A seguito dei chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con la circolare n. 10 del 31 gennaio 2023 l'INPS fornisce le indicazioni in merito all’accesso al prepensionamento di cui all’articolo 37, comma 1, della legge n. 416/1981, da parte dei lavoratori giornalisti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) ai sensi dell’articolo 1, commi 103 e seguenti, della legge n. 234 del 2021, nonché indicazioni relative al prepensionamento dei lavoratori poligrafici. Nei confronti dei giornalisti professionisti, la disciplina speciale sui prepensionamenti continua a trovare applicazione a decorrere dal 1° luglio 2022. Sono destinatari del prepensionamento in argomento i giornalisti professionisti dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale. Al fine dell’accesso al prepensionamento deve risultare l’iscrizione ai relativi elenchi dei giornalisti professionisti presso l’Ordine dei giornalisti. Il requisito contributivo richiesto per accedere al prepensionamento è pari a 25 anni e 5 mesi di contribuzione. Tale requisito è adeguato agli incrementi alla speranza di vita. Il menzionato articolo 37, comma 1, lettera b), prevede che l’accesso al prepensionamento possa avvenire “nei cinque anni che precedono il raggiungimento dell'età fissata per il diritto alla pensione di vecchiaia nel regime previdenziale dell'INPGI”. Alla luce dell’uniformazione del regime pensionistico degli iscritti INPGI al FPLD per effetto dell’articolo 1, commi 103 e seguenti, della legge n. 234 del 2021, il prepensionamento può essere conseguito in possesso di un’età non inferiore di cinque anni rispetto al requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia (adeguato agli incrementi alla speranza di vita). Condizione per accedere al predetto prepensionamento è altresì l’essere stati ammessi al trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) per la causale di cui all’articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (“riorganizzazione aziendale in presenza di crisi, di durata non superiore a 24 mesi, anche continuativi”). Restano pertanto escluse le ipotesi di trattamenti straordinari di integrazione salariale determinati dalle causali di cui alle lettere b) e c) dello stesso articolo (ossia, rispettivamente, “crisi aziendale, ivi compresi i casi di cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa anche in costanza di fallimento, di durata non superiore a 24 mesi, anche continuativi” e “contratto di solidarietà di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c)”). L’articolo 9 del decreto interministeriale 23 novembre 2017, n. 100495 (adottato in forza del comma 10 dell’articolo 25-bis del decreto legislativo n. 148 del 2015) ha, inoltre, previsto la durata minima di fruizione della CIGS per l’esercizio dell’opzione dell’anticipata liquidazione della pensione, disponendo che: “Possono esercitare l’opzione per l’anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia di cui all’articolo 8 i giornalisti che, in possesso dei previsti requisiti, siano stati sospesi ovvero abbiano fruito di una riduzione oraria integrata dalla cassa integrazione guadagni straordinaria, di cui all’articolo 6, per almeno tre mesi, anche non continuativi, nell’arco dell’intero periodo autorizzato”. Ai fini dell’accesso al prepensionamento è necessario pertanto che: - i 3 mesi di permanenza in CIGS, ancorché non continuativi, siano fruiti nel periodo indicato nel decreto ministeriale di autorizzazione alla CIGS finalizzata al prepensionamento ovvero nel periodo di proroga del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi dell’articolo 22-bis del decreto legislativo n. 148 del 2015; - i requisiti anagrafico e contributivo siano maturati entro il medesimo periodo di CIGS autorizzato dal predetto decreto ministeriale; - l’ultima contribuzione sia accreditata a titolo di CIGS finalizzata al prepensionamento. Il prepensionamento è riconosciuto sulla base delle risorse finanziarie disponibili e limitatamente al numero di unità ammesso dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze. In forza dell’articolo 37, comma 2, terzo periodo, della legge n. 416 del 1981, non sono ammessi a fruire dei benefìci i giornalisti che risultino già titolari di pensione, anche pro-quota, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria o di forme sostitutive, esonerative o esclusive della medesima e della Gestione separata. Possono accedere, invece, al predetto prepensionamento i titolari di sola pensione presso gli enti di previdenza di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 (inclusa la Gestione separata dell’INPGI, c.d. INPGI-2). L’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 69 del 2017 (come sostituito dall’articolo 1, comma 499, della legge 27 dicembre 2019, n. 160), prevede altresì che: “I trattamenti di vecchiaia anticipata di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono erogati in favore di giornalisti dipendenti da aziende che abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data successiva al 31 dicembre 2019, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale che prevedono la contestuale assunzione, nel rapporto minimo di un'assunzione a tempo indeterminato ogni due prepensionamenti, di giovani di età non superiore a 35 anni, giornalisti o soggetti in possesso di competenze professionali coerenti con la realizzazione dei programmi di rilancio, riconversione digitale e sviluppo aziendale, come individuate dai predetti piani, ovvero di giornalisti che abbiano già in essere, con la stessa azienda o con azienda facente capo al medesimo gruppo editoriale, rapporti di lavoro autonomo di cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa”. Tale condizione deve intendersi verificata in presenza del decreto ministeriale che autorizza il prepensionamento. Si chiarisce, infine, che i giornalisti professionisti non possono accedere ai prepensionamenti di cui all’articolo 37, comma 1, lettera a), della legge n. 416 del 1981, e all’articolo 1, comma 500, della legge n. 160 del 2019. Contribuzione valorizzata Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo vanno considerati tutti i contributi accreditati e, quindi, anche quelli figurativi, volontari e da riscatto. I giornalisti iscritti al FPLD possono accedere al prepensionamento valorizzando tutta la contribuzione versata o accreditata nel FPLD, ivi compresa quella in evidenza contabile separata del Fondo stesso. L’articolo 37, comma 1, lettera b), prevede la “anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia nei cinque anni che precedono il raggiungimento dell'età fissata per il diritto alla pensione di vecchiaia nel regime previdenziale dell'INPGI, con integrazione a carico dello stesso Istituto di un numero massimo di cinque anni di anzianità contributiva”. Il comma 2 del medesimo articolo prevede altresì che: “L'integrazione contributiva a carico dell'INPGI di cui alla lettera b) del comma 1 non può essere superiore a cinque anni. Per i giornalisti che abbiano raggiunto una età anagrafica la cui differenza con quella richiesta per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia sia inferiore a cinque anni, l'anzianità contributiva è maggiorata di un periodo pari a tale differenza, fermo restando il limite massimo di 360 contributi mensili. [...] I contributi assicurativi riferiti a periodi lavorativi successivi all'anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia sono riassorbiti dall'INPGI fino alla concorrenza della maggiorazione contributiva riconosciuta al giornalista”. La maggiorazione prevista dalle citate norme si calcola aggiungendo al montante individuale dei contributi, posseduto all'atto del pensionamento, un'ulteriore quota di contribuzione riferita al periodo compreso tra la data di decorrenza della pensione e la data di perfezionamento del requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia di cui all’articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 (adeguato agli incrementi alla speranza di vita ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010), computata in relazione alla media delle basi annue pensionabili possedute negli ultimi cinque anni di contribuzione e rivalutate ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. La maggiorazione è riconosciuta, per un massimo di 5 anni, fino alla concorrenza del limite di 30 anni di contribuzione. Termine di presentazione della domanda e decorrenza del trattamento La domanda per l’accesso al pensionamento anticipato deve essere presentata a pena di decadenza nei termini previsti dall’articolo 37, comma 1, della legge n. 416 del 1981, ferma restando la permanenza in CIGS per un periodo pari ad almeno tre mesi, anche non continuativi, nell’arco dell’intero periodo autorizzato, prevista dall’articolo 9 del citato decreto interministeriale n. 100495 del 2017. Pertanto, il termine decadenziale di 60 giorni per la presentazione della domanda di prepensionamento ai sensi dell’articolo 37, comma 1, lettera b), della legge n. 416 del 1981 ha le seguenti decorrenze: - per i soggetti che hanno maturato i prescritti requisiti anagrafico e contributivo entro i tre mesi di permanenza in CIGS di cui all'articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 148 del 2015, il termine decorre dal compimento dei tre mesi di permanenza in CIGS (requisiti anagrafico e contributivo > 3 mesi in CIGS > 60 giorni); - per i soggetti che hanno maturato i prescritti requisiti anagrafico e contributivo oltre i tre mesi di permanenza minima in CIGS di cui al citato articolo 25-bis, comma 3, lettera a), il termine decorre dal compimento dei requisiti anagrafico e contributivo maturati durante la predetta CIGS (3 mesi in CIGS > requisiti anagrafico e contributivo maturati in CIGS > 60 giorni). In caso di emanazione del decreto che approva il piano di riorganizzazione in presenza di crisi e autorizza il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 148 del 2015, in data successiva a quella in cui l’interessato perfeziona i tre mesi di permanenza in CIGS, le decorrenze del termine di 60 giorni sono le seguenti: - per i soggetti che hanno maturato i prescritti requisiti anagrafico e contributivo prima della data di emanazione del decreto, il termine decorre dalla data di emanazione del decreto stesso (requisito > 3 mesi in CIGS > emanazione decreto > 60 giorni); - per i soggetti che hanno maturato i prescritti requisiti anagrafico e contributivo dopo la data di emanazione del decreto, il termine decorre dalla data di maturazione dei predetti requisiti entro la fruizione della CIGS (ammissione in CIGS > emanazione decreto > requisiti maturati in CIGS > 60 giorni). I lavoratori che hanno maturato i prescritti requisiti anagrafico e contributivo entro il periodo di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 148 del 2015, e possono fare valere una permanenza in CIGS per almeno tre mesi, possono presentare la domanda di pensione anche in data antecedente a quella di emanazione del decreto che approva il piano di riorganizzazione in presenza di crisi e autorizza il predetto trattamento straordinario di integrazione salariale. Tali domande devono essere tenute in evidenza dalle Strutture territoriali, in attesa che gli interessati, ai fini del riconoscimento della pensione, le integrino con l’indicazione degli estremi del decreto. Il trattamento di pensionamento anticipato decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di risoluzione del rapporto di lavoro e cioè dalla data di cessazione del godimento del trattamento straordinario di integrazione salariale. Calcolo della pensione L'importo della pensione è determinato dalla somma di più quote: 1) la quota corrispondente alle anzianità contributive acquisite presso l’INPGI alla data del 30 giugno 2022, comprese quelle oggetto di trasferimento presso l’INPGI a seguito di domanda presentata entro il 30 giugno 2022; 2) la quota corrispondente all'anzianità contributiva maturata presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti in evidenza contabile separata dal 1° luglio 2022, nonché l’eventuale contribuzione a qualunque titolo versata o accreditata presso il predetto Fondo. Ai sensi dell’articolo 7, commi 6 e seguenti, del Regolamento di previdenza della Gestione Sostitutiva dell’AGO dell’INPGI in vigore dal 21 febbraio 2017, nei confronti della pensione liquidata ai sensi dell’articolo 37, comma 1, lettera b), in commento, si applicano le seguenti percentuali di abbattimento in rapporto agli anni mancanti al raggiungimento dell’età pensionabile prevista per la pensione di vecchiaia: Anni mancanti al raggiungimento dell’età utile per la pensione di vecchiaia Percentuale di abbattimento del calcolo pensionistico 5 22,73% 4 19,05% 3 15,00% 2 10,53% 1 5,56% Per le frazioni di anno la percentuale di abbattimento di cui alla precedente tabella è determinata aumentando la misura dell’anno immediatamente inferiore della differenza tra questa e la percentuale riferita all’anno superiore rapportata ai mesi. Gli importi di pensione, derivanti dagli abbattimenti indicati nella tabella, sono rideterminati al compimento degli anni del pensionato, in base agli anni ancora mancanti al compimento dell’età pensionabile prevista per la pensione di vecchiaia di cui all’articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011. Al compimento della predetta età, la pensione è corrisposta nella misura prevista senza abbattimenti. Alle pensioni liquidate ai sensi dell’articolo 37 della legge n. 416 del 1981, conseguenti a stati di crisi richiesti dalle aziende editoriali e riconosciuti da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali successivamente alla data del 1° gennaio 2006, si applica un abbattimento dello 0,5% per ogni anno di integrazione contributiva concessa. Il predetto abbattimento non trova applicazione allorché il beneficiario della prestazione abbia raggiunto il requisito contributivo richiesto per la pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011. Il differenziale tra l’importo spettante ai sensi dell’articolo 37, comma 1, lettera b), della legge n. 416 del 1981, e quello risultante dall’applicazione degli abbattimenti di cui all’articolo 7 del citato Regolamento INPGI, sarà posto a carico del Fondo contrattuale con finalità sociali - istituito con accordo contrattuale FNSI-FIEG del 26 marzo 2009, recepito con la delibera n. 82 del 25 giugno 2009 del Consiglio di Amministrazione dell’INPGI, approvata con il decreto 5 agosto 2009 del Ministro del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze - nei limiti delle risorse disponibili. Rapporti con altre prestazioni previdenziali, rapporti di lavoro e cumulabilità con i redditi da lavoro Ai sensi dell’articolo 37, comma 5, della legge n. 416 del 1981, il prepensionamento non è compatibile con le prestazioni a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione. Ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del decreto interministeriale n. 100495 del 2017, è fatto divieto di mantenere o instaurare rapporti di lavoro con il giornalista che abbia ottenuto l’anticipata liquidazione della pensione. L’articolo 2, comma 2-bis, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69, prevede che: “L'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente o autonomo di cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero la sottoscrizione di contratti per la cessione del diritto d'autore, con i giornalisti che abbiano optato per i trattamenti di vecchiaia anticipata di cui al comma 2, comporta la revoca del finanziamento concesso, anche nel caso in cui il rapporto di lavoro sia instaurato con un'azienda diversa facente capo al medesimo gruppo editoriale”. Pertanto, a fare data dalla sua decorrenza, la pensione liquidata ai sensi dell’articolo 37, comma 1, lettera b), della legge n. 416 del 1981, è incompatibile con l’attività lavorativa, subordinata e autonoma, prestata in Italia e all’estero. Nel caso in cui il titolare di tale trattamento pensionistico inizi un’attività lavorativa, subordinata o autonoma, il trattamento pensionistico è revocato dal momento dell’inizio dell’attività lavorativa. Giornalisti pubblicisti Come chiarito dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, dal 1° luglio 2022, nei confronti dei giornalisti pubblicisti iscritti al FPLD ai sensi dell’articolo 1, commi 103 e seguenti, della legge n. 234 del 2021, trovano applicazione i prepensionamenti previsti dall’articolo 37, comma 1, lettera a), della legge n. 416 del 1981, e dall’articolo 1, comma 500, della legge n. 160 del 2019, sulla base di accordi sottoscritti a partire dal 1° luglio 2022. Sono destinatari del prepensionamento in parola i giornalisti pubblicisti dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale. Al fine dell’accesso al prepensionamento deve risultare l’iscrizione ai relativi elenchi dei giornalisti pubblicisti presso l’Ordine dei giornalisti. Ulteriori chiarimenti in materia di prepensionamento editoria Dichiarazione aziendale Non occorre allegare alla domanda di prepensionamento la dichiarazione aziendale da cui risulti che il dipendente negli ultimi dodici mesi di lavoro effettivo, antecedente la data di cessazione del rapporto, è stato adibito per almeno 26 settimane alla produzione di giornali periodici. Valorizzazione della contribuzione del Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (FPLS) e del Fondo pensione lavoratori sportivi (FPSP) della Gestione ex ENPALS La contribuzione ex ENPALS può essere valorizzata esclusivamente in caso di prevalenza della contribuzione versata/accreditata presso il FPLD rispetto a quella versata/accreditata presso il FPLS e/o il FPSP. Al riguardo, si ricorda che l’effettivo trasferimento delle somme contabili relative alla contribuzione ex ENPALS sarà disponibile solamente all’atto della concessione del trattamento di pensione. Resta fermo che la contribuzione ex ENPALS non può essere utilizzata per le finalità descritte qualora l’assicurato possa fare valere i prescritti requisiti per il diritto a una prestazione autonoma a carico dei predetti Fondi - FPLS/FPSP - oltreché nelle ipotesi di trattamenti di pensione come disciplinati dagli articoli 6, comma terzo, 8 e 9, comma secondo, del D.P.R. n. 1420/1971. Valorizzazione della contribuzione delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi Ai fini del prepensionamento di cui all’articolo 37, comma 1, della legge n. 416 del 1981, non trova applicazione l’articolo 20 della legge 22 luglio 1966, n. 613, bensì è necessario ricorrere alla ricongiunzione ai sensi dell’articolo 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, presentando la relativa domanda prima della decorrenza del trattamento pensionistico anticipato; ciò in considerazione del fatto che il requisito contributivo deve essere perfezionato esclusivamente nel FPLD. Accesso al prepensionamento nel caso di esercizio di opzione al sistema contributivo L’esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo ai sensi dell’articolo 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995, divenuto irrevocabile a seguito della produzione di effetti sostanziali – quali, ad esempio, il superamento del massimale contributivo o l’accettazione dell’onere di riscatto determinato con il diverso criterio del calcolo a percentuale (“agevolato” in caso di riscatto del corso universitario di studio) per periodi collocati temporalmente in data anteriore al 1° gennaio 1996 - preclude l’accesso a pensione con requisiti diversi da quelli previsti dall’articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, per i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, e, pertanto, preclude anche l’accesso al prepensionamento editoria di cui agli articoli 37 della legge n. 416 del 1981 e 1, comma 500, della legge n. 160 del 2019. Presentazione delle domande Le domande telematiche di prepensionamento devono essere presentate esclusivamente mediante i seguenti canali: - portale web dell’Istituto, www.inps.it, accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica) al servizio “Prestazioni pensionistiche - Domande”, attivando il successivo sottomenu “Nuova Prestazione Pensionistica” e scegliendo uno dei prodotti di seguito indicati: Prodotto: Pensione di vecchiaia/anticipata Tipo: Prepensionamento editoria Tipologia: • Art. 37, legge 416/1981, lettera a); • Art. 37, legge 416/1981, lettera b); - Contact Center, chiamando da rete fissa il numero gratuito 803 164 oppure il numero 06 164164 da telefono cellulare, a pagamento, secondo il piano tariffario del proprio gestore telefonico; - Patronati e altri soggetti abilitati all’intermediazione con l’Istituto ai sensi dell’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, attraverso i servizi offerti dagli stessi. Le domande telematiche di prepensionamento ai sensi dell’articolo 37, comma 1, lettera b), della legge n. 416 del 1981, pervenute precedentemente al 31 gennaio 2023 ma inequivocabilmente classificabili come tali (ad esempio, tramite indicazione al campo note), devono essere riqualificate a cura degli operatori di Sede, attraverso la modifica in procedura “Webdom” della domanda pervenuta (laddove possibile) o l’inserimento d’ufficio di una nuova domanda avente le specifiche di cui sopra.