Ulteriore proroga, nel settore dei giochi, per il versamento del prelievo erariale unico e del canone accessorio sugli apparecchi c.d. Amusement With Prizes (AWP o new slot) e Video Lottery Terminal (VLT). In sede di conversione del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (decreto Liquidità), all'art. 18, è stato aggiunto il comma 8-bis, in base al quale “i termini per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza [...] e del relativo canone concessorio in scadenza entro il 30 agosto 2020 sono prorogati al 22 settembre 2020. Le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo, con applicazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno; la prima rata è versata entro il 22 settembre 2020 e le successive entro l'ultimo giorno del mese; l'ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2020”. È la riscrittura di una precedente disposizione Si tratta di una nuova riscrittura del comma 1 dell'art. 69 del decreto Cura Italia, in base al quale “i termini per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi [...] e del canone concessorio in scadenza entro il 30 aprile 2020 sono prorogati al 29 maggio 2020. Le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno. La prima rata è versata entro il 29 maggio e le successive entro l'ultimo giorno di ciascun mese successivo; l'ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2020”. Le motivazioni che portarono alla proroga del Cura Italia Nella relazione illustrativa al D.L. n. 18/2020 il Governo sottolinea che, per effetto dei vari D.P.C.M. succedutisi nei mesi di febbraio e marzo per far fronte all'emergenza legata al Covid-19, sarebbe divenuta difficile, se non impossibile, la raccolta di gioco pubblico sia per la chiusura di sale giochi, sale con apparecchi da intrattenimento, bar e altri esercizi pubblici, sia per la restrizione della circolazione sul territorio che impedisce il prelievo di contante dagli apparecchi. La proroga del versamento è disposta al fine di consentire agli operatori della filiera del gioco e ai concessionari di Stato di fronteggiare la carenza di liquidità connessa all'emergenza, evitando, di conseguenza, ricadute negative sull'occupazione. La nuova proroga La modifica approvata in sede di conversione del D.L. n. 23/2020 stabilisce che i termini per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi da gioco e del relativo canone concessorio in scadenza entro il 30 agosto 2020 sono prorogati al 22 settembre 2020. Il versamento può essere effettuato in modo rateale. Infatti, è previsto che le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo. La prima rata è versata entro il 22 settembre 2020 e le successive entro l'ultimo giorno del mese; l'ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2020. Sulle somme dovute si applicano gli interessi legali calcolati giorno per giorno. Con D.M. 12 dicembre 2019 (nella G.U. 14 dicembre 2019, n. 293), il Ministero dell’Economia e delle finanze ha fissato la misura del saggio degli interessi legali allo 0,05% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2020. Gli apparecchi da gioco interessati Nel Dossier predisposto dagli Uffici parlamentari in sede di conversione del D.L. n. 18/2020 è chiarito che gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettere a), R.D. n. 773/1931, c.d. amusement with prizes (AWP o new slot), sono quelli che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal MEF - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del MEF-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75% delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali. Si tratta inoltre (art. 110, comma 6, lettera b, R.D. n. 773/1931) degli apparecchi facenti parte della rete telematica che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento a un sistema di elaborazione della rete stessa, c.d. Video Lottery Terminal (VLT). Per tali apparecchi, con regolamento del MEF di concerto con il Ministro dell'Interno sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato: 1) il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita; 2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite; 3) l'importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite; 4) le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi; 5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi; 6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera.