Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo che recepisce la direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica. Il testo modifica le norme e le procedure relative allo scambio automatico obbligatorio di informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle entrate da parte degli intermediari e dei contribuenti, con le altre autorità competenti degli Stati membri dell’Unione europea e con altre giurisdizioni estere in forza degli accordi stipulati. La normativa si inserisce tra quelle volte a rafforzare gli strumenti di contrasto all’evasione e all’elusione fiscale e, in particolare, quelli mirati a combattere l’utilizzo di meccanismi di pianificazione fiscale aggressiva e di occultamento degli attivi, finalizzati a ridurre le imposte esigibili e a trasferire gli utili imponibili verso regimi tributari più favorevoli. Cosa prevede il decreto attuativo Lo scambio automatico di informazioni costituisce elemento fondamentale per un’efficace azione di contrasto, da parte degli Stati membri, a fenomeni di pianificazione fiscale aggressiva. A tal fine, l’art. 1 del decreto legislativo, approvato in esame definito nella seduta del 22 luglio 2020, statuisce che oggetto del provvedimento sono le norme e le procedure relative allo scambio automatico obbligatorio di informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate, da parte di soggetti determinati, con le altre autorità competenti degli Stati Membri UE e con le giurisdizioni estere con le quali siano in vigore specifici accordi. Al fine di rendere maggiormente chiara la portata applicativa del decreto legislativo, il Legislatore fornisce, all’art. 2, le definizioni dei termini utilizzati nel provvedimento. Con riferimento agli elementi di natura oggettiva, particolare rilevo assume la definizione di “meccanismo transfrontaliero”. L’art. 2, comma 1, lettera a), rinviene tale fattispecie in ogni “schema, accordo e progetto riguardante l’Italia e una o più giurisdizioni estere”, che presenti una delle condizioni predeterminate dal Legislatore. Le condizioni, cui fa riferimento l’art. 2, comma 1, lettera a), attendono alla residenza fiscale del partecipante al meccanismo, all’attività svolta in una giurisdizione estera tramite una stabile organizzazione, all’attività svolta in una giurisdizione estera senza esservi residente o avere una stabile organizzazione, all’alterazione della corretta applicazione delle procedure sullo scambio automatico di informazioni o all’identificazione del titolare effettivo. Sotto il profilo soggettivo, alla lettera b) del comma 1, viene specificato che i partecipanti al meccanismo sono l’intermediario o il contribuente. In merito alla prima figura l’art. 2, comma 1, lettera c), recepisce la definizione di intermediario prevista dal nuovo art. 3 della direttiva n. 2011/16/UE. Come emerge dalla Relazione Illustrativa al decreto legislativo, rientrano nella categoria degli intermediari sia le istituzioni finanziarie tenute allo scambio di informazioni e al Common Reporting Standard che i professionisti soggetti ad obblighi antiriciclaggio (e.g., dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, notai e avvocati). Gli obblighi di comunicazione del meccanismo transfrontaliero da parte degli intermediari e del contribuente nonché gli esoneri da tale obbligo sono delineati nell’art. 3. Particolarmente rilevante è l’esonero dalla comunicazione delle informazioni ricevute da un cliente o ottenute nell’espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza di quest’ultimo in un procedimento dinanzi all’autorità giudiziaria. In virtù di quanto disposto dall’art. 5, comma 1, deve considerarsi necessaria la comunicazione del meccanismo transfrontaliero ogniqualvolta sia presente uno dei seguenti elementi distintivi: a) generici collegati al criterio del vantaggio principale; L’elemento a) attiene, ad esempio, alla situazione in cui almeno un partecipante al meccanismo si impegna a rispettare una condizione di riservatezza che può comportare la non comunicazione ad altri intermediari o alle Autorità fiscali delle modalità con cui il meccanismo potrebbe garantire un vantaggio fiscale. b) specifici collegati al criterio del vantaggio principale; L’elemento b) fa riferimento, tra gli altri, ad un meccanismo in cui un partecipante allo stesso adotta misure artificiose consistenti nell’acquisire una società in perdita. c) specifici collegati alle operazioni transfrontaliere; L’elemento c) delinea, in particolare, un meccanismo che prevede pagamenti transfrontalieri deducibili effettuati tra due o più imprese associate, dove si verifica una delle condizioni indicate nei c.d. “hallmarks”. d) specifici riguardanti lo scambio automatico di informazioni e la titolarità effettiva; L’elemento d) indica, fra l’altro, un meccanismo che può avere come effetto quello di compromettere l’obbligo di comunicazione imposto dalle leggi che attuano la normativa europea ovvero eventuali accordi equivalenti sullo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari. e) specifici relativi ai prezzi di trasferimento. L’elemento e) comprende, ad esempio, un meccanismo che comporta l’uso di norme c.d. “safe harbour” unilaterali. Quali informazioni comunicare All’interno del decreto legislativo sono individuati, all’art. 6, comma 1, le informazioni oggetto della comunicazione all’Agenzia delle Entrate. In particolare, si tratta di informazioni idonee ad intercettare i dati maggiormente rilevanti con riferimento al profilo dell’analisi di rischio e che consentono all’Amministrazione fiscale l’individuazione della giurisdizione con la quale procedere allo scambio di informazioni. Violazione degli obblighi di comunicazione Nel caso di violazione degli obblighi di comunicazione delle informazioni individuate all’art. 6 è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa, da 2.000 a 21.000 euro, di cui all’art. 10, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997. Il Legislatore ha disposto un aumento o una riduzione alla metà della sanzione in questione a seconda che la comunicazione sia stata omessa ovvero sia incompleta.