Agenzia delle Entrate - Risposta n. 475 del 16 ottobre 2020 L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta n. 475 del 16 ottobre 2020 riguardante le agevolazioni delle PMI innovative. La disciplina di cui all’art. 4 del DL n. 3 del 2015 ha esteso alle PMI innovative larga parte delle misure, non esclusivamente di natura tributaria, già previste dal Dl n. 179 del 2012, n. 179 in favore delle start up innovative. Tra le misure applicabili, il comma 9 dell'articolo 4 citato include anche quelle relative agli investimenti nel capitale sociale delle PMI innovative, introdotte per le start up innovative dall'articolo 29 del decreto legge n. 179 del 2012. La Commissione europea, intervenuta con decisione del 17 dicembre 2018, n. C(2018) 8389 final, ha statuito che l'aiuto notificato è compatibile con il mercato interno. Pertanto ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti della misura in oggetto. A tale decisione ha fatto seguito l'emanazione, il 7 maggio 2019, del decreto interministeriale atto a consolidare, in un unico provvedimento, le disposizioni di attuazione dell'articolo 29 del decreto legge n. 179 del 2012 (in materia di start up innovative) e dell'articolo 4 del decreto legge n. 3 del 2015 (in materia di PMI innovative), con efficacia in relazione agli investimenti effettuati nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016. L'art. 4 comma 7 del Decreto 7 maggio 2019 recita che le agevolazioni spettano fino ad un ammontare complessivo dei conferimenti ammissibili non superiore a euro 15.000.000 per ciascuna start-up innovativa o PMI innovativa ammissibile. Ai fini del calcolo di tale ammontare massimo rilevano tutti i conferimenti agevolabili ricevuti dalla start-up innovativa o PMI innovativa ammissibile nei periodi di imposta di vigenza del regime agevolativo. Di conseguenza, sono ammissibili alle agevolazioni fiscali le PMI innovative che: - rientrano nella definizione di PMI innovativa di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, anche non residenti in Italia purché in possesso dei medesimi requisiti, ove compatibili, a condizione che le stesse siano residenti in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo e abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia; - ricevono l'investimento iniziale a titolo della misura anteriormente alla prima vendita commerciale su un mercato o entro sette anni dalla loro prima vendita commerciale. Le PMI innovative, dopo il periodo di sette anni dalla loro prima vendita commerciale, sono considerate comunque ammissibili in quanto ancora in fase di espansione o nelle fasi iniziali di crescita: - fino a dieci anni dalla loro prima vendita commerciale, se attestano, attraverso una valutazione eseguita da un esperto esterno, di non aver ancora dimostrato a sufficienza il loro potenziale di generare rendimenti; - senza limiti di età, se effettuano un investimento in capitale di rischio sulla base di un business plan relativo ad un nuovo prodotto o a un nuovo mercato geografico che sia superiore al 50 per cento del fatturato medio annuo dei precedenti cinque anni.