Sanzioni ridotte per chi rinuncia a utilizzare come mezzo di pagamento il contante e, dal 2024, non si devono più indicare nella dichiarazione dei redditi e IVA i dati dei conti correnti. Si tratta di una delle novità apportate dall’art. 15 del decreto Adempimenti tributari (D.Lgs. n. 1/2024), attuativo della delega fiscale, rubricato “Semplificazione dei modelli di dichiarazione relativi alle imposte sui redditi, all'IRAP e all'IVA”. La semplificazione è dominante nelle norme del decreto Adempimenti e anche nell’art. 15 essa rappresenta una delle finalità del legislatore che, di fatto, vuol ridurre la molteplicità delle informazioni che il contribuente deve fornire laddove i dati di interesse sono spesso facilmente e direttamente accessibili per l'Agenzia delle Entrate. L’art. 15, comma 1, nello specifico, interviene proprio in quest’ottica con un restyling della modulistica per eliminare progressivamente dai modelli dichiarativi quelle informazioni non rilevanti ai fini della liquidazione dell’imposta e quelle che l’Agenzia delle Entrate può acquisire tramite sistemi di interoperabilità delle banche dati proprie e nella titolarità di altre amministrazioni. Al comma 2, invece, le disposizioni attengono agli obblighi previsti per fruire del regime premiale, quell’agevolazione che consente di fruire della riduzione delle sanzioni per chi utilizza - negli incassi dai clienti e nei pagamenti ai fornitori - solo pagamenti tracciabili. La novità introdotta dall’art. 15, comma 2 più puntualmente elimina l’ulteriore requisito previsto che imponeva - secondo le vigenti norme - la rappresentazione di alcune informazioni nei modelli dichiarativi per poter fruire del beneficio citato. Tale requisito è abrogato, grazie a una modifica del comma 36-vicies ter dell’art. 2, D.L. n. 138/2011 - a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023. Per poter ottenere la riduzione a metà delle sanzioni per violazione di obblighi dichiarativi, comminate a esercenti imprese, arti e professioni con ricavi e compensi non superiori a 5 milioni di euro nel caso utilizzino esclusivamente mezzi di pagamento diversi dal contante, dunque, non sarà più necessario indicare nelle dichiarazioni (redditi e IVA) gli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari (art. 7, comma 6, D.P.R. n. 605/1973) in corso nel periodo d’imposta. Tali informazioni, come indica la relazione tecnica di accompagnamento al decreto Adempimenti, sono già presenti nell'Anagrafe dei rapporti finanziari e, quindi, accessibili dall'Agenzia delle Entrate. La novità in esame si riflette sin dalla prossima campagna dichiarativa. Uso del contante: sanzioni ridotte per i pagamenti tracciati Il regime premiale vigente è previsto dall’art. 2, comma 36-vicies ter, D.L. n. 138/2011 e consente una riduzione alla metà delle sanzioni amministrative. Beneficiari di tale agevolazione sono gli esercenti imprese o arti e professioni con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro. Tali soggetti possono fruire delle sanzioni ridotte se per tutte le operazioni utilizzano pagamenti tracciati e se indicavano gli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari (di cui all’art. 7, comma 6, D.P.R. n. 605/1973) nelle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e IVA, in corso nel periodo di imposta. Nota bene Gli operatori finanziari sono le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario. Le operazioni di riferimento sono sia quelle attive che passive effettuate nell’esercizio dell’attività, per le quali i suddetti soggetti devono utilizzare esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal denaro contante. Le sanzioni amministrative ridotte alla metà sono quelle di cui agli articoli 1, 5 e 6, D.Lgs. n. 471/1997, vale a dire quelle previste per: - le violazioni relative alla dichiarazione delle imposte sui redditi e dell’IRAP; - le violazioni relative alla dichiarazione IVA e ai rimborsi; - la violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all'IVA Il regime premiale previsto è fruibile - secondo le previsioni previgenti - purché vengano indicati nella dichiarazione dei redditi (quadro RS) e nel modello IVA (quadro VB) gli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari, specificando anche la tipologia di rapporto identificata dai codici riportati nella tabella presente nei modelli dichiarativi. Novità 2024: sanzioni ridotte senza dati in dichiarazione Niente più indicazione degli estremi identificativi dei rapporti finanziari nei modelli redditi e IVA per poter fruire delle sanzioni ridotte previste dall’art. 2, comma 36-vicies-ter, D.L. n. 138/2011. L’ulteriore requisito, previsto per potersi avvalere della riduzione delle sanzioni, è stato eliminato dall’art. 15, comma 2, D.Lgs. n. 1/2024. Il legislatore generalizza la riduzione alla metà delle sanzioni amministrative apportando una modifica al comma 36-vicies-ter citato e, più specificamente, interviene eliminando dalla norma il riferimento l’obbligo di indicare, nelle dichiarazioni dei redditi e dell’IVA, gli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari. Una semplificazione che impatta sin da subito, visto che la norma che elide tale ulteriore requisito decorre dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023. Sin dai nuovi modelli dichiarativi 2024, i quadri deputati ad accogliere queste informazioni vengono soppressi - così come risulta, già dal modello IVA 2024, in cui è stato eliminato il quadro VB. La modifica apportata dal decreto Adempimenti elimina dell’obbligo per i citati soggetti di indicare gli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari nelle dichiarazioni (in materia di imposte sui redditi e di IVA) e correla la possibilità di fruire delle sanzioni ridotte a metà: - ai beneficiari del regime premiale: cioè, gli esercenti imprese o arti e professioni con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro; - alle operazioni con pagamenti tracciabili: vale a dire che per tutte le operazioni attive e passive effettuate nell'esercizio dell’attività si utilizzino esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal denaro contante.