Agenzia delle Entrate - Risposta n. 383 del 18 settembre 2020 L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta n. 383 del 18 settembre 2020 in tema di polizza assicurativa collettiva e regime di tassazione. Nell'articolo 51, comma 2, del TUIR, vengono elencate tassativamente le somme e i valori percepiti in relazione al rapporto di lavoro dipendente che in tutto o in parte sono esclusi dal reddito imponibile, in deroga al principio generale dell'onnicomprensività sancito dall'articolo 51, comma 1, del TUIR. Affinché, però, tali utilità non generino reddito imponibile in capo al lavoratore è necessario, tra l'altro, che i servizi siano messi a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti. Al riguardo, l'Amministrazione finanziaria ha più volte precisato che il legislatore, a prescindere dall'utilizzo dell'espressione "alla generalità dei dipendenti" ovvero a "categorie di dipendenti", non riconosce l'applicazione delle disposizioni tassativamente elencate nel comma 2 dell'articolo 51 del TUIR ogni qual volta le somme o servizi ivi indicati siano rivolti ad personam, ovvero costituiscano dei vantaggi solo per alcuni e ben individuati lavoratori. Nel caso di quote accantonate, con polizza, dal Comune a favore degli agenti di polizia municipale che hanno lo scopo di garantire un beneficio aggiuntivo a favore dei lavoratori dipendenti, occorre evidenziare che è stato chiarito come l'importo dei contributi stessi è volto a garantire un beneficio aggiuntivo della retribuzione (c.d. "fringe benefit") dei lavoratori dipendenti, costituito dalla titolarità dell'interesse economico che viene protetto dalla polizza stessa e come tali imponibili. Tali somme sono da trattare come componente positiva del reddito di lavoro dipendente, fermo restando che il valore dell'emolumento in natura non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente se, sommato al valore degli altri eventuali beni e servizi in natura concessi al dipendente nel medesimo periodo d'imposta, non risulta superato l'importo complessivo di euro 258,23. In tale ipotesi, le somme successivamente riscosse dal beneficiario della polizza dovranno essere assoggettate al regime tributario tipico dei capitali rinvenienti dai contratti di assicurazioni sulla vita.