Prestatori di servizi di pagamento, nuove regole anti-evasione dal 2024

Le norme sono finalizzate a impedire eventuali frodi Iva sulle vendite di beni o servizi effettuate nei confronti di consumatori localizzati in Paesi membri diversi da quello del venditore

Approda in Gazzetta Ufficiale, la n. 257 di venerdì 3 novembre 2023, il Dlgs n. 153/2023 che dà attuazione alle misure contenute nella direttiva Ue n. 284/2020 sui nuovi obblighi a carico dei prestatori di servizi di pagamento. A partire dal 1° gennaio 2024 tutti gli organismi individuati nell’articolo 1, comma 1, lettera g) del Dlgs n. 11/2010, fra cui istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, banche e intermediari finanziari, sono tenuti a conservare i dati sugli acquisti transfrontalieri relativi a ciascun trimestre e a trasmetterli all’Agenzia.

Le misure hanno finalità anti-evasiva: in sintesi, puntano a contrastare le frodi Iva messe a punto nelle vendite transfrontaliere di beni e servizi ai consumatori finali negli Stati membri, spesso facilitate dal commercio elettronico.

L’obbligo si applica soltanto se nel trimestre il prestatore di servizi di pagamento fornisce servizi a più di venticinque pagamenti transfrontalieri allo stesso beneficiario. Se sia i prestatori di servizi di pagamento del pagatore sia quelli del beneficiario sono localizzati nell’Ue in base a quanto risulta dal BIC o da altri identificativi, l’obbligo vale solo per i prestatori di servizi di pagamento del beneficiario. In questi casi i prestatori dei servizi di pagamento del pagatore sono comunque tenuti a includere i pagamenti transfrontalieri nel calcolo della soglia dei venticinque pagamenti per trimestre.

L’Agenzia delle entrate, a sua volta, provvederà a inserire le informazioni nel sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti (Cesop) che consente l’incrocio dei dati al fine di contrastare le frodi Iva.

Di conseguenza, è aggiornato il decreto Iva, che ha accolto il Titolo II-bis con le nuove misure contenute negli articoli da 40-bis a 40-sexies. L’articolo 40-ter precisa che “Un pagamento si considera transfrontaliero quando il pagatore è localizzato in uno Stato membro dell’Unione europea e il beneficiario è localizzato in un altro Stato membro, in un territorio terzo o in un paese terzo”.

I servizi di pagamento che interessano le nuove disposizioni sono tutti i servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento e di eseguire le relative operazioni, come prelievi, trasferimenti di fondi, addebiti, bonifici ecc (articolo 1, comma 2, lettera h-septies del Dlgs n. 385/1993).

Le informazioni da conservare sono tutti i dati che identificano in modo sicuro il prestatore dei servizi di pagamento, fra cui il BIC, la denominazione commerciale del beneficiario del pagamento, il numero Iva o il codice fiscale nazionale dello stesso beneficiario, l’Iban, i dettagli del pagamento (articolo 40-sexies).

La documentazione con i relativi dati deve essere conservata per tre anni.

La violazione degli obblighi di conservazione e di comunicazione saranno punite con le sanzioni previste rispettivamente dall’articolo 9, comma 1 e dall’articolo 10, comma 1 del Dlgs n. 471/1997.