Quando si parla della pensione di vecchiaia, si pensa subito all’uscita dal lavoro con un’età anagrafica almeno pari a 67 anni e 20 anni di contributi: questi, però, sono soltanto i requisiti previsti per la pensione di vecchiaia ordinaria “Fornero” (art. 24, co. 6, D.L. n. 201/2011). Nel nostro ordinamento esistono numerose tipologie di pensionamento per vecchiaia, molte delle quali prevedono un requisito anagrafico più leggero rispetto alla vecchiaia ordinaria: per le lavoratrici dipendenti del settore privato, ad esempio, è previsto un requisito anagrafico di soli 56 anni, laddove sia riconosciuta un’invalidità pensionabile almeno pari all’80%. Ma procediamo per ordine e osserviamo tutte le possibilità di uscita, con pensionamento di vecchiaia, prima del compimento del 67° anno di età. Pensione di vecchiaia ordinaria Partiamo proprio dalla pensione di vecchiaia ordinaria “Fornero”, di cui all’art. 24, co. 6, D.L. n. 201/2011, che può essere raggiunta con i seguenti requisiti: - un minimo di 67 anni di età; - un minimo 20 anni di contributi, 15 anni per i soli beneficiari delle deroghe Amato (D.Lgs. n. 503/1992); il requisito di 20 anni di contribuzione può essere raggiunto anche in regime di cumulo ex art. 1, co. 239 e ss., legge n. 228/2012 (laddove sia sufficiente il requisito di 15 anni di versamenti, per fruire del cumulo è necessario che tutte le forme assicurative riconoscano la cd. deroga Amato in applicazione); - un importo della pensione minimo almeno pari a 1,5 volte l’assegno sociale, per i soli lavoratori privi di contribuzione alla data del 31 dicembre 1995; - non sono previste finestre di attesa: la pensione è liquidata il 1° giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti per la generalità dei lavoratori (per gli appartenenti al comparto Scuola e Afam, l’uscita è prevista rispettivamente il 1° settembre/1° novembre con requisiti maturati entro il 31 dicembre dello stesso anno, in base all’art. 59, legge n. 449/1997). Pensione di vecchiaia anticipata per invalidità La pensione di vecchiaia anticipata, di cui all’art. 1, co. 8, D.Lgs. n. 503/1992, può essere raggiunta con i seguenti requisiti: - un minimo di 56 anni di età per le donne, 61 per gli uomini; - un minimo 20 anni di contributi, 15 anni per i soli beneficiari delle cd. deroghe Amato; - è previsto, però, un requisito sanitario: possono richiedere la riduzione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia anticipata, difatti, i soli lavoratori a cui è riconosciuta un’invalidità pensionabile (legge n. 222/1984) almeno pari all’80%; - necessario anche il rispetto di un particolare requisito assicurativo: possono beneficiare di questa deroga, difatti, i soli iscritti presso il Fondo pensioni dei lavoratori precedenti e presso i fondi sostitutivi dell’Assicurazione generale obbligatoria; non sono ammessi i dipendenti pubblici e i lavoratori autonomi; - è altresì necessaria, dalla maturazione dei requisiti, l’attesa di una finestra pari a 12 mesi dalla maturazione dell’ultimo requisito; - il cumulo dei contributi è ammesso solo se tutte le gestioni interessate al cumulo prevedono la specifica deroga al requisito di età. Pensione di vecchiaia per addetti a lavori usuranti e gravosi Gli addetti ai lavori usuranti e ai turni notturni, di cui al D.Lgs. n. 67/2011 e al D.M. del 19 maggio 1999, nonché per gli addetti ai lavori gravosi (come individuati dagli allegati C ed E alla legge n. 232/2016 ed attuati dai DPCM nn. 87 e 88/2017, nonché come individuati dalla legge n. 205/2017 ed attuati dal D.M. 5 febbraio 2018), possono beneficiare di uno sconto sul requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia, nella presente misura: - età minima pari a 66 anni e 7 mesi; - il requisito contributivo, però, deve risultare almeno pari a 30 anni; ai fini del raggiungimento del requisito, è possibile sommare gratuitamente i contributi accreditati presso gestioni diverse solo in relazione alle gestioni interne all’Assicurazione generale obbligatoria di cui alla legge n. 613/1966 e alla legge n. 233/1990; - per i soli lavoratori privi di contribuzione alla data del 31 dicembre 1995, l’importo della pensione deve essere almeno pari a 1,5 volte l’assegno sociale. Pensioni di vecchiaia presso i regimi speciali L’età di 67 anni costituisce soltanto il parametro per la pensione di vecchiaia ordinaria. Presso determinate gestioni previdenziali, però, per specifiche categorie di lavoratori è prevista un’età pensionabile diversa. Facciamo qualche esempio per comprendere meglio. Per gli iscritti al Fondo volo: - anteriormente al 31 dicembre 1995, sono sufficienti 62 anni di età e un’anzianità contributiva minima pari a 20 anni, a condizione che il lavoratore possa far valere almeno 15 anni di contribuzione obbligatoria e/o volontaria al Fondo; - per gli iscritti al Fondo volo dal 1996 in poi, invece, è consentito aggiungere alla propria età anagrafica, ai fini del conseguimento dell'età pensionabile e per l'applicazione dei coefficienti di trasformazione, un anno ogni cinque anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al Fondo, fino a un massimo di cinque anni; l'età anagrafica minima richiesta nel Fondo è quindi quella ridotta fino a cinque anni rispetto a quella in vigore nel regime generale. I lavoratori del fondo trasporti possono raggiungere la pensione con un requisito anagrafico minimo pari a 62 anni. In merito ai dipendenti del comparto difesa, sicurezza e soccorso, a seconda della qualifica rivestita e degli anni di contributi, l’età per la pensione di vecchiaia può variare da un minimo di 60 a un massimo di 66 anni. Requisiti anagrafici differenti anche per il fondo lavoratori dello spettacolo: si va, infatti, da un minimo di 47 anni per la pensione di vecchiaia di ballerini tersicorei, ai 54 anni per gli sportivi professionisti, ma sussiste anche la possibilità di pensionamento: - a 62 anni per artisti lirici, professori d'orchestra, orchestrali, coristi, concertisti, cantanti di musica leggera; - a 65 anni per attori di prosa, operetta, rivista, varietà ed attrazioni, presentatori e disc-jockey; attori generici cinematografici, attori di doppiaggio cinematografico; direttori d'orchestra e sostituti; figuranti e indossatrici. In merito alle altre categorie, permane il requisito anagrafico ordinario per il pensionamento di vecchiaia pari a 67 anni.