Il Consiglio dei Ministri n. 102 del 29 ottobre 2024ha approvato in esame definitivo lo schema di decreto legislativo con oggetto l’attuazione della direttiva UE n. 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020 che modifica la direttiva n. 2006/112/CE per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese (e anche della direttiva UE n. 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022 recante modifica delle direttive n. 2006/112/CE e UE n. 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell’imposta sul valore aggiunto). Il Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2024 aveva già effettuato un primo esame del provvedimento al quale sono seguiti, in data 18 settembre 2024, i pareri favorevoli delle Commissioni Parlamentari Finanze, Bilancio e Tesoro e Politiche dell’Unione Europea. La nuova disciplina nasce dall’esigenza di eliminare quegli effetti distorsivi sulla concorrenza causati dall’attuale regime di franchigia; infatti, ad oggi, un soggetto passivo che intende effettuare operazioni transfrontaliere è tenuto a identificarsi e rispettare gli adempimenti previsti da ciascuno Stato membro in materia di IVA, che potrebbero essere diversi tra loro, rendendo particolarmente gravoso l’onere di conformità per i piccoli operatori. Partendo da questa premessa, le nuove regole intendono realizzare un pacchetto di semplificazione per le piccole imprese per ridurre i loro oneri amministrativi, aiutando a creare un contesto fiscale che favorisca la loro crescita e lo sviluppo degli scambi transfrontalieri. Allargando l’esenzione IVA ai soggetti passivi non stabiliti che hanno un volume d’affari al di sotto delle soglie rilevanti, si consente di superare l’impatto negativo sulla concorrenza che si produceva a causa della limitazione dell’accesso all’esenzione per le piccole imprese non stabilite. L’obiettivo ultimo è quello di ridurre le perdite di gettito erariale dovute alla non conformità fiscale e alle frodi IVA. Quali sono le novità IVA dal 2025? Il decreto legislativo approvato definitivamente interviene sul D.P.R. n. 633/1972, introducendo un nuovo set di articoli che vanno dall’art. 70-terdecies all’art. 70-duovicies sotto il nuovo Titolo V-ter, rubricato “Regime transfrontaliero di franchigia”. Si ripercorrono le principali regole a seconda dello stato dell’operatore coinvolto che dovrebbero partire dal 1° gennaio 2025. Regime di franchigia applicato in Italia da soggetti UE Da quando decorre il regime? In caso di ammissione al regime, lo stesso decorre a partire dalla data in cui il contribuente ha ricevuto la comunicazione del numero di identificazione EX da parte dello Stato di stabilimento. Se il soggetto ammesso al regime è già registrato ai fini IVA in Italia, la partita IVA locale viene sospesa per il periodo durante il quale il regime opera. Quali sono le condizioni di ammissione? a) Volume d’affari annuo in UE non superiore a 100.000 euro nell’anno civile precedente; b) Volume d’affari annuo in Italia non superiore a 85.000 euro nell’anno civile precedente; c) Volume d’affari annuo in UE non superiore a 100.000 euro nell’anno civile in corso precedente alla notifica di cui alla lettera d); d) Comunicazione al proprio Stato di stabilimento dell’intenzione di avvalersi del regime di franchigia in Italia; e) Identificazione mediante la sigla EX per tale regime speciale esclusivamente nello Stato membro di stabilimento. Quali sono le condizioni che escludono l’ammissione? a) Effettuazione in Italia, in via esclusiva o prevalente, di cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi; b) Partecipazione in Italia a società di persone, associazioni o imprese familiari ovvero controllo diretto o indiretto di Srl o associazioni in partecipazione che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal medesimo soggetto passivo c) Aver sostenuto, nell’anno civile precedente, spese per un ammontare complessivamente superiore a 20.000 euro lordi per lavoratori dipendenti e collaboratori, comprese le somme erogate sotto forma di utili di partecipazione agli associati, o per altre prestazioni di lavoro non riconducibili a contratti di lavoro autonomo; d) Effettuazione di operazioni prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due anni precedenti, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione del soggetto che inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni e) Aver percepito nell’anno precedente redditi di lavoro dipendente o redditi ad esso assimilati in misura superiore a 30.000 euro (la verifica della soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato). Quali sono i vantaggi in termini di compliance per il soggetto ammesso al regime speciale? Il soggetto passivo ammesso al regime speciale è esonerato in Italia da tutti gli adempimenti IVA, ad eccezione dell’obbligo di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti. La fattura, se prevista (ad esempio, se chiesta dal cliente), può essere emessa in forma semplificata, anche se l’ammontare è superiore a quello previsto dall’art. 21-bis del D.P.R. n. 633/1972 (i.e. 100 euro, poi innalzati a 400 euro). Regime di franchigia applicato in UE da soggetti italiani Come presentare la domanda? La comunicazione da presentare all’Agenzia delle Entrate per l’accesso al regime speciale deve contenere una serie di dati, tra cui quelli anagrafici, gli Stati UE nei quali si intende operare in regime di semplificazione/esenzione, il fatturato, etc. Se la domanda è accolta, l’Agenzia delle Entrate assegna al soggetto passivo il suffisso EX che viene aggiunto al numero di partita IVA. L’assegnazione (ovvero il rifiuto della stessa) avviene entro 35 giorni lavorativi successivi alla ricezione della comunicazione presentata dal contribuente. Da quando decorre il regime? In caso di ammissione al regime, lo stesso decorre a partire dalla data in cui il contribuente ha ricevuto la comunicazione del numero di identificazione EX da parte dell’Agenzia delle Entrate. Quali sono le condizioni di ammissione? Le condizioni sono riepilogate nella tabella seguente: a) Volume d’affari annuo in UE non superiore a 100.000 euro nell’anno civile precedente; b) Volume d’affari annuo in UE non superiore a 100.000 euro nell’anno civile in corso precedente alla comunicazione; c) Volume d’affari annuo nel territorio dello Stato di esenzione non superiore a quello ivi previsto; d) Comunicazione all’Agenzia delle Entrate dell’intenzione di avvalersi del regime di franchigia in altri Stati UE; e) Identificazione solo in Italia ai fini del regime speciale. Quali sono gli adempimenti? Il soggetto passivo deve comunicare all’Agenzia delle Entrate, entro l’ultimo giorno del mese successivo ad ogni trimestre, le seguenti informazioni: a) fatturato nel trimestre di riferimento effettuato in Italia ovvero conferma che tale fatturato è pari a zero; b) fatturato nel trimestre di riferimento effettuato in ciascuno altro Stato UE, ovvero conferma che tale fatturato è pari a zero.