3 si prevede che ai fini delle imposte sui redditi, i costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli che siano utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento dell’attività di impresa sono maggiorati del 110 per cento. La nuova disciplina esclude dall’ambito dei beni agevolabili i marchi di impresa, limitando pertanto l’ambito di applicazione della norma ai beni oggetto di brevetto o comunque giuridicamente tutelati Inoltre si prevede la sostituzione del comma 8 per cui la normativa si applica alle opzioni esercitate con riguardo al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore e ai successivi periodi di imposta. Il comma 10 è anche sostituito per cui ora non sono più esercitabili le opzioni previste dall’art. 1 commi da 37 a 45 della L. n. 190 del 2014 e dall’art. 4 del DL 34 del 2019. I soggetti che hanno esercitato le opzioni previste dall’art. 1 commi da 37 a 45 della L. n. 190 del 2014 possono scegliere in alternativa al regime opzionato di aderire al nuovo patent box previa comunicazione da inviarsi secondo le modalità stabilite dall’Agenzia delle Entrate. Inoltre si prevede con l’aggiunta del nuovo comma 10 bis che qualora in uno o più periodi di imposta le spese siano sostenute in vista della creazione di una o più immobilizzazioni immateriali rientranti tra quelle indicate nel comma 3 il contribuente può usufruire della maggiorazione del 110 % di queste spese a decorrere dal periodo di imposta in cui l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale. La maggiorazione del 110% non può essere applicata alle spese sostenute prima dell’ottavo periodo di imposta a quello nel quale l’immobilizzazione ottiene un titolo di privativa industriale. Viene quindi introdotto un meccanismo di recapture su base ottennale che consente di recuperare il beneficio non utilizzato esclusivamente in relazione alle spese di ricerca e sviluppo che, ex post, hanno dato vita a un bene immateriale.