Il vigente codice della crisi e dell’insolvenza ha introdotto nel nostro ordinamento un ulteriore strumento risolutivo dei momenti patologici dell’impresa, che trova la propria disciplina agli articoli 64bis, 64ter e 64quater del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (da ora CCII) e relativi rimandi. Si stratta di un istituto che si sviluppa attraverso una procedura giudiziale che ha quale obiettivo l’omologazione del piano da parte del Tribunale; essa si apre attraverso la presentazione da parte del debitore di un ricorso, al quale devono essere allegati, tra l’altro, la proposta ai creditori ed il piano. Il piano deve essere attestato da un professionista indipendente, con riferimento alla veridicità dei dati aziendali ed alla fattibilità del piano stesso. Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione Ai sensi dell’articolo 64bis CCII, il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (cosiddetto “PRO”) può essere presentato dall’imprenditore commerciale che non sia un imprenditore “minore”, ai sensi dell’art. 2 del CCII. L’esplicito riferimento all’imprenditore commerciale (al posto della più generica locuzione di “debitore”) implica che non sono legittimati all’uso di tale strumento, ad esempio, il libero professionista, ovvero l’imprenditore agricolo, né tanto meno il “consumatore”. Con il PRO, l’imprenditore che si trovi in stato di crisi o insolvenza può “prevedere il soddisfacimento dei creditori, previa suddivisione degli stessi in classi secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei, distribuendo il valore generato dal piano anche in deroga agli artt. 2740 e 2741 del codice civile e alle disposizioni che regolano la graduazione delle cause legittime di prelazione, purché la proposta sia approvata dall’unanimità delle classi”. Il piano deve prevedere inoltre il pagamento dei creditori privilegiati ex art. 2751bis c.c. (i lavoratori), in denaro, integralmente ed entro 30 giorni dall’omologa del piano. Il PRO, dunque, pare avere caratteristiche che lo avvicinano per certi versi all’accordo di ristrutturazione con i creditori (la libertà di offrire ai creditori pagamenti svincolati da principi di tutela della par condicio creditorum), e per altri al concordato preventivo (la procedura si approva mediante voto). Più autonomia dell’imprenditore nel pagare i creditori La caratteristica più marcata del PRO sta nel fatto che con questo strumento il debitore può svincolarsi dal rispetto di un principio cardine, sino ad ora, delle procedure concorsuali: il rispetto della par condicio creditorum, per cui tutti i creditori hanno diritto di soddisfarsi paritariamente sul patrimonio del debitore (che opera quale garanzia generica dei creditori ex art. 2740 c.c.), indipendentemente dal momento in cui è sorto il credito, salve la cause di prelazione costituite ex lege; ed il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione indicate ex art. 2751 c.c.. In altri termini, con il PRO, l’imprenditore può ad esempio, proporre di pagare una classe di creditori ipotecari, non per l’intero e neppure per un importo pari al valore di liquidazione del bene su cui gravano le ipoteche, ovvero può proporre pagamenti ai privilegiati non in denaro o con termini di pagamento superiori a quelli previsti nell’obbligazione. In teoria, l’imprenditore potrebbe anche proporre di riconoscere un miglior trattamento economico in favore di una classe di creditori chirografari rispetto ad altra classe (di chirografari o addirittura di privilegiati), perché ad esempio fornitori strategici e quindi funzionali alla continuità aziendale. Condizione da rispettare per l’omologabilità del piano L’unica condizione perché il piano così offerto sia omologabile è data dal fatto che lo stesso sia approvato dall’unanimità delle classi dei creditori e che sia tutelata la categoria dei lavoratori che devono in ogni caso essere soddisfatti nei termini e modi previsti dalla norma. Peraltro, in ciascuna classe, la proposta si considera approvata se votano favorevolmente tanti crediti che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto; oppure, in mancanza, se votano a favore della proposta i 2/3 di coloro che hanno votato, purché abbia votato almeno la metà dei crediti ammessi al voto nella stessa classe. In sostanza, una proposta potrebbe passare, con il 34% circa dei voti di ciascuna classe e in tutte le classi; vale a dire il 34% circa di tutti creditori. Date queste regole, si comprende come il PRO appaia più flessibile rispetto al concordato preventivo, ancorché vincolante quanto quest’ultimo per tutti i creditori, sull’assunto che anche il creditore dissenziente rimane vincolato alla proposta se la stessa è approvata con i quorum suindicati. Opposizione del creditore dissenziente Il creditore dissenziente non è privo però di tutela: può proporre opposizione all’omologazione, eccependo il difetto di convenienza. In questo caso, il Tribunale omologa comunque il PRO, quando dalla proposta il credito risulta soddisfatto in misura non inferiore alla liquidazione giudiziale. Tale circostanza, a ben guardare, sembra mitigare sensibilmente la libertà della proposta del debitore, atteso che, nella liquidazione giudiziale, le regole della par condicio creditorum tornano ad operare e, pertanto, un creditore privilegiato potrebbe facilmente vedersi riconoscere la maggior convenienza in sede di liquidazione giudiziale. Il PRO, dunque, potrebbe avere utilità soprattutto per impedire condotte strumentali ed emulative di pochi creditori chirografari, che opponendosi alla sottoscrizione di un accordo ex art. 57 CCII, ovvero alla chiusura della composizione negoziale della crisi, potrebbero “far saltare” l’accordo e, quindi, debitamente classati, potrebbero essere trascinati col voto favorevole della maggioranza dei creditori appartenenti alla stessa classe.