Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 20 settembre 2022 è stata fissata in misura pari al 15,17% la riduzione dei premi e dei contributi INAIL per l’anno 2023, prevista dall’art. 1, comma 128, della legge n. 147/2013. Come chiarito dall'Istituto nella circolare n. 12 del 30 marzo 2023, la riduzione si applica esclusivamente ai premi speciali unitari dovuti per gli alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro, a quelli per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, nonché ai contributi assicurativi della gestione agricoltura riscossi in forma unificata dall’Inps. Con il medesimo decreto, che ha approvato la delibera del CdA INAIL n. 176 del 2 agosto 2022, sono stati fissati gli Indici di gravità medi (IGM) per il triennio 2023-2025 per l’applicazione della riduzione ai soli premi e contributi per i quali è ancora in corso la revisione tariffaria. Criteri di applicazione della riduzione L’individuazione dei beneficiari della riduzione si basa sull’andamento infortunistico aziendale. Sono previsti criteri differenziati a seconda che l’attività sia iniziata da oltre un biennio, oppure da non oltre un biennio. a) Attività iniziata da oltre un biennio Per i soggetti che hanno iniziato l’attività da oltre un biennio si applica il criterio del confronto tra l’indice di gravità medio (IGM) e l’indice di gravità aziendale (IGA), che consente di tenere conto dell’andamento infortunistico per i premi speciali determinati ai sensi dell’articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e per i contributi della gestione agricoltura. Per il 2023 si applicano gli Indici di Gravità Media valevoli per il triennio 2023-2025 aggiornati con la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’INAIL n. 176 del 2022 approvata dal decreto interministeriale 20 settembre 2022. Per l’anno 2023, la riduzione si applica ai soggetti con data inizio attività precedente al 3 gennaio 2021. b) Attività iniziata da non oltre un biennio In caso di attività iniziata da non oltre un biennio, la riduzione si applica, su domanda, ai soggetti che attestano il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. La domanda di riduzione deve essere presentata non oltre il termine di scadenza del primo biennio di attività. Per fruire della riduzione sui premi speciali unitari dovuti per l’assicurazione degli alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro, e per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 93, gli interessati (scuole non statali e possessori di apparecchi radiologici e sostanze radioattive) devono presentare la domanda con il servizio online Riduzione L. 147/2013 Polizze Speciali, disponibile in www.inail.it – servizi online. Per il settore agricoltura, la domanda deve essere presentata dagli interessati compilando l’apposito modulo di domanda Riduzione L147-2013 primo biennio Agricoltura pubblicato in www.inail.it - atti e documenti - moduli e modelli – assicurazione - premio assicurativo. Il modulo deve essere trasmesso tramite PEC alla casella di posta elettronica certificata della Direzione centrale organizzazione digitale dcod@postacert.inail.it, che provvede a inserire l’avente diritto negli elenchi, da comunicare all’INPS, dei soggetti ai quali deve essere applicata la riduzione. Ai fini dell’applicazione della riduzione per l’anno 2023 le attività iniziate da non oltre un biennio sono quelle con data inizio uguale o successiva al 3 gennaio 2021. Se nel corso del suddetto biennio l’istanza di riduzione è stata presentata e accolta, la riduzione per l’anno 2023 nella nuova misura del 15,17% è applicata senza necessità di presentare una nuova istanza.