Le piccole frodi fiscali non sono punibili, per particolare tenuità del fatto, anche se commesse prima della riforma Cartabia che ha esteso il perimetro delle norme favorevoli al contribuente. È quanto affermato dalla terza sezione penale della Corte di cassazione che, con la sentenza n. 8047 del 23 febbraio 2024, ha accolto il ricorso di un piccolo imprenditore che aveva emesso e utilizzato una fattura falsa di 38 mila euro. Il Collegio di legittimità ha accolto l'ultimo motivo del ricorso presentato dalla difesa del manager, motivo col quale reclamava l'applicazione alla frode fiscale di modesta entità, della speciale tenuità del fatto. La tesi ha fatto breccia presso i Giudici del Palazzaccio che l'hanno accolta spiegando che tale motivo ha ad oggetto la possibile applicazione alla presente fattispecie della disciplina dettata dall'art. 131-bis cod. pen., nella versione successiva alla intervenuta modificazione di esso attuata a seguito della entrata in vigore del dlgs n. 150 del 2022; tale novella legislativa, della quale la Corte di appello non poteva tenere conto in quanto non ancora in vigore al momento della sua decisione, ha, infatti, sostanzialmente modificato i limiti oggettivi di applicazione della disposizione in questione che non è più limitata ai soli reati che prevedono nel massimo una pena non superiore a cinque anni di reclusione (come nella versione originaria) ma riguarda potenzialmente tutti i reati che prevedano nel minimo una pena non superiore a due anni di reclusione; in tale modo è stata fatta rientrare nel fuoco applicativo della disposizione di cui sopra anche l'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000 che, anteriormente, ne era escluso. Per quanto concerne i primi motivi presentati dal legale e con i quali si sottolineava che l'Iva era stata pagata fino all'ultimo centesimo gli Ermellini hanno risposto che la dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti è un reato istantaneo, che si perfeziona nel momento in cui la dichiarazione è presentata agli uffici finanziari e prescinde dal verificarsi dell'evento di danno. Anche la Procura generale del Palazzaccio aveva sollecitato lo stesso epilogo.