La “riforma Fornero” delle pensioni (art. 24, D.L. n. 201/2011) ha previsto l’istituzione della pensione anticipata, in luogo della precedente pensione di anzianità. Quest’ultimo trattamento pensionistico prevedeva, nella sua formulazione rivolta alla generalità dei lavoratori, la possibilità di pensionarsi raggiungendo uno specifico requisito contributivo, oppure raggiungendo un requisito di contribuzione minimo più leggero, ma unitamente a un’età e a una quota (sommatoria di età e contribuzione) minime. Per alcune categorie di lavoratori, però, sopravvivono specifiche tipologie di pensioni di anzianità, quali quelle destinate agli addetti ai lavori usuranti e notturni, o in regime di totalizzazione. Osserviamo i principali trattamenti. Pensione di anzianità in totalizzazione La totalizzazione, disciplinata dal D.Lgs. n. 42/2006, consiste nella possibilità di sommare gratuitamente tutti i contributi accreditati in diverse gestioni previdenziali, per perfezionare i requisiti richiesti per il conseguimento della pensione di vecchiaia, anticipata, di inabilità e indiretta. La pensione di anzianità si ottiene con almeno 41 anni di contribuzione, indipendentemente dall'età anagrafica (si applica una finestra mobile di 21 mesi a partire dalla maturazione dei requisiti). Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pensionistico pro-quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati (compresi, quindi, anche i periodi coincidenti temporalmente). Il sistema di calcolo applicato è normalmente lo stesso utilizzato per l'opzione contributiva (D.Lgs. n. 180/1997). È tuttavia utilizzato, in relazione ai periodi contribuiti presso le casse privatizzate di cui al D.Lgs. n. 509/1994, il sistema di calcolo della pensione previsto dall'ordinamento della singola gestione, se il requisito contributivo maturato nella gestione pensionistica è uguale o superiore a quello minimo richiesto per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia. Presso le gestioni di previdenza pubblica, è applicato il sistema retributivo/misto, se il lavoratore risulta iscritto presso una delle predette casse prima del 1996 ed ha già raggiunto in una di tali gestioni i requisiti minimi per il conseguimento del diritto a un'autonoma pensione (art. 4, D.Lgs. n. 42/2006; circ. INPS n. 69/2006). Infine, in relazione ai periodi maturati presso gli enti previdenziali privati di cui al D.Lgs. n. 103/1996, si applica il sistema di calcolo vigente nel singolo ordinamento. Pensione di anzianità per gli addetti ai lavori usuranti e notturni Il D.Lgs. n. 67/2011 offre, ai lavoratori dipendenti addetti a mansioni particolarmente usuranti o a turni notturni, la possibilità di ottenere la pensione con dei requisiti notevolmente agevolati. Questa speciale pensione di anzianità può essere ottenuta con un minimo di 35 anni di contributi e di 61 anni e 7 mesi di età, unitamente a una quota (somma di età e contribuzione) pari a 97,6. I requisiti sono più elevati per gli addetti ai turni notturni che risultano aver svolto meno di 78 notti l’anno, nonché per coloro che possiedono anche contribuzione da lavoro autonomo. Per godere dei benefici è richiesto che le attività usuranti siano state svolte per almeno 7 anni, nell’ultimo decennio di attività lavorativa, oppure per almeno la metà della vita lavorativa complessiva. È inoltre necessario presentare domanda di certificazione dei requisiti entro il 1° maggio dell’anno precedente a quello in cui si perfezionano le condizioni per il pensionamento. I requisiti attualmente richiesti resteranno bloccati sino al 31 dicembre 2026. A partire dal 2017 (Legge n. 232/2016) sono state, inoltre, abolite le finestre di accesso. Gli addetti ai lavori usuranti non devono essere confusi con gli addetti ai lavori gravosi (Legge n. 232/2016): quest’ultima categoria, è bene ricordarlo, gode di agevolazioni previdenziali meno consistenti rispetto agli addetti a lavori usuranti e notturni ed è composta da lavoratori che svolgono mansioni differenti. Addetti ai lavori usuranti Possono beneficiare della pensione agevolata coloro che risultano addetti ad attività particolarmente usuranti (D.Lgs. n. 67/2011), come elencate dall’art. 2 del D.M. 19 maggio 1999. In particolare, si tratta di: - lavori in galleria, cava, miniera (comprese le mansioni svolte prevalentemente e continuativamente in ambienti sotterranei), in cassoni ad aria compressa; - lavori svolti dai palombari; - lavori ad alte temperature; - lavorazione del vetro cavo; - lavori di asportazione dell’amianto, - lavori svolti prevalentemente e continuativamente in spazi ristretti. Sono considerati addetti ai lavori usuranti anche: - i conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo, con capienza superiore a 9 posti; - i lavoratori addetti alla linea di catena. Addetti al lavoro notturno Hanno diritto alla pensione di anzianità spettante agli addetti a mansioni usuranti anche coloro che soddisfano i seguenti requisiti: - hanno svolto lavoro notturno per un numero pari o superiore a 78 notti all’anno; - hanno svolto lavoro notturno tra le 72 e le 77 notti all’anno (per questi lavoratori i requisiti per la pensione di anzianità sono aumentati di 1 anno); - hanno svolto lavoro notturno tra le 64 e le 71 notti all’anno (per questi lavoratori i requisiti della pensione di anzianità sono aumentati di 2 anni). La pensione agevolata per lavoratori notturni spetta, alla pari di quanto osservato per gli addetti a lavori usuranti: - se l’attività notturna è stata svolta per almeno 7 anni, negli ultimi 10 anni di vita lavorativa; - se l’attività notturna è stata svolta per almeno metà della vita lavorativa. Il lavoratore, in ogni caso, deve aver prestato servizio per almeno 6 ore in ciascuna notte; in caso contrario, il lavoro notturno viene valorizzato se si raggiungono almeno 3 ore di attività notturna svolte per l’intero anno, nell’intervallo ricompreso tra la mezzanotte e le 5 del mattino. Pensione di anzianità per gli appartenenti alle forze dell’ordine Gli appartenenti al comparto Difesa, sicurezza e soccorso possono ottenere una specifica pensione di anzianità, a loro destinata, con un minimo di: - 58 anni di età e 35 anni di contributi, con una finestra di attesa di 12 mesi; - 41 anni di contributi, a prescindere dall’età; - 54 anni di età, con una finestra di attesa di 12 mesi, se raggiunta entro il 2011 l’anzianità contributiva necessaria per maturare un’aliquota di rendimento almeno pari all’80% della base pensionabile; questa ipotesi è ormai molto difficile da riscontrare, considerata la cessazione dal servizio del personale con le anzianità più elevate. Pensione di anzianità casse professionali Alcune tipologie di pensione di anzianità continuano, infine, ad essere previste dai regolamenti delle casse professionali: ne è un esempio la Cassa Forense, che richiede 62 anni di età e 40 anni di contributi per gli avvocati che desiderano percepire il trattamento pensionistico prima dell’età prevista per il trattamento di vecchiaia. Nella generalità dei casi, la percezione della pensione di anzianità obbliga alla cancellazione dall’Albo di riferimento.