Nessuna sanzione disciplinare alla pm senza green pass e, in quanto tale, lungamente assente dall’ufficio. Lo mette nero su bianco la Cassazione con la sentenza n. 31692/2023 delle Sezioni unite civili. La Corte ha così respinto i motivi d’impugnazione della Procura generale contro il verdetto della sezione disciplinare del Csm. A venire valorizzato sia dal csm sia dalla Cassazione è il fatto che la norma di riferimento (l’articolo 9 sexies del decreto legge n. 52 del 2021) contiene una disciplina assai dettagliata per i magistrati. La disposizione distingue l’ipotesi di assenza ingiustificata dall’ufficio per mancanza della certificazione verde obbligatoria da quella di violazione del divieto di accesso senza essere muniti di green pass. Mentre la prima condotta è punita sul piano economico con la perdita del diritto alla retribuzione, senza però alcuna conseguenza sul piano della conservazione del rapporto di lavoro, soltanto la seconda, che è in grado di compromettere più gravemente il bene salute, ha rilevanza come illecito disciplinare. «Il legislatore - sottolinea la sentenza - ha così attribuito rilievo disciplinare soltanto alla condotta dell’accesso vietato, più pericoloso per il bene salute, mentre ha limitato al piano retributivo le conseguenza dell’assenza ingiustificata dal servizio dovuta alla mancanza della certificazione verde». In termini giuridici, all’assenza dall’ufficio per mancato possesso del green pass, la legge quindi attribuisce una importanza puramente ”sinallagmatica”, sotto il profilo cioè degli obblighi e dei diritti che nascono dal rapporto di lavoro, essendosi prodotta la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il magistrato di svolgere la propria funzione. Nessuna prestazione nessuno stipendio quindi, ma anche nessuna misura disciplinare. Alla base della distinzione, osserva ancora la sentenza, «vi è l’idea che la libertà individuale non può andare disgiunta dalla responsabilità collettiva e dalla realizzazione del bene comune, rientrando tra i compiti e gli scopi primari dell’ordinamento nel suo complesso la difesa dei più deboli per ragioni di salute». Sul piano disciplinare non può essere contestato, in particolare, l’illecito funzionale di sottrazione abituale e ingiustificata all’attività di servizio, perchè per configurarlo è necessaria una condotta abituale e ingiustificata che si concretizzi in un’azione oppure in un’omissione indirizzata a evitare l’attività di servizio dovuta. Nel caso dell’assenza del magistrato privo di certificazione vaccinale, invece, si rende evidente non una condotta deliberatamente incurante delle priorità del servizio giustizia ovvero scorretta verso i colleghi, ma una scelta personale riferita al possesso o meno del green pass».