Con il messaggio n. 4050 del 15 novembre 2023 l'INPS comunica di avere completato le attività finalizzate a garantire, sulla rata di pensione di dicembre 2023, il pagamento del conguaglio relativo alla rivalutazione definitiva per l’anno 2023 anticipato all’ultimo pagamento dell’anno corrente (+0,8%). Ricordiamo che la variazione percentuale definitiva calcolata dall'Istat per l’anno 2022 da utilizzare ai fini della perequazione automatica delle pensioni per l’anno 2023 è stata pari al +8,1%. A fronte della variazione percentuale verificata in via definitiva nel periodo gennaio 2021 - dicembre 2021 e il periodo gennaio 2022 – dicembre 2022 nella misura del +8,1%, è stato calcolato il conguaglio rispetto all’importo mensile corrisposto in via provvisoria dal mese di gennaio 2023. Si riportano di seguito i valori definitivi per l’anno 2023. Importi dal 1° gennaio 2023 Trattamento minimo Indice di rivalutazione definitivo mensile 567,94 8,1% annuo 7.383,22 Fasce trattamenti complessivi % indice perequazione da attribuire Aumento del Importo trattamenti complessivi da a Importo garanzia Fino a 4 volte il TM 100 8,100% - 2.101,52 Fascia di Garanzia* Importo garantito 2.101,52 2.125,41 2.271,74 Oltre 4 e fino a 5 volte il TM 85 6,885% 2.101,53 2.626,90 Fascia di Garanzia* Importo garantito 2.626,90 2.692,18 2.807,76 Oltre 5 e fino a 6 volte il TM 53 4,293% 2.626,91 3.152,28 Fascia di Garanzia* Importo garantito 3.152,28 3.167,04 3.287,61 Oltre 6 e fino a 8 volte il TM 47 3,807% 3.152,29 4.203,04 Fascia di Garanzia* Importo garantito 4.203,04 4.236,09 4.363,05 Oltre 8 e fino a 10 volte il TM 37 2,997% 4.203,05 5.253,80 Fascia di Garanzia* Importo garantito 5.253,80 5.274,54 5.411,26 Oltre 10 volte il TM 32 2,592% 5.253,81 - *Le fasce di garanzia sono applicate quando, calcolando la perequazione con la percentuale della fascia, il risultato ottenuto è inferiore al limite della fascia precedente perequato. Rivalutazione delle prestazioni assistenziali (invalidità civile, ciechi parziali, ciechi assoluti, sordi, pensione sociale, assegno sociale) Si riportano di seguito i valori definitivi per l’anno 2023. Importi dal 1° gennaio 2023 Invalidità civile Pensione sociale Pensione sociale senza aumenti Assegno sociale senza aumenti Assegno sociale Indice di rivalutazione definitivo mensile 316,25 417,85 323,75 412,93 507,03 8,1% annuo 4.111,25 5.432,05 4.208,75 5.368,09 6.591,39 Importi dal 1° gennaio 2023 Ciechi assoluti non ricoverati Ciechi assoluti ricoverati Ciechi parziali Ciechi civili con solo assegno a vita Sordi mensile 342,01 316,25 316,25 234,72 316,25 8,1% annuo 4.446,13 4.111,25 4.111,25 3.051,36 4.111,25 Sono state rivalutate le sole prestazioni principali con esclusione della maggiorazione sociale. Il relativo conguaglio sarà effettuato contestualmente alle operazioni di rivalutazione per l’anno 2024. Si rammenta che le indennità non sono soggette a conguaglio in quanto rivalutate in via definitiva con le operazioni di rinnovo per l’anno 2023. Rata di dicembre 2023 Sulla rata di dicembre 2023 vengono corrisposti il nuovo importo spettante e utilizzato anche per la tredicesima mensilità, e gli arretrati di importo non superiori a 1.000 euro. Sul cedolino è stata inserita la nota informativa dedicata. Importo aggiuntivo di 154,94 euro per l’anno 2023 L’importo aggiuntivo per l’anno 2023 è stato riconosciuto in via provvisoria in funzione dell’importo della pensione e dell’ultimo reddito memorizzato dai data base, non antecedente all’anno 2019. Per le pensioni con decorrenza infrannuale, l’importo aggiuntivo è stato attribuito in dodicesimi e il limite di reddito è stato rapportato ai mesi di percezione della pensione. Nel caso in cui la pensione con decorrenza infrannuale sia abbinata con altra pensione con decorrenza anteriore, l’importo è stato attribuito per intero, se spettante, considerando i limiti annuali. Ai fini dei limiti di importo delle pensioni, le procedure verificano che l’importo complessivo delle pensioni memorizzate sul Casellario centrale dei pensionati non superi il limite previsto per l’anno 2023. Il limite reddituale è stato determinato in base all’indice di perequazione definitivo pari al +8,1%. Aumento massimo Importo complessivo annuo delle pensioni - limite d’importo - (TM x 13 + importo aggiuntivo) Calcolo dell’aumento 154,94 7.538,16 Limite di importo – Imponibile pensioni L’importo aggiuntivo viene attribuito a condizione che: se il pensionato è solo, il reddito IRPEF comprensivo delle sue pensioni non superi il limite di 1,5 volte il TM x 13 se il pensionato è coniugato, il reddito IRPEF comprensivo delle pensioni non superi il limite di 3 volte il TM x 13 11.074,83 22.149,66 Il beneficio viene corrisposto con la rata di pensione di dicembre 2023. Per tutti i pensionati interessati, la comunicazione di dettaglio del pagamento di dicembre 2023 reca l’indicazione dell’importo aggiuntivo dovuto. Seconda tranche uattordicesima Anche per la seconda tranche del 2023 sono stati utilizzati i limiti reddituali al tasso di perequazione provvisoria del +7,3%, utilizzato per l’elaborazione centrale relativa al mese di luglio 2023. La somma aggiuntiva è stata riconosciuta, sulla mensilità di dicembre 2023, a oltre 150.000 beneficiari. Per coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto per l’accesso al beneficio (64 anni di età) dal 1° agosto 2023 al 31 dicembre 2023, e per i soggetti divenuti titolari di pensione nel corso del 2023, la corresponsione viene effettuata sulla mensilità di dicembre 2023, a condizione che sussistano le ulteriori condizioni normativamente previste. Sono state, inoltre, rielaborate le posizioni già scartate con la lavorazione centralizzata per la rata di luglio 2023 a causa dell’assenza di un reddito dichiarato relativo almeno all’anno 2019. Sono state, inoltre, verificate le posizioni dei soggetti per i quali, nel corso del secondo semestre 2023, sono venute meno le condizioni per il diritto al beneficio. In tale caso, è stato avviato il recupero della somma indebitamente corrisposta per l’anno 2023. Per coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto per l’accesso al beneficio (64 anni di età) dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, e per i soggetti divenuti titolari di pensione nel corso del 2023, la corresponsione viene effettuata sulla mensilità di dicembre 2023, a condizione che sussistano le ulteriori condizioni richieste. Sono state elaborate tutte le domande pervenute via WEB e quelle inserite nell’applicativo on line su SIN, pervenute fino al 9 ottobre 2023.