L’Agenzia delle Entrate ha emanato la risposta a interpello n. 164 del 28 maggio 2019 riguardante l’IVA a esigibilità differita – prestazioni effettuate e fatturate ante concordato preventivo e riscosse successivamente. Nello specifico è stato chiesto all’Agenzia delle Entrate se l’IVA a esigibilità differita, relativa ad alcune prestazioni fatturate, prima della procedura concorsuale, ma pagate successivamente all’apertura della stessa, sia riconducibile tra i crediti prededucibili, ossia tra i crediti concorsuali. Crediti prededucibili La legge Fallimentare ha introdotto la nozione di crediti “prededucibili”, annoverando fra questi quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali, distinguendoli così da quelli “concorsuali”. I criteri necessari per attribuire la prededucibilità sono: - quello della specifica previsione normativa; - quello cronologico; - quello funzionale. La Corte di Cassazione, al fine di individuare quale sia il credito sorto in occasione o in funzione delle procedure concorsuali, ha stabilito che tale deve essere considerato il credito sorto nei confronti della gestione fallimentare, come spesa o come credito di amministrazione, o ancora come credito inerente all’esercizio provvisorio dell’impresa. Ai fini dell’individuazione dei crediti di massa il profilo determinante non è costituito dall’elemento temporale, ma da quello funzionale, e cioè dal loro riferimento a costi assunti nell’interesse dei creditori concorsuali per il conseguimento degli scopi dell’esecuzione collettiva, restando necessariamente esclusi da tale nozione i crediti, pur fatti valere nei confronti del fallimento, che non siano sorti in occasione e per le finalità della procedura, ma siano geneticamente riconducibili all’attività del fallito. Ai fini delle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni, si ricorda che secondo la normativa precedente le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere nei confronti dello Stato, degli enti pubblici territoriali, eccetera, si consideravano in ogni caso “effettuate” all’atto del pagamento del corrispettivo e non al momento della consegna o spedizione dei beni, dell’emissione della fattura, della stipulazione del contratto e così via. Esigibilità dell’imposta Con il concetto di esigibilità dell’imposta disposto non viene più differito, per le operazioni in questione, il momento della loro effettuazione, che viene, quindi, ad essere ancorato al verificarsi degli eventi all’uopo previsti in via generale, ma viene rinviato all’atto del pagamento del corrispettivo soltanto il momento in cui l’imposta diviene esigibile. La nozione di “esigibilità” dell’imposta è intesa come diritto dell’Erario a percepire il tributo a partire da un determinato momento. Diversamente, il momento in cui l’operazione si intende effettuata resta ancorato al verificarsi degli eventi all’uopo previsti in via generale, vale a dire al momento della consegna o spedizione dei beni, dell’emissione della fattura e così via. Con l’ulteriore conseguenza che, da un lato, la fattura a esigibilità differita emessa dal cedente o prestatore è da considerarsi fattura definitiva e, dall’altro, che l’aliquota IVA applicata all’operazione è anch’essa definitiva, non più suscettibile di variazione, in caso di successive modifiche legislative. Procedure concorsuali Questo principio può trovare applicazione anche nel caso di procedure concorsuali dell’operatore cedente o prestatore. Pertanto, posto che le operazioni in questione si considerano effettuate al momento di emissione della fattura il credito IVA dell’Erario relativo alle operazioni stesse non può essere considerato sorto “in occasione o in funzione delle procedure concorsuali”, anche se il pagamento della prestazione o cessione si è verificato successivamente all’apertura della procedura concorsuale. Lo stesso, in quanto debito di natura concorsuale, sarà pagato in sede di riparto, rispettando l’ordine di distribuzione secondo i principi che regolano la par condicio creditorum. Per tale ragione il contribuente potrà presentare la dichiarazione integrativa in relazione alle somme percepite a seguito dei decreti ingiuntivi e in relazione all’IVA divenuta esigibile.