Premi INAIL: tassi d’interesse e sanzioni più cari dal 20 settembre

Dal 20 settembre 2023 sono modificati il tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori e la misura delle sanzioni civili

Con circolare n. 42 del 18 settembre 2023 l’INAIL informa che la Banca centrale europea, con la decisione di politica monetaria del 14 settembre 2023, ha fissato al 4,50% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema.

Pertanto, i piani di ammortamento relativi a istanze di rateazione dei debiti per premi assicurativi e accessori, presentate dal 20 settembre 2023, sono determinati applicando il tasso di interesse pari al 10,50%. Per le rateazioni in corso restano validi i piani di ammortamento già determinati.

Le sanzioni civili ex articolo 116, comma 8, lettera a) e b) secondo periodo e comma 10 della legge 388/2000 sono determinate applicando un tasso in ragione d’anno pari al 10,00% a decorrere dal 20 settembre 2023.

Sanzioni civili in misura ridotta nei casi di procedure concorsuali

Nei confronti delle aziende sottoposte a procedure concorsuali, le sanzioni civili possono essere ridotte a un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, a condizione che siano integralmente pagati i contributi e le spese. Il Consiglio di amministrazione dell’INAIL, con delibera del 17 gennaio 2002, n. 13, ha previsto che:

– in caso di mancato o ritardato pagamento, la sanzione civile in misura ridotta è pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ORP);
– in caso di evasione, la sanzione civile in misura ridotta è pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ORP) aumentato di 2 punti percentuali.

Nella medesima delibera, l’Istituto ha altresì stabilito che se il tasso ufficiale di riferimento – ex art. 2, comma 1, d.lgs. 213/1998 – diviene inferiore al tasso degli interessi legali, la sanzione civile in misura ridotta è pari, per l’omissione, agli interessi legali e, per l’evasione, agli interessi legali aumentati di due punti.

Pertanto, tenuto conto che il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema è inferiore al tasso degli interessi legali attualmente in vigore pari all’5,00% a decorrere dal 20 settembre 2023, ai fini della riduzione della sanzione civile in caso di mancato o ritardato pagamento del premio si applica il tasso del 5% (misura del tasso degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile), mentre in caso di evasione si applica il tasso del 7,00% (misura del tasso degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile maggiorato di 2 punti).