Siamo ormai giunti al termine del periodo transitorio concesso dalla circolare INL n. 4/2024 per l’invio delle istanze di patente a crediti e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro è intervenuto in più battute su questo passaggio, prima con le FAQ del 4 ottobre, quindi con la nota circolare del 7 ottobre e, da ultimo, con le FAQ del 15 ottobre. Patente a crediti e invio dell’istanza Il tema dell’invio dell’istanza, a cui ha preceduto l’invio della PEC, crea forte dibattito, soprattutto in relazione a due aspetti: come compilare l’istanza, qualora il richiedente non sia in possesso di alcuni dei requisiti previsti dal riformulato art. 27, D.Lgs. n. 81/2008 e come comportarci se l’imprenditore (o il lavoratore autonomo) ha proceduto con l’invio della PEC pur non avendo attualmente cantieri. Procedendo con l’analisi dei contenuti delle FAQ di cui sopra, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con FAQ del 15 ottobre conferma e ribadisce che al 1° novembre sarà possibile operare in cantiere solo qualora sia stata effettuata la richiesta della patente tramite il portale dell’INL. Dunque, se l’impresa o il lavoratore autonomo è attualmente operante in un cantiere temporaneo o mobile, entro il 31 ottobre dovrà rinnovare la richiesta tramite il portale INL, al fine di poter continuare ad operare senza soluzione di continuità. Difatti, a partire dal 1° novembre 2024 l’autocertificazione/autodichiarazione inviata via PEC non avrà più efficacia: a questo proposito l’INL ribadisce e conferma il contenuto della circolare dello scorso 7 ottobre, raccomandando di non attendere il 31 ottobre ma di effettuare la richiesta di rilascio della patente il prima possibile. In una seconda FAQ, l’Ispettorato conferma, infatti, che l’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva da trasmettere via PEC è un adempimento sostitutivo alla richiesta della patente ed ha validità sino al 31 ottobre 2024. Ciò vuol dire che, a partire dal 1° novembre, ogni impresa che opera in un cantiere temporaneo o mobile dovrà aver effettuato la richiesta della patente tramite portale INL poiché l’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva tramite PEC non avrà più efficacia. Se una impresa in questo periodo non svolge alcun lavoro in cantiere non è tenuta ad avere la patente né ad inviare alcuna PEC, l’importante è che prima di iniziare i lavori abbia effettuato la richiesta della patente. Se quindi, ad esempio, l’impresa iniziasse i lavori il 15 novembre, entro il 14 novembre dovrà aver effettuato la richiesta della patente tramite il portale INL. In ogni caso, si raccomanda di effettuare tale adempimento in tempi congrui. Questo nuovo passaggio di richiesta tramite portale può essere svolto anche mediante l’ausilio di un soggetto delegato che, come specificato in un’ulteriore FAQ, può essere qualsiasi soggetto munito di apposita delega in forma scritta; nel caso di delega, che può avere forma libera e non deve rispettare uno standard prestabilito, è possibile accedere al portale con lo SPID o CIE del delegato. A tal proposito, giova ricordare che la patente a crediti riporterà, sul portale istituzionale, non solo il codice fiscale del soggetto richiedente, ma anche quello del soggetto delegato che si è occupato dell’invio. Istanze ancora in bozza: dubbi e soluzioni Come anticipato in premessa, un buon numero di istanze sono ad oggi in stato di bozza, in funzione di due dubbi molto ricorrenti: come compilare l’istanza in assenza di alcuni requisiti? E come comportarci se è stato effettuato l’invio della PEC ma non siamo interessati da nessun cantiere operativo? Per risponde al primo quesito è necessario fare rimando ai contenuti della circolare INL n. 4/2024, con cui l’Ispettorato introduce il concetto di “non obbligatorio/esente giustificato” come opzioni disponibili per i soggetti non tenuti ad alcuni dei sei requisiti previsti dalla norma; il documento di prassi fa riferimento, ad esempio, agli obblighi relativi alla sicurezza sul lavoro, DVR e designazione RSPP, che non sono dovuti in mancanza di lavoratori impiegati in azienda. Nel caso in cui l’adempimento non sia dovuto, perché in soggetto non si colloca nei “casi previsti dalla normativa vigente” che ne prevedono il possesso, la richiesta verrà compilata indicando di non essere in possesso del requisito, in quanto non obbligatorio; più complessa, invece, è la questione relativa all’esenzione giustificata, per cui ad oggi non abbiamo particolari specifiche. A parere di chi scrive, questa opzione potrà essere scelta nel caso in cui il requisito, generalmente dovuto per quel soggetto, non può in realtà essere soddisfatto in assenza di requisiti soggettivi; un esempio su tutti è dato dal caso del DURF, che si rende necessario qualora siano previsti contemporaneamente i quattro requisiti previsti dal comma 1 dell’art. 17-bis, D.Lgs. n. 241/1997, ma il cui rilascio è subordinato alla presenza di alcuni requisiti del soggetto richiedente. A tal proposito, si propone un esempio operativo mediante la tabella sotto riportata: Caratteristiche dei lavori DURF necessario come requisito ai fini della patente? Condizioni soggettive del soggetto richiedente Il DURF può essere richiesto? Posso richiedere la patente a crediti? I lavori sono assunti in appalto o subappalto con valore superiore a 200.000? SI SI Il soggetto è in attività da almeno 3 anni? NO Il DURF è necessario ma non può essere richiesto, manca il requisito soggettivo di anzianità SI, indicando che il requisito non è presente per esenzione giustificata Vi è prevalenza di manodopera? SI Gli obblighi dichiarativi sono evasi regolarmente? SI I lavori sono svolti presso la sede del committente? SI Negli ultimi 3 anni il soggetto ha eseguito complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi NO Vengono utilizzati beni strumentali del committente SI Sono presenti debiti superiori a 50.000 euro? NO Per rispondere al secondo quesito, invece, è necessario specificare che la circolare INL n. 4/2024 prevede che l’invio della PEC debba essere seguito dalla compilazione dell’istanza on line; qualora la PEC sia stata inviata pur non essendo in possesso dei requisiti, è consigliabile inviare un’ulteriore comunicazione tramite PEC all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, specificando che non verrà completata la richiesta on line, in funzione della mancanza di attuale attività in cantiere. Sicuramente, dovremo attenderci nei prossimi giorni ulteriori risposte alle domande più frequenti, anche in termini di invio dell’istanza, ma giova ricordare che il 31 ottobre si configura come termine ultimo del periodo cosiddetto transitorio e, pertanto, a tale data, tutte le istanze on line dovranno essere completate.