La legge di Bilancio 2014 ha stabilito la revisione delle tariffe dei premi e dei contributi assicurativi dovuti a tutte le gestioni assicurative INAIL. A regime, lo stanziamento finanziario previsto dalla legge è di euro 1,2 miliardi, 500 milioni dei quali a carico dell’INAIL ed il resto della fiscalità generale. In attesa della revisione delle tariffe, il legislatore aveva previsto un abbattimento dei premi e contributi assicurativi nella misura percentuale annualmente stabilita in base agli stanziamenti ed ai datori di lavoro iscritti alle singole gestioni. Con i decreti interministeriali del 27 febbraio 2019 è stata data attuazione alla revisione dei premi relativi al premio ordinario, ai premi speciali unitari previsti per gli artigiani e dei premi dovuti dagli iscritti alla gestione navigazione. Con la revisione delle tariffe per il premio ordinario, si è avuta anche la revisione automatica dei premi dovuti dalle agenzie di somministrazione poiché il premio dovuto nella ipotesi di intermediazione di manodopera legale è calcolato sul tasso medio della lavorazione esercitata dal lavoratore somministrato. In conseguenza della revisione, per le gestioni dette, dall’anno 2019 non si applica più la riduzione percentuale legata alla legge n. 147/2013 che, al contrario, deve continuare ad essere applicata per i restanti premi speciali e per i contributi assicurativi dovuti dai datori di lavoro agricoli. Misura della riduzione e condizioni di ammissione Con la determina n. 356/2018 del presidente dell’INAIL, è stata stabilita per l’anno 2019, la riduzione del 15,24% da calcolarsi sul premio o contributo al netto di altre riduzioni eventualmente spettanti. Poiché il beneficio non può essere concesso “a pioggia”, ovvero interessare tutti i datori di lavoro indistintamente, la legge n. 147/2013 ha previsto che dovesse essere presente il requisito del buon andamento infortunistico. Il buon andamento infortunistico viene determinato in modo diverso a seconda che sia presente o meno un biennio di attività. In sostanza, per i datori di lavoro che: - abbiano almeno un biennio di attività, ovvero che abbiano iniziato le lavorazioni assicurate con data precedente al 3 gennaio 2017, viene calcolato l’indice di gravità aziendale (IGA) che viene raffrontato con l’indice di gravità medio (IGM) della stessa categoria di appartenenza. Gli indici detti esprimono un coefficiente riferito agli infortuni del singolo datore di lavoro quello aziendale ed alla categoria di appartenenza quello medio. La riduzione del 15,24% viene applicata se l’IGA è uguale o minore dell’IGM; - non abbiano il biennio di attività, ovvero che abbiano iniziato le lavorazioni a partire dal 3 gennaio 2017, ma che abbiano presentato il mod. OT20 attraverso il quale si dichiara l’adozione delle misure minime di prevenzione previste dal D.Lgs. n. 81/2008 (T.U. sicurezza sul lavoro). Poiché il modello OT20, che rappresenta una autocertificazione secondo la legge n. 445/2000, prevede l’indicazione della data di adozione di tutte le misure minime previste, la riduzione avrà decorrenza da tale data. Datori di lavoro beneficiari Ribadito che per le polizze relative al premio ordinario, a quello speciale per gli artigiani, per il settore navigazione e per la somministrazione di lavoro è divenuta operativa la revisione delle tariffe dal 1° gennaio 2019, la riduzione continua ad applicarsi per: 1. le polizze speciali che assicurano: - gli apparecchi RX - le sostanze radioattive - le cooperative di facchinaggio, barrocciai ed ippotrasportatori - le scuole per gli allievi - la piccola pesca - i frantoi - allievi per alternanza scuola lavoro. 2. per i datori di lavoro agricoli che versano i contributi assicurativi. In analogia con quanto avveniva per la polizza speciale artigiani, l’IGA e l’IGM viene calcolato ed applicato a livello di polizza per i premi speciali ed aziendale per i datori di lavoro agricoli. Questo sta a significare che, ad esempio, se viene inserito un nuovo apparecchio radiologico od inserito un nuovo socio nella polizza, viene applicato l’IGA già calcolato e, qualora questo sia uguale o minore dell’IGM, viene applicata al premio speciale la riduzione del 15,24%. Il medesimo criterio si applica nella ipotesi che il datore di lavoro abbia già presentato il modello OT20 che, se accolto, viene esteso anche al nuovo premio speciale. Per i contributi assicurativi dei datori di lavoro agricoli, non essendo prevista una PAT/Polizza in conseguenza del fatto che questi vengono incassati dall’INPS, si deve necessariamente fare riferimento all’IGA calcolato per tutta l’azienda e raffrontato con l’IGM calcolato sulla storia infortunistica di tutte le aziende agricole. È utile ricordare che è disponibile una apposita procedura per consentire l’inserimento del modulo OT20 anche per i datori di lavoro agricoli. Considerazioni finali La riduzione dei premi e contributi assicurativi prevista dalla legge n. 147/2013, continuerà ad essere applicata fino a quando non verranno emanati gli atti normativi e regolamentari attraverso i quali dovranno essere ridotti anche i premi speciali riferiti ai datori di lavoro in precedenza elencati. Dovranno essere verificate anche le modalità di riduzione del contributo assicurativo dovuto per la gestione agricoltura poiché, se alla base della riduzione per il settore industria (inteso come datori di lavoro individuati dal Titolo 1 del D.P.R. n. 1124/1965) si è posto un costante avanzo di gestione, questo non si verifica per il settore agricoltura per il quale è insito nel concetto di “contributo” un disavanzo. In sostanza, non si comprende per quale motivo la rimodulazione in riduzione delle entrate INAIL abbia interessato anche il settore agricoltura caratterizzato da un imponete disavanzo accumulato per decenni.