Patente a crediti nei cantieri: come ottenerla

Dal 1° ottobre, imprese e lavoratori autonomi che svolgono attività con presenza fisica nei cantieri temporanei e mobili edili e di ingegneria civile devono essere in possesso di una patente a crediti con almeno 15 punti validi per poter materialmente impiegare le proprie risorse al lavoro (art. 27 del Testo Unico della Sicurezza, come modificato dall’art. 29, comma 19 del D.L. n. 19/2024).

N.B. Sono obbligate al possesso della patente, dunque, anche le imprese non edili che, in appalto o subappalto, operano dentro i cantieri.

Soggetti obbligati e non obbligati: casi particolari

L’obbligo di possedere una patente valida è esteso a tutte le imprese e i lavoratori autonomi che, anche senza l’impiego di dipendenti, operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1, lettera a) del Testo Unico della Sicurezza.

Anche le aziende che hanno sede in UE o al di fuori del territorio europeo devono adeguarsi, ovvero:

– possedere un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine;

– fare domanda con la stessa procedura telematica che messa a disposizione dall’INL per le aziende italiane.

Non sono obbligati al possesso della patente a punti:

– coloro che effettuano mere forniture (senza posa in opera o installa-zione) o prestazioni di natura intellettuale;

– le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, in conformità dei requisiti alle disposizioni comunitarie.

Fino al 31 ottobre 2024, le aziende interessate possono presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, all’indirizzo PEC “dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it”. (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, D.M. n. 132/2024)

N.B. Occorre tener presente che i soggetti che si avvarranno dell’autocertificazione sono poi obbligati a presentare successiva domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

Chiarimenti sui requisiti da autocertificare

L’autocertificazione da rendere all’atto della presentazione della richiesta per il rilascio della patente non riguarda il possesso materiale del documento, ove previsto, bensì dei requisiti necessari per ottenerlo.

Il richiedente la patente dichiara il possesso dei requisiti previsti e può farlo legittimamente anche se non gli fosse stato ancora rilasciato il documento, fermo restando il rischio di aver prodotto una dichiarazione mendace.

Con riferimento al DURF, l’approfondimento di Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, del 27 settembre 2024, ha chiarito come si tratti di un requisito che non va riferito alla generalità delle imprese che ricadono nel campo di applicazione della patente. Sono obbligati a possederlo i sostituti d’imposta che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.

E’ quindi possibile concludere che, considerato che la richiesta per ottenere la patente specifica che il requisito deve essere posseduto laddove previsto, devono verificare la validità del DURF esclusivamente i contribuenti:

a) in attività da almeno tre anni;

b) che devono svolgere un’attività loro affidata per un importo annuo superiore a 200.000 euro;

c) che devono svolgere un’attività che prevede il prevalete impiego di manodopera. Questo requisito deve essere verificato rapportando la retribuzione lorda, riferita ai soli percettori di reddito di lavoro dipendente e assimilato, al prezzo complessivo dell’opera (o dell’opera e del servizio nel caso di contratti misti). La prevalenza è superata quando il rapporto tra numeratore e denominatore è superiore al 50%.

Procedura di richiesta della patente

La procedura di richiesta della patente è accessibile tramite il link servizi.ispettorato.gov.it/ipc.

Fino al 31 dicembre 2024, la procedura richiede che sia il legale rappresentante dell’azienda richiedente a dichiarare i soli requisiti essenziali per il rilascio del documento e all’azienda sarà assegnato il punteggio base.

La possibilità di dichiarare il possesso dei requisiti aggiuntivi per acquisire ulteriori punti sarà operativa a partire da gennaio 2025 (INL, circolare n. 4/2024).

La procedura è diversificata a seconda che a richiedere la patente sia uno dei seguenti soggetti:

– lavoratore autonomo impresa italiana;

– lavoratore autonomo e impresa in UE;

– lavoratore autonomo e impresa extra UE.

Per ciascun requisito è possibile specificare il “non possesso” del requisito scegliendo tra due possibili motivazioni utili al rilascio:

– non obbligatorio;

– esenzione giustificata.

Una volta inviata l’istanza il sistema rilascia una ricevuta di presentazione, contrassegnata da un protocollo di sicurezza, che vale come patente fino a che nuove implementazioni consentano la produzione del documento vero e proprio.

N.B. Qualora la richiesta della patente sia effettuata da intermediari delegati, questi ultimi dovranno munirsi delle dichiarazioni rilasciate dal legale rappresentante dell’impresa o dal lavoratore autonomo, relative al possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della patente, che potranno essere richieste in caso di eventuali accertamenti.

Apparato sanzionatorio

Alle imprese o i lavoratori autonomi privi della patente o con un numero di crediti inferiore a 15 viene applicata:

– una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque non inferiore a 6.000 euro e non soggetta alla procedura di diffida di cui all’art. 301 -bis del Testo unico sicurezza;

– l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per 6 mesi;

– il divieto di operare in cantiere, cui fa eccezione il completamento di lavori in corso superiori al 30% del valore del contratto

In caso di accertata responsabilità del committente o del responsabile dei lavori è altresì prevista una sanzione da 711,92 a 2.562,91 euro, ai sensi dell’art. 157 del D.Lgs. n. 81/2008, se non verifica il possesso della patente o del documento equivalente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi (pure nella ipotesi di subappalto) dell’attestazione SOA.