I lavoratori che sono soggetti al calcolo integralmente contributivo della pensione, in quanto privi di anzianità assicurativa al 31 dicembre 1995, possono ottenere la pensione di vecchiaia con soli 5 anni di contribuzione. Tuttavia, il trattamento previsto per questi lavoratori non è la pensione di vecchiaia ordinaria (art. 24, co. 6, D.L. 201/2011), bensì la cosiddetta pensione di vecchiaia contributiva (art. 24, co. 7, D.L. n. 201/2011). Questo tipo di pensione richiede il compimento di 71 anni di età, anziché i 67 anni previsti per la pensione di vecchiaia ordinaria. La pensione di vecchiaia contributiva è quindi una scelta obbligata per quei lavoratori che, essendo soggetti al calcolo integralmente contributivo, non possono raggiungere i requisiti per il pensionamento di vecchiaia ordinario. Infatti, per quest'ultima prestazione, è necessario, oltre a maturare 20 anni di contributi e compiere 67 anni di età, avere un importo minimo della pensione pari all'assegno sociale (534,41 euro mensili per il 2024). In sostanza, la pensione di vecchiaia ordinaria è inaccessibile ai lavoratori privi di accrediti ante 1996, se l'assegno pensionistico maturato non è almeno pari all'assegno sociale. Coloro a cui spetta un trattamento basso sono quindi obbligati ad attendere il compimento dei 71 anni di età per ottenere la pensione di vecchiaia contributiva, per la quale non è richiesto un importo minimo dell'assegno e sono sufficienti soli 5 anni di versamenti effettivi. Questa prestazione rappresenta quindi un'opportunità per coloro che hanno pochi anni di versamenti e non possono raggiungere il requisito di anzianità contributiva per la pensione di vecchiaia ordinaria: tuttavia, va sottolineato che la misura non è accessibile a tutti i lavoratori assoggettati al calcolo integralmente contributivo. Beneficiari Possono beneficiare del trattamento di vecchiaia contributivo solo coloro che risultano privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995. I lavoratori che sono soggetti al calcolo contributivo per scelta, in possesso di anzianità assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996, possono ottenere il trattamento solo a seguito del computo della contribuzione presso la gestione Separata INPS (art. 3 D.M. n. 282/2006, circ. INPS 184/2015). Non è sufficiente la mera adesione all’opzione per il calcolo contributivo di cui all’art.1 co. 23 L. n. 335/1995. Secondo l'interpretazione normativa dell'Istituto (messaggio INPS n. 219/2013), i potenziali beneficiari della pensione con 5 anni di contributi sono quindi solo i lavoratori privi di anzianità contributiva antecedente al 1996 e coloro che hanno optato per il computo dell'intera posizione assicurativa nella gestione Separata. Contribuzione Il requisito contributivo richiesto per la pensione di vecchiaia ex art. 24, co. 7, D.L. 201/2011 è pari a 5 anni di versamenti effettivi, non considerando i contributi figurativi. Soltanto i lavoratori privi di anzianità assicurativa al 31 dicembre 1995 possono beneficiare del pensionamento con soli 5 anni di versamenti. I lavoratori che optano per il computo presso la gestione Separata devono comunque avere un minimo di 15 anni di contribuzione, di cui almeno 5 dal 1996, e possedere meno di 18 anni di contribuzione (ma almeno un contributo) al 31 dicembre 1995, nonché l’accredito di un mese di contributi presso la gestione stessa. Queste sono infatti le condizioni richieste per potersi avvalere del computo. Calcolo del trattamento La prestazione è calcolata integralmente con il sistema contributivo (L. n. 335/1995). Questo sistema si basa sui contributi accreditati durante l'attività lavorativa, rivalutati e trasformati in rendita tramite un coefficiente che cresce con l'aumentare dell'età pensionabile. Per calcolare l'assegno pensionistico, i contributi accantonati vengono rivalutati ogni anno in base all'incremento quinquennale del PIL nominale (tasso di capitalizzazione). I contributi rivalutati vengono sommati per ottenere il montante contributivo, che viene poi moltiplicato per il coefficiente di trasformazione, variabile in base all'età, per ottenere l'importo annuo della pensione. Il procedimento diventa più complesso nel caso del computo, poiché le annualità anteriori al 1996, normalmente valutate con il sistema retributivo, sono valorizzate con una procedura differente. Il sistema contributivo, rispetto a quello retributivo, risulta generalmente penalizzante poiché non si basa sugli ultimi redditi o stipendi ma esclusivamente sui contributi accreditati. Decorrenza La pensione di vecchiaia contributiva decorre dal primo giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti o alla presentazione della domanda. Non si applicano le finestre di attesa. Per ottenere la prestazione è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ma non è richiesta la cessazione dell'attività di lavoro autonomo. Esempi pratici Consideriamo il caso di Francesco, che non ha contributi al 31 dicembre 1995 e possiede in totale 5 anni di versamenti. Al raggiungimento dell'età richiesta per la pensione di vecchiaia contributiva, potrà ottenere il trattamento. Diversamente, Gianmario, che ha solo 5 anni di contributi, alcuni dei quali accreditati però prima del 31 dicembre 1995, non può chiedere la pensione con 5 anni di contributi nemmeno optando per il computo presso la gestione Separata, poiché sono necessari almeno 15 anni di accrediti complessivi. Altre pensioni che si possono ottenere con 5 anni di contributi Diverse casse professionali permettono ai loro iscritti di ottenere la pensione con un minimo di 5 anni di versamenti, con un trattamento calcolato interamente su base contributiva. Ad esempio, la Cassa dei Dottori Commercialisti (Cnpadc) consente agli iscritti senza contribuzione antecedente al 2004 di ottenere una pensione unica contributiva con almeno 62 anni di età e 5 anni di anzianità contributiva. Anche la Cassa degli psicologi (Enpap) e quella degli infermieri (Enpapi) offrono trattamenti simili, con 65 anni di età e 5 anni di contributi Gli iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria dell'INPS (come il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti o le gestioni speciali dei lavoratori autonomi) possono ottenere un assegno ordinario d’invalidità se la loro capacità lavorativa è ridotta di oltre due terzi. I requisiti includono almeno 5 anni di contributi, di cui 3 versati nell'ultimo quinquennio, e una riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo. Gli iscritti alle gestioni amministrate dall’INPS possono inoltre ottenere la pensione d’inabilità al lavoro se risultano permanentemente e assolutamente inabili a qualsiasi attività lavorativa. I requisiti includono almeno 5 anni di contributi, di cui 3 accreditati nell'ultimo quinquennio. Questa pensione è incompatibile con qualsiasi attività lavorativa e con l'iscrizione ad albi, elenchi e ruoli. La pensione è calcolata sulla base della futura pensione con una maggiorazione per le settimane mancanti fino al compimento dei 60 anni di età.