Con la circolare n. 20 del 10 febbraio 2023, l'INPS ha illustrato i criteri e le modalità applicative della rivalutazione delle pensioni di importo superiore a quattro volte il trattamento minimo. Ricordiamo che per il periodo 2023-2024, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici è riconosciuta: a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento; b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi: 1) nella misura dell’85 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 2) nella misura del 53 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 3) nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 4) nella misura del 37 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a dieci volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 5) nella misura del 32 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS. Attribuzione della rivalutazione per trattamenti pensionistici di importo superiore a quattro volte il trattamento minimo Si riporta di seguito la tabella delle fasce di importo dei trattamenti e le relative modalità di rivalutazione per l’anno 2023. Fasce trattamenti complessivi % indice perequazione da attribuire Aumento del Importo trattamenti complessivi da a Importo garanzia Fino a 4 volte il TM 100 7,300% - 2.101,52 Fascia di Garanzia * Importo garantito 2.101,52 2.123,19 2.254,93 Oltre 4 e fino a 5 volte il TM 85 6,205% 2.101,53 2.626,90 Fascia di Garanzia* Importo garantito 2.626,90 2.685,97 2.789,90 Oltre 5 e fino a 6 volte il TM 53 3,869% 2.626,91 3.152,28 Fascia di Garanzia * Importo garantito 3.152,28 3.165,63 3.274,24 Oltre 6 e fino a 8 volte il TM 47 3,431% 3.152,29 4.203,04 Fascia di Garanzia * Importo garantito 4.203,04 4.232,91 4.347,25 Oltre 8 e fino a 10 volte il TM 37 2,701% 4.203,05 5.253,80 Fascia di Garanzia * Importo garantito 5.253,80 5.272,53 5.395,71 Oltre 10 volte il TM 32 2,336% 5.253,81 - * Le Fasce di Garanzia sono applicate quando, calcolando la perequazione con la percentuale della fascia, il risultato ottenuto è inferiore al limite della fascia precedente perequato. Il pagamento nell’importo rivalutato sarà posto in pagamento dalla mensilità di marzo 2023, unitamente agli arretrati delle mensilità di gennaio e febbraio 2023.