La legge di Bilancio 2023 è intervenuta anche in materia di perequazione delle pensioni con riferimento al biennio 2023-2024. Va ricordato come tale meccanismo automatico ha la finalità di adeguare i trattamenti previdenziali al fine di salvaguardarne il loro reale potere d'acquisto. Nello specifico, la manovra finanziaria ha stabilito l’applicazione di un meccanismo “a fasce” simile a quello adottato nel biennio 2020-21 al posto di quello “per scaglioni” che era stato reintrodotto stabilmente dal 2022. Così come osservato dall’Ufficio parlamentare di bilancio, nel primo caso, l’indicizzazione è “secca”, l’intero importo dell’assegno viene rivalutato in base a un’unica percentuale, che varia a seconda della fascia in cui rientra la pensione. Nel secondo caso, invece, ai diversi scaglioni della stessa pensione vengono applicate diverse percentuali, con un meccanismo analogo a quello previsto per l’IRPEF. Si sono poi previste fasce di perequazione diverse. Rivalutazione delle pensioni per importi superiori a quattro volte il minimo Così come ricorda l’INPS, con la circolare n. 135/2022, considerando che l’allora disegno di legge di Bilancio 2023 prevedeva interventi in itinere volti a rimodulare le modalità di attribuzione della rivalutazione automatica per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a quattro volte il trattamento minimo, al fine di evitare la corresponsione di somme potenzialmente indebite, si prevedeva la rivalutazione in misura pari al 100% per tutti i beneficiari il cui importo cumulato di pensione fosse compreso nel limite di quattro volte il trattamento minimo in pagamento nell’anno 2022 (pari a 2.101,52 euro). Per i pensionati il cui trattamento pensionistico cumulato fosse superiore al predetto limite, proseguiva la circolare, la rivalutazione sarebbe stata attribuita sulla prima rata utile al momento dell’approvazione della norma indicata. Con circolare n. 20 del 10 febbraio 2023, che integra le informazioni già contenute nella circolare n. 135/2022, si chiarisce, con riferimento alla rivalutazione delle pensioni di importo superiore a quattro volte il minimo, che il pagamento nell’importo rivalutato verrà effettuato a partire dalla mensilità di marzo 2023, unitamente agli arretrati delle mensilità di gennaio e febbraio. Funzionamento del meccanismo di perequazione La normativa prevede la rivalutazione ai prezzi delle pensioni al 1° gennaio di ogni anno sulla base del tasso di inflazione dell’anno precedente (variazione dell’indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi: c.d. foi nt). Il decreto ministeriale che fissa la rivalutazione ai prezzi da applicare al 1° gennaio è predisposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nel mese di novembre, prendendo a riferimento la comunicazione ISTAT sulle ultime informazioni disponibili circa l’andamento effettivo dell’inflazione e di quello presumibile fino a fine anno. In base alla effettiva variazione di consuntivo dell’indice preso a base per la rivalutazione, possono rendersi necessari eventuali recuperi (a credito o a debito) con relativi conguagli in occasione della rivalutazione effettuata l’anno successivo. Con il decreto 10 novembre 2022, emanato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, è stato previsto che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2022 è determinata in misura pari a +7,3% dal 1° gennaio 2023, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo. Fasce di rivalutazione per il biennio 2023-2024 La legge di Bilancio 2023, così come ricorda la circolare INPS n. 20 del 10 febbraio 2023, prevede per il periodo 2023-2024 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici: a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100%; b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi: 1) nella misura dell’85% per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lett. a), l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 2) nella misura del 53% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 3) nella misura del 47% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 4) nella misura del 37% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a dieci volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 5) nella misura del 32% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS. Cumulo perequativo Così come ricorda l’Ente previdenziale, la rivalutazione viene attribuita sulla base del cosiddetto cumulo perequativo, considerando come un unico trattamento tutte le pensioni di cui il soggetto è titolare, erogate dall’INPS e dagli altri Enti presenti nel Casellario. Per la determinazione dell’importo complessivo da prendere a base della perequazione vengono considerate le prestazioni memorizzate nel Casellario Centrale delle Pensioni, erogate da Enti diversi dall’INPS e per le quali è indicata l’assoggettabilità al regime della perequazione cumulata, e le prestazioni erogate dall’INPS a esclusione delle prestazioni a carico delle assicurazioni facoltative (VOBIS, IOBIS, VMP, IMP), delle pensioni a carico del fondo clero ed ex ENPAO (CL, VOST), dell’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale (INDCOM), che vengono perequate singolarmente; prestazioni a carattere assistenziale (AS, PS, INVCIV) e delle pensioni che usufruiscono dei benefici previsti per le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, che vengono rivalutate singolarmente e con criteri propri; prestazioni di accompagnamento a pensione), che non vengono rivalutate per tutta la loro durata; pensioni di vecchiaia in cumulo a formazione progressiva, per le quali non siano state liquidate le quote relative ad enti e casse per mancato perfezionamento del requisito anagrafico-contributivo più elevato. Per i trattamenti degli Enti diversi dall’INPS, l’informazione relativa al cumulo della pensione ai fini della perequazione viene memorizzata nel Casellario Centrale delle Pensioni. L’importo di perequazione eventualmente spettante sul trattamento complessivo viene ripartito sulle pensioni in misura proporzionale. Per le pensioni in totalizzazione e in cumulo, la perequazione viene ripartita sulle singole quote nella misura percentuale di apporto di ciascuna quota all’intera pensione.