Con la circolare n. 8 del 7 giugno 2022, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro analizza alcune misure in materia fiscale introdotte dal decreto legge, in attuazione del PNRR, riguardo le sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici e l’estensione degli obblighi di fatturazione elettronica dal 1° luglio 2022. Sanzioni per rifiuto pagamenti elettronici A partire dal 30 giugno in caso di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito, da parte di soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, si applica nei confronti dei medesimi soggetti la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione rifiutata. Non è prevista sanzione per i casi di oggettiva impossibilità tecnica. Obbligo di fatturazione elettronica A partire dal 1° luglio 2022, l’obbligo di fatturazione elettronica si applica anche ai soggetti che si avvalgono della franchigia per le piccolo imprese, ovvero: - i soggetti in “regime di vantaggio” di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 98 del 2011; - i contribuenti in “regime forfetario”, di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014; - le associazioni che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge n. 398/1991 e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito, dall’esercizio di attività commerciali, proventi per un importo non superiore a euro 65.000.