L’Agenzia delle Entrate ha emanato la risposta a interpello n. 161 del 27 maggio 2019 riguardante il regime forfetario. Il regime forfetario è destinato agli operatori economici di ridotte dimensioni, ed è stato introdotto dalla legge di Stabilità 2015 e rappresenta il regime naturale delle persone fisiche che esercitano attività di impresa, arte o professione in forma individuale, che siano in possesso del requisito dei ricavi, e non incorrano in una delle cause di esclusione previste. La causa ostativa lettera d-bis) comma 57 La legge di Bilancio 2019, ha introdotto delle significative novità: - ha semplificato i requisiti di accesso prevedendo come unica condizione quella di aver conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a 65.000 euro; - ha introdotto nuove cause di esclusione. Nello specifico tra le cause ostative la lettera d-bis) del comma 57 dell’art. 1 l. n. 190/2014 prevede che non possono avvalersi del regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, a esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell’esercizio di arti o professioni. Pensionati L’Agenzia delle Entrate con la circolare 9/E del 10 aprile 2019 ha ricordato che, con specifico riferimento ai pensionati che percepiscono redditi di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 49, comma 2, del TUIR, gli stessi non incorreranno nella causa ostativa in esame ogniqualvolta il pensionamento sia obbligatorio ai termini di legge. Pertanto, qualora il pensionamento fosse intervenuto per obbligo di legge nel corso del 2017, non risulterebbe integrata la causa ostativa e il contribuente non decadrebbe dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020.