Agenzia delle Entrate - Risposta n. 324 del 9 settembre 2020 L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta n. 324 del 9 settembre 2020 riguardante la piattaforma online per l'acquisto di servizi di spedizione e l’IVA. I servizi elettronici sono definiti, ai fini IVA, dall'articolo 7, paragrafo 1, del Regolamento d'esecuzione (UE) n. 282 del 2011, per cui i servizi prestati tramite mezzi elettronici, di cui alla direttiva 2006/112/CE, comprendono i servizi forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione. Tra l’altro il successivo paragrafo 2 della norma fornisce un elenco non esaustivo dei servizi prestati tramite mezzi elettronici, stabilendo che rientrano nell'ambito d'applicazione: - la fornitura di prodotti digitali in generale, compresi software, loro modifiche e aggiornamenti; - i servizi che veicolano o supportano la presenza di un'azienda o di un privato su una rete elettronica, quali un sito o una pagina web; - i servizi automaticamente generati da un computer attraverso Internet o una rete elettronica, in risposta a dati specifici immessi dal destinatario; - la concessione, a titolo oneroso, del diritto di mettere in vendita un bene o un servizio su un sito Internet che operi come mercato on line, in cui i potenziali acquirenti fanno offerte attraverso un procedimento automatizzato e in cui le parti sono avvertite di una vendita attraverso posta elettronica generata automaticamente da un computer; - le offerte forfettarie di servizi Internet (Internet service packages, ISP) nelle quali la componente delle telecomunicazioni costituisce un elemento accessorio e subordinato; - i servizi elencati nell'allegato I. Tra l’altro il paragrafo 3 contiene un elenco dei servizi che non rientrano tra quelli prestati tramite mezzi elettronici come: - i servizi di teleradiodiffusione; - i servizi di telecomunicazione; - i beni per i quali l'ordine o la sua elaborazione avvengano elettronicamente; - i CD-ROM, i dischetti e supporti fisici analoghi; - il materiale stampato, come libri, bollettini, giornali o riviste; - i CD e le audiocassette; - le video cassette e i DVD; - i giochi su CD-ROM; - i servizi di professionisti, quali avvocati e consulenti finanziari, che forniscono consulenze ai clienti mediante la posta elettronica; - i servizi di insegnamento, per i quali il contenuto del corso è fornito da un insegnante attraverso Internet o una rete elettronica, vale a dire mediante un collegamento remoto; - i servizi di riparazione materiale off line delle apparecchiature informatiche; - i servizi di conservazione dei dati off line; - i servizi pubblicitari, ad esempio su giornali, manifesti e in televisione; - i servizi di helpdesk telefonico; - i servizi di insegnamento che comprendono esclusivamente corsi per corrispondenza, come quelli inviati per posta; - i servizi tradizionali di vendita all'asta che dipendono dal diretto intervento dell'uomo, indipendentemente dalle modalità di offerta; - prenotazione in linea di biglietti di ingresso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o a manifestazioni affini; - prenotazione in linea di soggiorni alberghieri, autonoleggio, servizi di ristorazione, trasporto passeggeri o servizi affini. In merito alla nozione di "servizi elettronici", la Commissione europea, con le sue Note esplicative relative al luogo di prestazione dei servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici, pubblicate il 3 aprile 2014 ha chiarito che ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, lettere t) e u), nella definizione di "servizi prestati tramite mezzi elettronici" non rientra l'ammissione a determinati eventi e altri servizi di natura tangibile prenotati in linea. Tali servizi comprendono manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o manifestazioni affini, nonché soggiorni alberghieri, autonoleggio, servizi di ristorazione, trasporto passeggeri o servizi affini. La Commissione ha, dunque, evidenziato che la prenotazione in linea di "servizi tangibili" non rientra nella definizione di "servizi elettronici", precisando, a tal riguardo, che la prenotazione in linea può essere effettuata da una persona che utilizza qualsiasi dispositivo che consente di prenotare mediante Internet o qualsiasi altra rete elettronica, compresi dispositivi quali computer, smart phone, tablet, smartwatch e smart glasses. Sul punto, inoltre, preme richiamare le precisazioni contenute nelle Linee Guida del Comitato IVA, aggiornate all'8 aprile 2020, in cui, nel definire che cosa si intende per "servizi forniti elettronicamente" si specifica che, in generale, l'utilizzo di internet o di altre reti elettroniche, compiuto dalle controparti contrattuali, per comunicare in merito alle transazioni o per facilitare la negoziazione delle stesse, al pari dell'uso di un telefono o di un fax, non cambia la natura della transazione e non influisce sulle ordinarie disposizioni IVA applicabili. Ad esempio, laddove le parti utilizzino semplicemente internet per trasmettere informazioni nel corso di una transazione commerciale (ad es. e-mail), ciò non cambia la natura di tale transazione. Ciò differisce da una fornitura che, per poter essere concretamente eseguita, dipende completamente da internet, ad esempio, ricerca e recupero di informazioni da un database senza alcun intervento umano. Pertanto l'applicazione informatica volta a consentire la stipula di contratti di spedizione o trasporto per gli utenti interessati configura uno dei "servizi affini", di natura tangibile e, in quanto tale, non è qualificabile come "servizio elettronico", ma deve ricondursi alle prestazioni di servizi rese da un intermediario che agisce in nome e per conto altrui. Ai fini dell'effettuazione della prestazione di servizi l'uso di internet, quale mezzo di comunicazione, è equiparabile all'uso di un telefono o di un fax e non fa mutare la natura giuridica dell'operazione che va qualificata come intermediazione e non come commercio elettronico. Tra l’altro i servizi diversi da quelli elettronici non possono beneficiare dell'esonero dagli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi e ricadono nelle regole generali, dovendo quindi essere documentati tramite fattura nei rapporti tra soggetti passivi d'imposta, o comunque a richiesta del committente, ovvero, fatte salve le limitate ipotesi in cui si possono ancora emettere scontrini e ricevute fiscali, tramite memorizzazione elettronica ed invio telematico dei corrispettivi giornalieri.