Sono molteplici le agevolazioni contributive per l’instaurazione di nuovi rapporti di lavoro con soggetti disoccupati percettori di NASpI o di CIGS. Entrambi i regimi incentivanti presuppongono l’assunzione del lavoratore con contratto a tempo indeterminato, ma i requisiti d’accesso sono diversi così come differente è l’intensità dell’agevolazione. Nel caso di assunzione di un lavoratore percettore di CIGS, infatti, il regime contributivo ridotto si applica soltanto per i primi 12 mesi di rapporto di lavoro, a fronte dei tre anni previsti per l’assunzione con contratto di apprendistato di un percettore di NASpI. Cosa conviene di più? Chi Con l’obiettivo della qualificazione o riqualificazione professionale è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, i lavoratori beneficiari di indennità di CIGS o di un trattamento di disoccupazione (NASpI). Si tratta di una previsione introdotta dal Jobs Act (art. 47, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2015), che rende applicabile l’agevolazione a prescindere dalla sussistenza del requisito dell’età anagrafica in capo al lavoratore. Percettori di NASpI I lavoratori percettori di trattamenti di disoccupazione possono essere assunti con contratto di lavoro di apprendistato di qualificazione e riqualificazione senza limiti di età. Si tratta in particolare dei soggetti beneficiari di: - NASPI; - Aspi e MiniAspi; - indennità speciale di disoccupazione edile; - indennità di disoccupazione per le collaborazioni coordinate e continuative DIS-COLL. Lavoratori in CIGS Beneficiarie delle agevolazioni contributive sono le imprese che decidono di assumere a tempo pieno e indeterminato lavoratori destinatari del trattamento di cassa integrazione straordinaria. Attenzione L’azienda deve essere in possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC), regolato dal D.M. 24 ottobre 2007, rispettare le previsioni degli accordi e dei contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali sottoscritti e stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, adeguarsi alle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Cosa Percettori di NASpI Alla retribuzione erogata in forza del contratto di apprendistato professionalizzante si applica una aliquota contributiva a carico del datore di lavoro pari al: - 10% per tutta la durata dell’apprendistato; - 1,50% il primo anno e 3% il secondo anno, in caso di organico inferiore alle 10 unità. Tutte le aliquote sono maggiorate del 1,61% a finanziamento della NASpI. E’ inoltre possibile applicare minimi retributivi inferiori, in osservanza dei contratti collettivi applicati, che prevedono retribuzioni per tutta la durata dell’apprendistato e fino alla completa qualificazione o riqualificazione parametrati ai livelli di ingresso o intermedi inferiori rispetto ai livelli di riferimento Sono altresì previste ulteriori agevolazioni di tipo normativo, tra cui: - esclusione del calcolo della base occupazionale di cui alla Legge n. 68/1999, meglio conosciuta come legge sul collocamento mirato dei disabili; - rientro nel calcolo della percentuale del 20% come base di natura legale per i limiti del tempo determinato e della percentuale del 30% in sommatoria del limite legale per le assunzioni, in sommatoria, dei contratti a tempo determinato e in somministrazione; - esclusione dal computo dei limiti numerici previsti per l’applicazione di particolari normative ed istituti (art. 47, c. 3, D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81) - esclusione dal calcolo della base imponibile ai fini IRAP; - esclusione dalla disciplina della regolarità contributiva certificata (DURC). Lavoratori in CIGS L’agevolazione consiste in una riduzione al 50% dell'ammontare dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti a carico dell’azienda. Le imprese interessate sono beneficiarie di un incentivo di natura contributiva secondo il quale la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti dipendenti di aziende con più di 9 dipendenti. L’agevolazione non riguarda i premi INAIL ed ha una durata pari a 12 mesi, nel limite massimo di 4.030 euro su base annua, annualmente rivalutato. Attenzione Nonostante l’equiparazione dell’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro con quella prevista per i rapporti di apprendistato, la contribuzione a carico del dipendente rimane quella intera prevista per la generalità dei lavoratori. Come Lavoratori in NASpI Il datore di lavoro è tenuto ad indicare in Uniemens: - nell’elemento “TipoIncentivo”, il valore “Aspi” avente il significato di “incentivo per assunzione lavoratori beneficiari di Aspi”; - nell’elemento “CodEnteFinanziatore”, il valore “H00” (Stato); - nell’elemento “ImportoCorrIncentivo”, l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente; - nell’elemento “ImportoArrIncentivo”, l’eventuale importo del beneficio spettante per periodi pregressi. I dati sopra esposti nell’Uniemens saranno poi riportati, a cura dell’INPS, nel DM2013 “virtuale” ricostruito dalle procedure come segue: - con il codice “L434” avente il significato di “conguaglio incentivo per assunzione lavoratori beneficiari di Aspi”; - nel “Tipo contribuzione”: J0: aliquota 10%; J1: aliquota 1,5%; J2: aliquota 3%. Attenzione L’applicazione del regime contributivo agevolato per l’assunzione dei percettori di NASpI non richiede la presentazione all’Istituto di alcuna istanza preventiva. E’ sufficiente effettuare l’assunzione del lavoratore interessato e successivamente indicare direttamente in denuncia contributiva mensile Uniemens i codici suindicati. Lavoratori in CIGS Il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS una dichiarazione di responsabilità contenente l’attestazione che nei 12 mesi precedenti l’assunzione non ha effettuato riduzione di personale. Se sussiste, invece la suddetta condizione, il datore di lavoro che assume deve attestare che il licenziamento per riduzione di personale ha riguardato lavoratori aventi qualifiche diverse da quella dei lavoratori per i quali si chiede l’incentivo. La dichiarazione deve essere inviata, esclusivamente, con modalità telematica, entro il mese successivo a quello di decorrenza dell’assunzione. La sede INPS territorialmente competente, ricevuta la dichiarazione di responsabilità del datore di lavoro che richiede l’incentivo. La posizione contributiva del datore di lavoro ammesso all’incentivo sarà contraddistinta dal codice di autorizzazione “5Q” e “8T” avente il significato di “azienda beneficiaria delle agevolazioni di cui all’art. 4, c.3, legge n. 236/93” I datori di lavoro che beneficiano dell’incentivo per assunzione di lavoratori in CIGS da 24 mesi devono poi indicare, nell’elemento “Tipocontribuzione”, il codice “86”. Quando Percettori di NASpI L’assunzione deve avvenire durante il periodo di effettiva percezione del trattamento di disoccupazione: non è sufficiente aver presentato istanza per il riconoscimento del trattamento economico o averne titolo. Lavoratori in CIGS Le imprese devono procedere all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di lavoratori destinatari del trattamento di cassa integrazione straordinaria da almeno 6 mesi continuativi. Il rapporto di lavoro deve avere la durata minima di 3 mesi anche non continuativi. Attenzione Nel caso di contratto di apprendistato senza limiti di età, la formazione di base e trasversale non è necessaria se la stessa è stata acquisita dal lavoratore nelle pregresse esperienze lavorative. Calcola il risparmio Assunzione percettore di NASpI o lavoratore in CIGS Nel caso di assunzione di beneficiario CIGS da parte di un’azienda appartenente al settore terziario - pubblici esercizi, l’aliquota contributiva ordinaria è pari al 27,70% a carico del datore di lavoro mentre l’aliquota agevolata applicabile è invece pari all’11,61%, inclusa la quota di finanziamento della NASpI. La quota a carico del lavoratore resta invece fissata al 9,19 %. La durata del beneficio è limitata ai primi dodici mesi del rapporto di lavoro. Nel caso invece di assunzione di un lavoratore in corso di percezione della NASpI, la durata del beneficio si estende a tre anni e può essere oggetto di una ulteriore riduzione di aliquota nel caso di imprese che occupano meno di dieci lavoratori. Risparmio % Dai dati esposti nell’esempio di calcolo, appare evidente la maggiore convenienza collegata all’assunzione di un lavoratore percettore di NASpI per il quale, grazie anche alla maggiore durata del periodo agevolato, è possibile conseguire un risparmio in termini di costo del lavoro pari al 26% del totale. L’aliquota contributiva dovuta dal lavoratore invece non cambia in nessuna delle tipologie contrattuali esaminate. Assunzione ordinaria Lavoratore in CIGS Lavoratore in NASpI Lavoratore in NASpI (forza lavoro inferiore a 10 unità) Retribuzione mensile 1.850 euro 1850 euro 1.380 euro I anno 1.680 euro II anno 1.850 euro III anno 1.380 euro I anno 1.680 euro II anno 1.850 euro III anno Contributi c/datore di lavoro (I anno) 512,45 euro 215 euro 160 euro 43 euro Contributi c/datore (2 anno) 512,45 euro 512,45 euro 195 euro 77 euro Contributi C/datore (3 anno) 512,45 euro 512,45 euro 215 euro 215 euro Contributi C/ lavoratore 170 euro 170 euro 170 euro 170 euro Totale costo triennio 92.118 euro 88.257 euro 71.240 euro 68.185 euro Risparmio % 5% 23% 26%