Con la circolare n. 46 del 13 marzo 2024 l'INPS ha illustrato le modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2024 alla disciplina della pensione di vecchiaia e della pensione anticipata. Modifiche alla disciplina della pensione di vecchiaia A seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 1, comma 125, lettera a), della legge n. 213/2023, dal 1° gennaio 2024, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, il requisito di importo soglia per l’accesso alla pensione di vecchiaia è pari all’importo dell’assegno sociale (il valore provvisorio, per l’anno 2024, è pari a 534,41 euro). Resta fermo che i lavoratori che entro il 31 dicembre 2023 abbiano perfezionato i requisiti previsti dalla disciplina vigente a tale data - ivi incluso il requisito di importo soglia pari a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale - conseguono il diritto alla pensione di vecchiaia in base alla predetta disciplina. Il trattamento pensionistico maturato sulla base dei requisiti vigenti dal 1° gennaio 2024 non può avere decorrenza anteriore al 2 gennaio 2024, se liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO), o al 1° febbraio 2024, se liquidato a carico dell’AGO, delle forme sostitutive della medesima, della Gestione separata, nonché in regime di cumulo. Modifiche alla disciplina della pensione anticipata Per effetto dell’articolo 1, comma 125, lettera b), della legge n. 213/2023, dal 1° gennaio 2024 il requisito di importo soglia per l’accesso alla pensione anticipata è pari a 3 volte l'importo mensile dell'assegno sociale. L’importo soglia di 3 volte l’assegno sociale è ridotto a 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 volte per le donne con due o più figli. Sulla base del valore provvisorio dell’assegno sociale (AS) per l’anno 2024 (pari a 534,41 euro), si riportano di seguito i valori dell’importo soglia: Importo soglia Valore 3 volte AS 1.603,23 euro 2,8 volte AS 1.496,35 euro 2,6 volte AS 1.389,46 euro Per effetto dell’articolo 1, comma 125, lettera c), della legge n. 213/2023, dal 1° gennaio 2024, il requisito di 20 anni di contribuzione effettiva deve essere adeguato alla speranza di vita. Al riguardo si fa presente che il decreto direttoriale del Ministero dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, del 18 luglio 2023, ha previsto che, per il biennio 2025/2026, i requisiti pensionistici non sono incrementati. Importo massimo della pensione da porre in pagamento L’articolo 1, comma 125, lettera b), numero 3), della legge n. 213/2023, prevede che la pensione anticipata è riconosciuta per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico. Pertanto, fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, l’importo della pensione anticipata da porre in pagamento non può, in ogni caso, superare l'importo massimo mensile corrispondente a cinque volte il trattamento minimo stabilito per ciascun anno (2.993,05 euro, in base al valore provvisorio del trattamento minimo previsto per l’anno 2024). Laddove al momento della liquidazione della pensione anticipata, risulti un importo mensile lordo inferiore a cinque volte il trattamento minimo e, successivamente, per effetto della ricostituzione della pensione, l’importo mensile lordo superi di cinque volte il trattamento minimo stabilito per ciascun anno a legislazione vigente, si porrà in pagamento l’importo mensile lordo pari al tetto massimo erogabile. Al raggiungimento del requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia, è posto in pagamento l’intero importo della pensione perequato nel tempo. Ciò si applica anche nelle ipotesi in cui la gestione previdenziale a carico della quale è stata liquidata la pensione anticipata prevede età pensionabili diverse rispetto a quella indicata all’articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201/2011. Ai fini del pagamento della pensione in misura intera, il requisito anagrafico da prendere a riferimento è quello richiesto - alla data di decorrenza effettiva della pensione anticipata - per l’accesso alla pensione di vecchiaia. Per i bienni 2023/2024 e 2025/2026, tale requisito è pari a 67 anni. La previsione di un importo massimo della pensione da porre in pagamento trova applicazione con riferimento alle pensioni aventi decorrenza dal 2 gennaio 2024, se liquidate a carico della Gestione esclusiva dell’AGO, o dal 1° febbraio 2024, se liquidate a carico dell’AGO, delle forme sostitutive della medesima, della Gestione separata nonché in regime di cumulo. Decorrenza del trattamento pensionistico In applicazione dell’articolo 1, comma 125, lettera b), numero 3), della legge n. 213/2023, dal 1° gennaio 2024 il diritto alla prima decorrenza utile della pensione anticipata si consegue trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti (c.d. finestra). Il trattamento pensionistico maturato sulla base dei requisiti vigenti dal 1° gennaio 2024 non può avere decorrenza anteriore al 2 aprile 2024, se liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO, o al 1° maggio 2024, se liquidato a carico dell’AGO, delle forme sostitutive della medesima, della Gestione separata nonché in regime di cumulo. Per il personale del comparto Scuola e AFAM continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Disciplina applicabile ai soggetti che al 31 dicembre 2023 hanno perfezionato i requisiti vigenti alla predetta data Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze della pensione anticipata, vigenti al 31 dicembre 2023, continuano a trovare applicazione nei confronti dei soggetti che entro la predetta data hanno maturato i prescritti requisiti, ivi incluso il requisito di importo soglia pari a 2,8 volte l’importo dell’assegno sociale. La previsione dell’importo massimo da porre in pagamento si applica alle pensioni con decorrenza dal 2 gennaio 2024, se liquidate a carico della Gestione esclusiva dell’AGO, o dal 1° febbraio 2024, se liquidate a carico dell’AGO, delle forme sostitutive della medesima, della Gestione separata nonché in regime di cumulo.