Agenzia delle Entrate - Risposta n. 300 del 23 luglio 2019 L’Agenzia delle Entrate ha emanato la risposta n. 300 del 23 luglio 2019 riguardante le polizze assicurative di compagnie non residenti. Per le somme percepite in dipendenza di polizze di assicurazione sulla vita, ai fini fiscali, la tassazione varia in base alla tipologia contrattuale ed alle prestazioni garantite, anche qualora i contratti di assicurazione siano di tipo misto. La legge di Stabilità 2015 ha apportato sostanziali modifiche al D.P.R. n. 601/1973. Tali disposizioni hanno, in sostanza, limitato l’esenzione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche ai soli capitali percepiti, in caso di morte dell’assicurato, a copertura del rischio “demografico”, dai beneficiari di assicurazioni sulla vita. Le modifiche normative apportate sono state oggetto di alcuni interventi chiarificatori da parte dell’Agenzia delle Entrate che ha illustrato i criteri da adottare per la determinazione della quota imponibile e di quella esente con riferimento alle cosiddette polizze vita “miste”. È esente dall’IRPEF il capitale erogato a copertura del rischio “demografico” mentre la parte restante della prestazione, riferita alla componente “finanziaria”, è imponibile in capo ai beneficiari. Tale reddito viene determinato secondo la disposizione per cui i capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione costituiscono reddito per la parte corrispondente alla differenza tra l’ammontare percepito e quello dei premi pagati. I redditi così determinati, qualora corrisposti da soggetti non residenti a soggetti residenti nel territorio dello Stato, sono assoggettati all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, analogamente a quanto avviene nei casi in cui la loro corresponsione venga effettuata da imprese di assicurazione residenti in Italia. Occorre ricordare che dal 1° luglio 2014, è stato previsto l’aumento dal 20 al 26 per cento dell’aliquota di tassazione dei redditi di natura finanziaria. Tale nuovo regime trova applicazione, pertanto, anche con riferimento ai redditi di capitale percepiti in dipendenza di contratti assicurativi, sempreché derivanti da contratti sottoscritti dal 1° luglio 2014 e alle plusvalenze realizzate a decorrere da tale data indipendentemente dalla data di stipula dei contratti. Per i contratti stipulati entro la data del 30 giugno 2014, dovrà essere applicata l’aliquota vigente nel periodo di maturazione di tali redditi: - del 12,50 per cento per la parte dei redditi maturati fino al 31 dicembre 2011; - del 20 per cento per la parte dei redditi maturati dal 1° gennaio 2012 fino al 30 giugno 2014; - del 26 per cento sui redditi maturati a partire dal 1° luglio 2014. L’imposta sostitutiva così determinata può essere versata direttamente dalle imprese di assicurazioni estere operanti in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi o da un rappresentante fiscale o da un sostituto d’imposta come banche e società fiduciarie che intervengono nella riscossione dei redditi derivanti da tali contratti quali intermediari ai quali è stato affidato il relativo mandato dal contribuente o dall’impresa estera o qualora gli stessi soggetti abbiano in gestione o in amministrazione la polizza assicurativa e ne curino il trattamento fiscale dei relativi flussi. Qualora tuttavia i redditi di fonte estera siano percepiti direttamente e senza l’intervento di intermediari residenti e, quindi, in mancanza di un sostituto d’imposta, il contribuente è tenuto ad applicare in dichiarazione dei redditi l’imposta sostitutiva o optare per il regime di tassazione ordinaria al fine di fruire del credito d’imposta per le imposte pagate all’estero.